Non si può regalare liberamente del denaro o altri beni come case, appartamenti terreni a un parente: bisogna sempre rispettare le quote di legittima.
======================
Sembrerà assurdo, ma si è più liberi a regalare del denaro a un amico che a un parente: in quest’ultimo caso, infatti, sussistono dei vincoli derivanti dall’obbligo di non ledere i cosiddetti «legittimari», ossia i parenti più stretti che, alla morte del donante, hanno diritto a succedere in una parte minima del suo patrimonio. Questo limite, invece, non esiste quando si fa un regalo, anche molto sostanzioso, a un soggetto estraneo alla famiglia. Così, paradossalmente, si può regalare tutto il proprio patrimonio a un amico e non a un parente, a condizione che ciò non avvenga per «futili motivi» (nel qual caso scatta l’inabilitazione per «prodigalità»). Il che è stato di recente confermato anche dalla Cassazione (leggi Si possono regalare più soldi ad amici che ai parenti?). Ma procediamo con ordine e vediamo qual è il limite massimo di denaro o di altri beni che si possono donare a un familiare.
La tutela dei parenti più stretti
Alcuni parenti prossimi sono tutelati da eventuali atti di cessione del patrimonio, fatti dal defunto sia quando ancora era in vita, a titolo di donazioni, sia dopo la sua morte, a titolo di disposizioni testamentarie. La legge fa sì che tali soggetti possano agire contro i donatari o gli eredi che, avendo acquisito una parte eccessiva del patrimonio del defunto, possano privarli di una quota di eredità a loro, invece, riservata obbligatoriamente per legge.
Questi soggetti tutelati dal codice civile sono: il coniuge, i figli, e gli ascendenti del defunto. Essi sono detti legittimari: ereditano necessariamente una parte del patrimonio, a prescindere da ciò che il defunto ha disposto con donazioni o con il testamento (si parla, a riguardo di «successione necessaria»).
Il caso della donazione a un parente
Se una persona dona in vita una parte consistente del proprio patrimonio ad uno o più parenti, privando i legittimari della loro quota di eredità minima riconosciutagli dalla legge, questi ultimi possono agire in giudizio per veder tutelato il loro diritto (azione di riduzione) e ottenere la restituzione di parte o di tutto il patrimonio ceduto, in vita, dal parente deceduto.
Ovviamente non è detto che i legittimari debbano necessariamente impugnare la donazione. Se i rapporti tra i parenti sono “buoni, questi possono evitare di agire in giudizio, lasciando trascorrere il termine decennale di prescrizione oppure accettando esplicitamente le ultime volontà del defunto (le disposizioni testamentarie che ledono i diritti dei legittimari non sono infatti né nulle né automaticamente inefficaci, ma hanno subito effetto a meno che non venga avviata la causa).
Per evitare problemi agli eredi, in ogni caso, il testatore dovrebbe tenere sempre in considerazione quale parte del suo patrimonio è riservata ai legittimari, e quale parte invece è da lui liberamente disponibile, attribuendola a chi vuole. Quindi, chi voglia regalare a un parente del denaro deve ricordare quali sono le percentuali del suo patrimonio che, alla sua morte, dovranno finire necessariamente ai legittimari.
Se c’è solo il coniuge
In assenza di figli, a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge. Al coniuge è equiparata la parte di una unione civile.
Questo significa che, se una persona è sposata o non ha figli, è libera di donare solo metà del proprio conto in banca a un parente, poiché l’altra metà deve necessariamente finire al marito o alla moglie.
Se c’è il coniuge e un solo figlio
Se oltre al coniuge il defunto lascia anche un figlio, un terzo (33,3%) del patrimonio è riservato al coniuge ed un altro terzo (33,3%) al figlio. Il testatore può quindi donare liberamente solo un terzo del suo patrimonio (33,3%).
Se c’è il coniuge e un solo figlio
Se i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio (in parti uguali) e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
Il testatore può dunque donare solo un quarto del suo patrimonio agli altri parenti.
Se ci sono solo figli e non il coniuge
In assenza di coniuge, all’unico figlio è riservata la metà del patrimonio. Questo significa che è possibile donare l’altro 50% del proprio patrimonio.
In caso di pluralità di figli, a questi spettano (in parti uguali) due terzi del patrimonio. Il testatore può dunque disporre di un solo terzo del suo patrimonio.
Fonte: LLpT