giovedì, Marzo 28, 2024
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DIRITTO DI FAMIGLIA: “Sostegno” per l’anziano malato e solo

Un
66enne indigente, titolare di solo assegno sociale, ha un solo parente, una
sorella, a sua volta invalida al 100 per cento, che vive in altro comune. Il
66enne in questione viene colpito da ictus e ricoverato per emiplagia grave in
una struttura di riabilitazione. La struttura convenzionata dichiara di poter
ospitare il paziente fino a un massimo di 60 giorni.

Che
cosa succede dopo questo lasso di tempo, se la persona rimane non in grado di
svolgere le pur minime incombenze quotidiane? Un patronato suggerisce di inoltrare
richiesta per la nomina dell’amministratore di sostegno, da assegnare al
cognato, unica figura parentale attiva, il quale è già impegnato nella cura e
assistenza della sorella invalida del paziente. Quali sono le responsabilità a
cui questo signore andrebbe incontrato se fosse nominato amministratore di
sostegno? Gli potrebbe essere imposta la tutela del malato, e potrebbe essergli
affidata la cura dello stesso, qualora questi rimanesse nello stato di non
autosufficienza?

G. V. – NAPOLI

R I S P O S T A

Il ruolo dell’amministratore di
sostegno (Ads) è quello di assistere giuridicamente,
affiancandola o sostituendosi a lei, una persona che si trova nella
impossibilità parziale o totale di provvedere ai propri interessi; ogni decreto
di nomina deve delinearne i compiti in relazione alla situazione del
beneficiario.

Nel
caso descritto, si può ipotizzare che spetterebbero all’Ads tutti gli atti
giuridicamente rilevanti nell’interesse del malato; quindi, la gestione del
denaro, compresi i rapporti con gli enti previdenziali e amministrativi, e
anche le decisioni riguardo al luogo di ricovero e alle cure.

Egli
dovrebbe poi riferire al giudice tutelare, sia con il rendiconto economico, sia
sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

In
linea generale è dovere di ogni amministratore di sostegno, secondo l’articolo
410 del Codice civile, tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario, informarlo circa gli atti da compiere, per quanto possibile, e
far capo al giudice tutelare, che può assumere provvedimenti, in caso di
dissenso; esulano dai suoi doveri l’accudimento diretto e il mantenimento.

Con
riferimento al quesito, il cognato può, se ritiene, sia proporre la domanda sia
offrirsi per svolgere il ruolo; spetta poi al giudice tutelare assumere le
relative decisioni. Si tenga presente che i Servizi sanitari e sociali,
impegnati nella cura della persona, sono tenuti ad attivarsi per la nomina di
un Ads, secondo l’articolo 406, ultimo comma, del Codice civile, e che, in mancanza di parenti idonei, l’amministratore
può essere scelto tra le figure professionali o istituzionali disponibili.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7MARZO 2016

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