martedì, Aprile 23, 2024
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DIRITTO SOCIETARIO: Finanziamenti e capitale non versato per intero

Una
piccola Srl costituita nel 2014, con 10mila euro di capitale sottoscritto,
finora ne ha 4mila di capitale versato. Possono i soci, per mancanza di
liquidità, fare dei piccoli finanziamenti infruttiferi, che la società
restituirà a breve? O il fatto di non avere interamente versato il capitale
sociale preclude questa possibilità?

G. N.– PEDARA

R I S P O S T A

La risposta al
primo quesito è affermativa. I finanziamenti a favore della società da parte
dei soci possono essere eseguiti anche se il capitale sociale risulta
sottoscritto ma non versato per intero.

In
proposito, è utile distinguere le tipologie di finanziamenti a favore della
società, poiché essi possono essere effettuati esclusivamente dai soci, anche
non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale:

a)
che risultino iscritti nel libro dei
soci da almeno tre mesi;

b)
che detengano una partecipazione al
capitale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale, quale risulta
dall’ultimo bilancio approvato.

Inoltre,
tale possibilità dev’essere espressamente prevista dallo statuto (delibera del
Cicr – Comitato interministeriale per il credito e il risparmio – del 3 marzo
1994).

Tali
versamenti possono assumere, a seconda dei casi, la natura di:

1)
finanziamento;

2)
versamenti a fondo perduto;

3)
versamenti in conto futuro aumento di
capitale;

4)
versamenti in conto aumento di capitale.

Solo
nel primo caso non è necessario procedere al versamento dell’intero capitale,
mentre negli altri tre è possibile procedere solo dopo avere completato il
versamento del capitale sottoscritto.

Precisamente,
nel primo caso, la società assume un obbligo di restituzione. Si tratta,
infatti, di capitali di credito che devono trovare appostazione in bilancio tra
le passività, alla lettera D, punto 4, “Debiti verso altri finanziatori”. Ai
fini dell’imposta di registro, i finanziamenti infruttiferi sono soggetti a
imposta di registro proporzionale del 3 per cento se risultano da contratto
sottoscritto da entrambe le parti (società e socio), mentre sono soggetti a
registrazione in caso d’uso (cioè in via facoltativa) se formati per
corrispondenza e sottoscritti dal solo proponente.

La
delibera potrà stabilire se essi hanno natura infruttifera o fruttifera, nonché
se tali versamenti dovranno essere effettuati dai soci in misura proporzionale
alle qiote di partecipazione oppure solo da alcuni. Ciò che distingue il
finanziamento dalle altre forme è, comunque, solo il diritto dei soci alla
restituzione delle somme versate. Inoltre, occorre segnalare che il nuovo
articolo 2467 del Codice civile dispone che il rimborso di tali finanziamenti
dev’essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se
avvenuto nell’anno precedente la eventuale dichiarazione di fallimento della
società, dev’essere restituito. Dalla natura del debito discende che, nel caso
in cui la società decidesse di passare a capitale sociale le somme versate a
titolo di finanziamento, sarà prima necessaria la rinuncia dei soci al diritto
alla restituzione. La riserva che viene a essere costituita con la rinuncia al
credito vantato dai soci avrà, così, natura di riserva di capitale, e ciò sia
se esso dovrà partecipare alla copertura della perdita, sia se dovrà alimentare
futuri aumenti di capitale.

I
versamenti “a fondo perduto” non prevedono, invece, una specifica ed esplicita
pattuizione, da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei
versamenti effettuati; ciò significa che tali somme diventano di proprietà
della società, per cui esse potranno venire restituite solo se sarà la stessa
società a deliberarlo, nel caso in cui venga meno la ragione per cui i
versamenti erano stati chiesti ai soci.

Questi
versamenti si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale,
da esporre in bilancio all’interno del patrimonio petto, alla voce VIL, “Altre
riserve”, e dovranno essere distintamente indicati in una specifica sottovoce
denominabile “Versamenti in conto capitale”. Se nella delibera è stato
affermato che tale versamento è stato effettuato per coprire perdite di
esercizio, la sottovoce dovrà essere, invece, denominata “Versamenti a
copertura perdite”.

Anche
nel caso dei versamenti a fondo perduto, la delibera potrà prevedere che essi
vengano effettuati dai soci in misura proporzionale alle quote di
partecipazione, oppure solo da alcuni; occorre comunque fare attenzione al
fatto che, nel caso in cui la società decida di utilizzare tali versamenti per
aumentare il capitale sociale, le relative azioni dovranno essere attribuite a
tutti i soci, ossia anche a quelli che non hanno preso parte al versamento.

I
versamenti “in conto futuro aumento di capitale” sono quelli che vanno
effettuati in via anticipata, in previsione di una futura delibera di capitale,
che la società dovrà adottare formalmente. Si tratta, pertanto, di riserve di
capitale che possono essere destinate solo a tale scopo, e sono da esporre in
bilancio all’interno del patrimonio netto, alla voce VII, “Altre riserve”, e
distintamente indicate in una specifica sottovoce denominabile “Versamenti in
conto futuro aumento di capitale”.

In
tale forma di versamento il diritto alla restituzione è meno sottoposto alla
volontà discrezionale dell’assemblea, in quanto i soci che hanno effettuato
tale tipo di versamento non hanno diritto al rimborso fino a quando non è stato
accertato che non si procederà alla operazione sul capitale sociale o, nel caso
in cui per essa fosse previsto un termine, fino a quando esso non dia decorso.
E’ possibile, anche in questo caso, che il versamento venga effettuato solo da
un socio; tale circostanza dovrà risultare chiaramente dal bilancio o dalla
nota integrativa.

I
versamenti “in conto aumento di capitale” si hanno in presenza di un aumento a
pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell’iscrizione, nel
Registro delle imprese, dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto
aumento del capitale sociale (ex articolo 2444 del Codice civile).

Poiché
l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino
a quando non sia avvenuta l’iscrizione citata, i versamenti già effettuati dai
soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso a una riserva di capitale
(denominabile “Versamenti in conto aumento di capitale” oppure “Azioni
sottoscritte per aumento di capitale”), che verrà poi imputata al capitale
sociale, una volta perfezionata l’intera operazione.

Essendo
i versamenti destinati a uno scopo preciso, se la procedura di aumento non
giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla
loro restituzione.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 29FEBBRAIO 2016

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