In
tema di partecipazione agli utili in una società di persone, per la modifica
della partecipazione stessa serve una trascrizione nello statuto o è
sufficiente un verbale di tutti i soci, da registrare in caso di uso, e da comunicare
al Registro delle imprese e/o
all’agenzia delle Entrate?
G. T.– CIVIDALE DEL FRIULI
R I S P O S T A
La modifica delle
quote di partecipazione agli utili deve risultare da un atto pubblico o da una
scrittura privata autenticata. Nelle società semplici, in quelle a nome
collettivo e in quelle in accomandita semplice, l’articolo 5 del Tuir prevede
l’imputazione del reddito a ciascun
socio, indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione
agli utili.
Le
quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei
conferimenti dei soci, se non risultano determinate dall’atto pubblico o dalla
scrittura privata autenticata di costituzione, o da un altro atto pubblico o
scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 28DICEMBRE 2015