sabato, Aprile 20, 2024
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ENTE LOCALE: Il Comune rimborsa le spese legali al dipendente

Fonte: laleggepertutti.it

Solo in caso di
assoluzione per mancanza di responsabilità la spesa per la parcella
dell’avvocato viene rimborsata dall’ente locale.

==========

Le spese legali sostenute dal dipendente di un ente locale (ad
esempio il Comune) per difendersi in un procedimento penale devono
essere rimborsate dall’amministrazione se l’imputato risulta non essere
responsabile delle accuse. È quanto chiarito dal Giudice di Pace di
Taranto con una recente sentenza [1].

Il contratto collettivo nazionale della dirigenza stabilisce [2] che: “L’ente,
anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento
“.

Pertanto, il Comune o qualsiasi altro ente locale è tenuto a
rimborsare al proprio dipendente le spese sostenute per pagare il
proprio avvocato difensore solo se sussistono le seguenti condizioni:

– la necessità di tutelare gli interessi e i diritti facenti dell’ente pubblico;

– la stretta connessione tra il procedimento penale e l’esercizio delle funzioni del dipendente pubblico;

– l’assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal
dipendente sottoposto a procedimento penale e l’ente di appartenenza;

– l’assoluzione dell’imputato con formula piena (non
quindi, ad esempio, per prescrizione). In pratica il giudice penale
deve accertare che il dipendente pubblico non deve aver avuto alcun dolo
o colga grave nel fatto che ha dato origine al procedimento penale.

Già il Consiglio di Stato, in passato [3], ha
precisato che la possibilità di rimborsare le spese legali al dipendente
di un ente pubblico coinvolto in un procedimento penale si limita ai
soli casi in cui sia incontestabilmente accertata l’assenza di
responsabilità penale dell’imputato; presupposto di rimborsabilità delle
spese legali sostenute dall’amministratore è il positivo e definitivo
accertamento della mancanza di responsabilità, indipendentemente dalla formula assolutoria utilizzata dal giudice penale (…)”.



La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO – SEZ. 1^

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa, iscritta al n° R.G. 6065/2014, avente ad oggetto:
pagamento onorario di € 1.500,00, riservata all’udienza del 09.10.2015,
promossa da:

DOMENICO rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio . del foro di Trani(parte attrice)

Contro

Arch. C. N., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele (Convenuto)

Nonché contro

– COMUNE DI P., in persona del Sindaco pro tempore – (terzo chiamato contumace)

Conclusioni della parte attrice:

“Voglia l’lll.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, per le motivazioni innanzi esposte così provvedere:

– accertare e dichiarare l’inadempimento all’obbligo di
corresponsione, da parte dell’Arch. C. N., del compenso professionale
dovuto all’ Avv. Domenico D. per l’attività difensiva da quest’ultimo
espletata in favore del convenuto;

– per l’effetto. condannare 1’Arch. C. N. al pagamento dell’importo
di € 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge, nonché degli interessi
maturati dal giorno della domanda fino al soddisfo, a titolo di compenso
per l’attività professionale prestata dal suddetto difensore e
dettagliatamente indicata nella parcella versata in atti;

– con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Conclusioni per il convenuto Arch. N.:

Voglia l’On.le Giudice di Pace adìto, contrariis reiectis, così provvedere:

A) In via preliminare

1) Autorizzare la chiamata in causa del Comune di P.., in persona del
Sindaco pro-tempore, con sede in P.. (Ta) alla via degli Orti n. 37;

2) Fissare, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., altra udienza per
consentire la chiamata in causa del terzo, nel rispetto dei termini di
cui all’art. 318, 2° comma, c.p.c.;

B) In via principale rigettare la domanda attrice perché la
somma richiesta a titolo di compenso professionale risulta priva di
certificazione di congruità che ne attesti la rispondenza ai parametri
forensi;

c) In via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento della
domanda formulata da parte attrice, condannare il Comune di P.., in
persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento di tutte le somme che il
Giudice adìto dovesse riconoscere in sentenza in favore dell’Avv.
Domenico D. a titolo di compensi professionali per l’attività svolta,
manlevando l’arch. C. N.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidare in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, l’avv. D. conveniva in giudizio innanzi al
Giudice di Pace l’Arch. N. C. al fine di ottenere da questi il pagamento
del compenso professionale, nella misura di euro 1.500,00, per
l’attività svolta nel procedimento penale n. 5030/08-3960/08 R.G.n.r.
Procura della Repubblica di Taranto, in cui l’Arch. N. assumeva la veste
di imputato.

Premetteva e sosteneva parte attrice:

– che l’Arch. C. N., nella sua qualità di dipendente del Comune di
P.. (responsabile dell’ufficio tecnico di tale Comune), veniva indagato
nei procedimenti penali n. 5030/08 – 3960/08 R.G. n.r. Procura della
Repubblica di Taranto, unitamente ad altro dipendente per i reati di cui
agli artt. 110 c.p.- 54 e 1161 Cod. Nav. “per avere nella qualità di
R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento dato corso a pubblici lavori
di edificazione di una pista ciclabile con occupazione di spazi del
demanio marittimo senza avere richiesto, così come previsto nella
conferenza di servizi in data 19.09.07, alcuna autorizzazione. Accertato
in ” Torre 0110”-Torricella il 18.4.2008”; nonché dei reati di cui agli
artt. 110 c.p. e 1161 Cod. Nav. “per avere, in unione e concorso tra
loro il N., quale responsabile del procedimento e il D. quale Direttore
dei Lavori, avviato i lavori per la realizzazione di una pista
ciclabile, sulla Strada Provinciale n. 122 “Litoranea Salentina” in
località “Torre Ovo” rientranti nel progetto area pubblica P.L,S. n. 12
entro i trenta metri dal confine demaniale marittimo (fl. Mappa 23 p.lla
1370) in assenza della Autorità Marittima. Acc. in Torricella –
località Torre Ovo l’8.5.2008″;

-che per tali procedimenti penali” sin dalla fase delle indagini
preliminari. veniva nominato difensore di fiducia I’Avv. Domenico D. del
foro di Trani, il quale assunta la difesa dell’Arch. C. N. si prodigava
in un accurato e approfondito esame e studio della questione.
sostenendo all’uopo molteplici sessioni con il cliente e con iI P.M.:

– che tale approfondito studio della questione giuridica,
particolarmente complessa attesa la peculiarità dei reati contestati e
l’iter amministrativo che aveva portato all’autorizzazione dell’opera
pubblica in questione, continuava in occasione dell’emissione
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, della
predisposizione dell’istanza di oblazione e nell’esame del decreto di
citazione a giudizio;

– che in data 23.2.201L, stante il totale disinteresse del convenuto
nonostante i numerosi solleciti telefonici posti in essere dall’Avv. D. e
dai suoi collaboratori di studio e nell’impossibilità di stabilire
adeguatamente la linea difensiva da adottare nel corso del processo
suddetto, la cui prima udienza era fissata in data 7.3.2011,l’odierno
attore provvedeva ad inviare, anticipandola via fax, rinuncia al mandato
difensivo allegando relativa parcella inerente l’attività difensiva già
espletata;

– che la predetta comunicazione non sortiva gli effetti auspicati
difatti, il credito avanzato dall’Avv. D. risulta ancora insoddisfatto;

– che in data 16.5.2011, il processo penale in questione, celebrato
dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Taranto, Dott.ssa
V. Lavecchia, terminava con l’assoluzione dell’imputato dai reati
ascrittigli “perché il fatto non costituisce reato “;

– che a seguito di tanto con comunicazione del 14.6.201l, il
convenuto inviava la richiesta di rimborso delle spese legali
indirizzata al Comune di P..- sett. Urbanistica-edilizia-Ll.PP.- Demanio
Marittimo-Patrimonio-Ecologia Ambiente, con la quale richiedeva
all’amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali
relative all’attività difensiva espletata dall’Avv. D;

-che ciò nonostante ad oggi tale credito non è mai stato onorato
dall’odierno convenuto. risultando la richiesta di pagamento inoltrata
dall’Avv. D. per l’attività difensiva espletata ancora inevasa;

-che ai sensi dell’art.1176 del cod. civile “Nell’adempiere
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia”;

-che la buona fede e diligenza richiesta dalla norma e stata
completamente disattesa dal convenuto, dal momento che quest’ultimo
rendendosi inadempiente dell’obbligazione assunta non ha mai versato il
corrispettivo dovuto per l’attività professionale diligentemente
prestata dall’Avv. D. in esecuzione del mandato dallo stesso conferito;

– che l’art. 1453 cod. civ. espressamente prevede ” Nei contratti con
prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le
sue obbligazioni, I’altro può a sua volta chiedere I’adempimento o la
risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del
danno”;

-che ai sensi dell’art. l2l8 del cod. civile ” esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento e il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante a causa a lui non imputabile”;

-che a causa dell’inerzia tenuta dal convenuto si è resa necessaria la presente controversia.

Tanto premesso e considerato l’Avv. D. Domenico, così come sopra
meglio rappresentato e difeso, concludeva con la richiesta di cui in
epigrafe.

Si costituiva in giudizio il convenuto citato Arch. C. N., il quale
impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e
concluso e rilevava quanto segue:

1) Egli era stato dipendente del Comune di P.., responsabile dell’Ufficio Tecnico.

2) In tale qualità, veniva indagato nei procedimenti penali n.
5030/08, 3960/08 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Taranto per i
reati di cui agli artt. 110 c.p.-54 e 1161 cod. nav. “per avere nella
qualità di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento dato corso a
pubblici lavori di edificazione di una pista ciclabile con occupazione
di spazi del demanio marittimo senza aver richiesto, così come previsto
nella conferenza di servizi in data 19.09.07 alcuna autorizzazione.
Accertato in Torre Ovo Torricella il 18.04.2008 nonché dei reati di cui
agli artt. 110 c.p. 1161 cod. nav. “per avere in unione e concorso tra
loro il N., quale responsabile del procedimento e il D. quale Direttore
dei Lavori, avviato i lavori per la realizzazione di una pista
ciclabile, sulla Strada Provinciale n. 122 ” Litoranea Salentina” in
località “Torre Ovo” rientranti nel progetto area pubblica P.I.S. n. 12
entro i trenta metri dal confine demaniale marittimo in assenza della
Autorità Marittima Torre Ovo 8.05.2008”.

2) Con sentenza n. 1065/2011, l’Arch. N. veniva assolto “perché il fatto non costituisce reato”.

3) La richiesta avanzata dall’odierno attore nell’atto introduttivo
del presente giudizio appare sfornita di qualsivoglia supporto
giustificativo, e si basa esclusivamente su una semplice nota spese
redatta dal professionista, priva di certificazione di congruità
rilasciata dal Consiglio dell’Ordine Forense o da sentenza.

4) Ad ogni buon conto, poiché l’arch. N., all’epoca dei fatti, era
dipendente del comune di P.., si rende necessario chiamare in causa il
predetto Ente, ai sensi dell’art. 269 2° comma c.p.c..

5) All’uopo chiedeva lo spostamento della data della prima udienza
allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei
termini di cui all’art. 318, 2° comma, c.p.c. a cura del comparente.

Autorizzata la chiamata in causa del Comune di P.., lo stesso ritualmente chiamato in causa, rimaneva contumace.

Istruita la causa con documentazione depositata dalle parti, fallito
ogni tentativo di componimento bonario, all’udienza del 09.10.2015 la
causa era riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta con l’esposizione dello
svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e delle
ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi, cosi come previsto dagli art.132 nr 4 e 118 disp. att .c.p.c.
nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge nr.69
del 18-6-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai
procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della legge (ossia 4-7-2009),ai sensi dell’art 58, 2°comma, della legge
citata.

In via preliminare, si osserva che la nuova formulazione dell’art.
115 c.p.c, intervenuta a partire dal 04.07.2009 consente di ritenere per
ammesse le deduzioni delle parti, qualora le stesse non siano specificatamente contrastate.

Detto principio di non contestazione è stato recentemente rivisitato
dalla Corte di Cassazione che nel confermare il dovere a carico del
giudice di porre a fondamento della decisione anche i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite, subordina tale
operatività alla precisa e dettagliata allegazione dei fatti ad opera
della parte che invoca la non contestazione (Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.03.2015 n° 5482).

Ancora in via preliminare, si ritiene di riportare di seguito alcune
considerazioni ritenute condivisibili riportate negli scritti delle
parti ed adeguate secondo il convincimento di questo GDP. E ciò
conformemente al principio recente della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite che ha stabilito: ” Non è nulla la sentenza motivata richiamando integralmente atti di parte, depositati nel processo. ( Cassaz. SS. UU. 16 gennaio 2015 n. 642).

Nel caso di specie, superato qualsiasi dubbio sull’espletamento della
limitata attività difensiva da parte dell’Avv. Di Terlizzi a favore
dell’Arch. C. N., in qualità all’epoca di dirigente del Comune di P..,
occorre ora verificare i presupposti del riconoscimento dell’assunzione
del costo della difesa penale da parte dello stesso Comune e ciò si può
fare in riferimento all’esito finale del procedimento proseguito con
l’attività difensiva di altro avvocato, estraneo al presente giudizio.

Anzitutto si richiama brevemente la fonte del rimborso da parte degli
enti locali delle spese legali sostenute da propri dipendenti per
procedimenti penali promossi nei loro confronti, che attualmente è
regolata dall’art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000, disciplina applicabile
anche al personale di qualifica dirigenziale degli enti locali
(all’epoca rivestita l’Ing. Ceppaglia, presso l’UTC), in virtù
dell’articolo 12 del C.C.N.L. della dirigenza per il biennio 2000 –
2001.

Orbene, l’art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, dispone che: “L’ente,
anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento
“.

Di conseguenza, l’assunzione a carico dell’ente locale dell’onere
relativo all’assistenza legale al dipendente consegue solo al
verificarsi di una serie di presupposti (oltretutto richiamati
all’interno della comparsa di costituzione e risposta in favore
dell’Arch. N.).

Tali presupposti consistono nei seguenti requisiti:

1) l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all’ente pubblico;

2) la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi
nell’esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell’ufficio
rivestito dal dipendente/funzionario pubblico;

3) l’assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal
soggetto sottoposto a procedimento penale, conclusosi con il
proscioglimento, e l’ente di appartenenza;

4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di
assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita
l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave e
da cui emerga l’assenza di pregiudizio per gli interessi
dell’Amministrazione.

La formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato” deve
essere considerata sufficiente, atteso che è stata dimostrata
l’estraneità dell’Arch. N. da qualsiasi responsabilità penale.

Il Giudice penale ha assolto l’Arch. N., assistito da altro difensore
di fiducia, avv. R., “perché il fatto non costituisce reato”,
escludendo implicitamente lo stesso da qualsiasi responsabilità
erariale.

Nella Relazione illustrativa del Decreto Ministero della Giustizia,
20 luglio 2012, n. 140, con riferimento alle tariffe penali è riportato
che “Per l’attività giudiziale penale è stato seguito il medesimo metodo
(del giudizio civile).

L’attività in parola è consistita nella redazione di un’istanza di
ammissione all’oblazione ,ex art. 162 bis Cod. Pen, , rigettata dal GIP
in data 24.09.2008, per cui si ritiene che possono essere riconosciuti
per l’attività svolta la somma complessiva di € 500,00 oltre CAP.

Si osserva come la sentenza di assoluzione in favore di N. abbia da
un lato affermato l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e
della colpa grave, dall’altro abbia fatto emergere l’assenza di
qualsivoglia pregiudizio per gli interessi dell’amministrazione.

A tal proposito il Consiglio di Stato, sez. V n. 2242 del 14 aprile 2000 ha ritenuto ragionevole circoscrivere ” l’eccezionale possibilità di
rimborso delle spese ai soli casi in cui sia incontestabilmente
accertata l’assenza di responsabilità penale degli imputati; presupposto
di rimborsabilità delle spese legali sostenute dall’amministratore è il
positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità,
indipendentemente dalla formula assolutoria utilizzata dal giudice
penale…..Pertanto, per la rimborsabilità delle spese legali, occorre una
espressa valutazione positiva del comportamento, tale da ritenere il
persistere del rapporto organico”

Ritenendo assorbiti gli altri motivi dedotti dalle parti, si
ritiene di accogliere per quanto di ragione la domanda di parte attrice
con la condanna del Comune di P.., salvo rivalsa da parte di
quest’ultimo a carico di chi di dovere.

Relativamente alle spese di giudizio, non é superfluo rammentare che
l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di
dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare
ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della
Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a
rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti,
specialmente se del tutto ovviamente infondate ed inconferenti.

Pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono
determinate, come in dispositivo, atteso che parte attrice poteva anche
costituirsi in proprio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice DI PACE dott. Martino Giacovelli, definitivamente
pronunciandosi sulla domanda proposta dall’Avv. Domenico Di Terlizzi con
atto di citazione notificato contro l’ Arch. N. C. ed il Comune di P..,
ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta
assorbita, così

PROVVEDE

1) Accerta e dichiara che il Comune di P.. è tenuto a manlevare e
tenere indenne il convenuto N. dalla pretesa della parte attrice;

2) Accerta e dichiara che il Comune di P.. è di conseguenza debitore
nei confronti dell’avv. D. della somma di euro 500,00 per tutte le
causali innanzi dette;

3) per l’effetto condanna il convenuto Comune di P.. in p.l.r.p.t. al
pagamento della detta somma in favore di parte attrice oltre interessi
ed accessori di legge a partire dalla data della sentenza;

4) Condanna il Comune di P.. in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese
del presente giudizio in favore dei procuratori Avv. Michele C. e
dell’Avv. Claudio, dichiaratisi antistatari e che si liquidano a
ciascuno degli stessi in complessivi ed onnicomprensivi € 330,00 ( ivi
comprese le spese) per competenze legali, in considerazione della non
difficile attività processuale espletata, compensando il resto.

Così deciso a Taranto il 12 ottobre 2015

Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

[1] G.d.P. Taranto, dott. Martino Giacovelli, sent. n. 3183/15 del 13.10.2015.

[2] Art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000.

[3] Cons. St. sent. n. 2242/2000

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