In
un’associazione di promozione sociale (Aps) l’obbligo, degli amministratori, di
consegnare il bilancio al collegio dei revisori a fine esercizio può
considerarsi assolto consegnando loro il solo consuntivo (cioè solo il totale
dei vari capitoli di entrate/uscite, senza la “prima nota”)? In tal caso, come
fa il collegio dei revisori a verificare la legittimità e correttezza delle
singole voci di spesa/incasso, dato che non le conosce singolarmente attraverso
la prima nota? Quali altri documenti devono essere consegnati al collegio? Lo
statuto dell’associazione nulla dice in proposito.
F. C.– GROSSETO
R I S P O S T A
Premesso
che nelle associazioni i poteri dei sindaci revisori sono uguali a quelli
dettati per la Spa, occorre rilevare che, a norma dell’articolo 2403 – bis del
Codice civile, tali poteri si concretizzano nella possibilità, in qualsiasi
momento, di procedere ad atti d’ispezione e di controllo.
Il
collegio può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari, e ottenere tutti i documenti
necessari. In forza di ciò, nessuna opposizione può esservi alla messa a
disposizione del collegio dei sindaci di tutta la documentazione contabile
necessaria alla espressione di parere sul bilancio o rendiconto.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
3 OTTOBRE 2016