venerdì, Aprile 19, 2024
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ENTI LOCALI: Luci votive, le condizioni per l’affidamento in house

Tra
un Comune e una società Srl è in vigore un contratto d’appalto per servizio di
luci votive nel cimitero comunale, stipulato nel 1989 e scadente il 31 dicembre
2015.

Da
notizie acquisite sembra esserci la volontà del comune di voler affidare, in
house providing, senza esperire gara di appalto, a partire dal 2016 tale
servizio ad una società compartecipata con altri comuni e di cui il comune
detiene una quota pari al 12,85% del capitale globale. Preciso che l’attività
prevalente della partecipata è “servizi diretti e/o indiretti di raccolta,
trasporto dei rifiuti”; in subordine ha la gestione dei servizi cimiteriali
(non è specificato la gestione delle luci votive). Chiedo pertanto se il comune
può effettuare l’affidamento diretto o se deve approntare una nuova gara di
appalto.

G. C.– PAVIA

R I S P O S T A

Al fine di
rispondere al quesito, occorre premettere che il servizio di illuminazione
votiva è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica. In
siffatta prospettiva, assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale
n.199/2012 a seguito della quale la materia dei servizi pubblici locali è stata
si determinata nel senso che il riferimento è tornato ad essere la normativa
europea, che permette l’affidamento in house esclusivamente a una società a
capitale interamente pubblico, che svolge la quota prevalente della propria
attività con l’ente affidante che, a sua volta, deve esercitare su questa un
controllo analogo a quello assicurato ai propri uffici.

In particolare, l’articolo
34, legge 221/12 (di conversione del Dl 179/12 ha disposto che l’affidamento
del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta (appalto o in house) e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni
economiche, se previste (comma 20, articolo 34 citato).

Per l’affidamento in
house deve sussistere la necessaria strumentalità dell’ente affidatario che
presuppone la sua capacità di svolgere le funzioni attribuitegli in via di
delega dall’autorità vigilante, la quale dal canto suo non può prescindere da
tale doverosa verifica preventiva, al fine di evitare che l’attribuzione di
compiti di interesse pubblico rimanga una mera enunciazione formale, per la cui
concreta attuazione occorre comunque stimolare l’offerta privata. In altri
termini, è intrinseca nella decisione di affidare un servizio in house
l’idoneità dell’ente strumentale a eseguirlo totalmente, potendosi motivare la
deroga con l’obbligo della gara, appunto, solo in virtù di una capacità di
autoproduzione interna mediante strutture su cui l’autorità affidante ha un
controllo di tipo organico analogo a quello svolto sui propri uffici. Per
contro, il ricorso ad enti formalmente già istituiti, ma privi delle necessarie
risorse operative, tecniche strumentali riproduce lo schema di base
dell’amministrazione pubblica, che per svolgere le proprie funzioni deve
procacciarsi i mezzi relativi presso il mercato.

Quanto
alla fattispecie in esame, quindi, deve accertarsi se il comune ha effettuato
la relazione di cui dianzi si è fatto accenno e soprattutto se l’ha pubblicata,
indicando dettagliatamente le motivazioni che hanno determinato la scelta
dell’affidamento in house, al fine di verificare se effettivamente sussistano
le condizioni normative di riferimento.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 NOVEMBRE2015

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