venerdì, Aprile 19, 2024
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ENTE LOCALE: L’addetto deve rifiutarsi di compiere atti illeciti

Precisato che il pubblico dipendente può opporsi all’ordine di servizio illegale/illegittimo operato ex articolo 23, comma 3, lettera h, del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) 1994/1997 del comparto Regioni – autonomie locali – secondo cui il prestatore di lavoro è obbligato a eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori, ma, se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, deve farne rimostranza a che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni e, se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi  esecuzione- si chiede quali sono gli ambiti giuridici nei quali un pubblico dipendente può opporsi a un ordine palesemente illecito/illegittimo.

  1. F. – BERGAMO

R I S P O S T A

A completamento della disposizione contrattuale citata, va detto che essa contiene anche la seguente espressione:”Il dipendente non deve comunque seguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisce illecito amministrativo”.

Il testo completo, che è riportato nel Codice di comportamento comune a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, delimita in modo significativo l’ambito oggettivo in cui il pubblico dipendente può agire nello svolgimento delle funzioni specifiche di interesse pubblico ascritte al servizio di competenza, nell’esercizio delle proprie mansioni contrattuali e secondo i compiti impartiti dai propri superiori gerarchici.

L’attività amministrativa di competenza di ciascun dipendente dovrà pertanto essere vista alla luce della legislazione vigente di carattere penale, per quanto concerne la nozione di reato, e con riferimento alla nozione di “illecito amministrativo” desumibile dalla legge 608/1981.

Nella disposizione contrattuale viene delineato un principio comportamentale del dipendente pubblico: egli dev’essere orientato in via generale allo svolgimento dei propri compiti come “dovere” finalizzato all’interesse pubblico, ma, tuttavia, va anche tutelato nell’ambito dello stesso interesse pubblico, sotto forma di tutela della piena “legalità”, intesa come tutela  della “legittimità” dell’attività da svolgere in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad essa, e come assenza di comportamenti penalmente rilevanti punibili come fatti illeciti (delitti e contravvenzioni, sotto il punto di vista penale, o illeciti amministrativi sanzionabili come tali secondo la citata legge 689/1981) da parte degli stessi dipendenti. A questo proposito, la disposizione contrattuale, pur non entrando nel dettaglio delle procedure da seguire per la tutela del principio di “legalità” dell’azione esercitata dal dipendente (essendo tale compito affidato alle disposizioni regolamentari di organizzazione dei servizi e degli uffici), individua alcuni essenziali elementi – base, che devono essere attivati dal dipendente:

  • per quanto concerne la tutela della legittimità dell’attività amministrativa, il dipendente dovrà fare un esposto circostanziato (rimostranza) con rilievo esplicito della illegittimità riscontrata, da cui può derivare la reiterazione formale dell’ordine da parte del responsabile amministrativo che ha emesso la disposizione, con il conseguente obbligo di esecuzione dell’ordine reiterato da parte del dipendente;
  • per ciò che riguarda la tutela da fatto penalmente e amministrativamente previsto come illecito, esiste divieto assoluto di esecuzione, sul presupposto (da evidenziare da parte del dipendente) del rilievo formale di ipotesi di violazione penale o di fatto previsto come illecito amministrativo.

Va aggiunto conclusivamente un aspetto a proposito della delimitazione del campo di responsabilità in ordine all’illecito amministrativo.

L’articolo 4 della legge 608/1981 stabilisce che “se la violazione è commessa per l’ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine”. Tale disposizione, tuttavia, non può essere interpretata come una esimente rivolta al dipendente pubblico, in quanto egli risponde a un ordinamento giuridico speciale che ha come regola generale la legalità dell’azione amministrativa.

DAL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  17  LUGLIO  2017

 

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