Una
società in accomandita semplice ha due soci: il socio accomandatario (con il
51% delle quote), amministratore e rappresentate legale iscritto alla Gestione
artigiani Inps, e il socio accomandante (con il 49 per cento). Se il socio
accomandatario vuole un compenso per l’operato svolto nell’amministrazione
della società, serve per forza la delibera sociale firmata da entrambi i soci?
Qual è la procedura corretta da seguire,
e quali sono gli adempimenti per erogare il compenso di amministratore
al socio accomandatario? Il socio accomodante si può opporre all’erogazione di
tale compenso?
Si
fa presente che nell’atto costitutivo nulla è specificato al riguardo: c’è solo
scritto che il socio accomandatario può compiere tutti gli atti riguardanti la
gestione e l’amministrazione della società, direttamente o avvalendosi di
terzi.
G.
S. – BENEVENTO
R
I S P O S T A
Nelle società di
persone non vi è l’obbligo di redigere un apposito verbale per le decisioni
prese, non essendoci un libro delle deliberazioni dei soci obbligatorio per
legge (a differenza di quanto è previsto dal Codice civile per le società di
capitali):
si
ritiene, comunque, utile verbalizzare il compenso pattuito, per evitare
possibili censure dell’amministrazione finanziaria in merito alla deducibilità
del relativo costo.
L’eventuale
opposizione del socio accomandante non consente la relativa verbalizzazione,
poiché nelle società personali vige il regime dell’unanimità.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2NOVEMBRE 2015