Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 5944 dell\’11 Marzo 2013
Secondo l\’art. 4 della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) in combinato disposto con la legge 662/1996 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) gli immobili dello Stato possono essere alienati (c.d. dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici) a condizioni differenti rispetto i normali prezzi di mercato. Ad esempio, gli onorari notarili sono ridotti del 20% e per lo Stato venditore sono previste agevolazioni in tema di produzione di documentazione relativa alla proprietà ed alla regolarità urbanistica.
In particolare è prevista una riduzione del 30% rispetto al prezzo di mercato degli alloggi liberi per la vendita di abitazioni di proprietà dello Stato in favore degli stessi conduttori attuali: a questi soggetti spetta il diritto di prelazione nell\’acquisto dell\’immobile locato e gli stessi possono procedere all\’acquisto beneficiando della riduzione di legge senza che sia necessario alcuna particolare condizione reddituale.
Fonte: Cassazione a SSUU: alienazione di immobili pubblici, riduzione di prezzo e prelazione del locatario
(StudioCataldi.it)