Alle
amministrative del 5 giugno 2016,
in un Comune di 800 abitanti è risultato eletto sindaco
l’amministratore unico di una Srl interamente a capitale pubblico (società
partecipata di cui il Comune stesso ha una quota pari all’1 per cento).
Le
due cariche sono compatibili o sussistono le condizioni di ineleggibilità alla
carica a sindaco?
E. D.– TREGLIO
R I S P O S T A
Premesso
che l’eventuale causa che determina la ineleggibilità di un candidato (ex
articolo 60 del Tuel, testo unico enti locali) è sanabile solo all’atto
dell’accettazione della candidatura, l’ordinamento comunale stabilisce le cause
di incompatibilità (articolo 63 e 66 del Tuel, e cioè quelle situazioni di
conflitto di interesse che possono essere sanate con la procedura delineata
dall’articolo 69, comma 4, dello stesso testo unico.
A
esse il Dlgs 39/2013 ha aggiunto altre situazioni che si definiscono di
“inconferibilità” rispetto a incarichi non elettivi (situazione di conflitto di
interesse rimuovibile ex articolo 69, comma 4, del Tuel) e di incompatibilità,
che devono essere rimosse pena la decadenza dalla carica.
Per
quanto concerne la casistica delle cariche rivestite nelle società per azioni
pubbliche da parte di amministratori locali, sia ai fini della ineleggibilità
(articolo 60, comma 10, del Tuel) che per quanto concerne la eventuale
incompatibilità (articolo 63, comma 1, punto 1), la fattispecie configurata o
riguarda partecipazioni azionarie rilevanti da parte del Comune interessato
(oltre il 50% per la ineleggibilità, oltre il 20% per determinare la
incompatibilità) oppure riguarda Comuni al di spora dei 15mila abitanti, come
nel caso delle nuove incompatibilità individuate dagli articoli 11 – 14 del
Dlgs 39/2013.
Ciò
configura, nel nostro caso, l’assenza di cause determinanti situazioni
impeditive per l’amministratore.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
26 SETTEMBRE 2016