Leggo
spesso, nelle delibere di giunta di alcuni Comuni, che rilasciano
(gratuitamente) autorizzazioni a fini patrimoniali a società di erogazione di
energia elettrica e gas, per la realizzazione di scavi e la posa di condutture
e cavi nel sottosuolo di strade classificate come beni demaniali.
Vorrei
sapere qual è il fondamento giuridico di tali autorizzazioni.
G. C.– VERONA
R I S P O S T A
Le
reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, e anche i cavidotti per
il passaggio di reti di telecomunicazione, sono definiti dalla legge come opere
di urbanizzazione primaria (articolo 16 del Dpr 6 giugno 2001 n.380). e’ del
resto evidente che, trattandosi di infrastrutture indispensabili all’erogazione
di servizi pubblici, o, comunque, di pubblico interesse, i Comuni sono tenuti a
favorirne la diffusione e l’operatività, naturalmente nel rispetto dei criteri
di non discriminazione e di pari opportunità.
Si
segnala al riguardo la recente decisione del Tar di Brescia (sentenza 17 agosto
2016 n.1114), la quale ha ritenuto illegittima un’ordinanza comunale che ha
imposto a una compagnia di ospitare nelle proprie condutture la rete di un
altro gestore di servizi di telecomunicazione.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
26 SETTEMBRE 2016