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ESODATI: Un calvario senza fine

Esodati VI. Domande in scadenza

Termina il 5 gennaio 2015 l’ultimo giorno utile per accedere alla sesta salvaguardia

Premessa – Tempi stretti per chi intende accedere alla sesta salvaguardia.
Infatti, il 5 gennaio 2015 scade il termine per inviare le domande di
accesso e godere così del regime previdenziale ante riforma
Monti-Fornero (L. n. 214/2011). La domanda deve essere inviata, in base
alla tipologia di lavoratore in questione, alla Direzione Territoriale
del Lavoro competente ovvero direttamente all’INPS.

Esodati VI – La salvaguardia in questione, disciplinata dalla L. n. 147/2014,
interessa ben 32.100 lavoratori. Tuttavia, per far fronte all’estensione
del contingente degli esodati, si è proceduto a utilizzare le risorse
stanziate per le precedenti salvaguardie degli ultimi anni in quanto
rimaste in parte non utilizzate. Quindi, dalle 32.100 unità previste
dalla sesta salvaguardia occorre sottrarre 24.000 unità derivanti dalla
riduzione delle precedenti salvaguardie, per un saldo positivo previsto
dalla legge di 8.100 unità, portando così il numero dei lavoratori
complessivamente salvaguardati a 170.230.

La platea – La
sesta salvaguardia è composta nel seguente modo: 5.500 lavoratori
collocati in mobilità ordinaria e autorizzati ai versamenti volontari;
12.000 lavoratori che versano contributi volontari; 8.800 lavoratori
cessati dal rapporto di lavoro; 1.800 lavoratori con familiari disabili;
4.000 unità cessati dal lavoro tra l\’1.1.2007 e il 31.12.2011, non
rioccupati a tempo indeterminato.

La scadenza –
Per poter accedere alla suddetta salvaguardia, gli interessati dovranno
presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, ossia entro il 5 gennaio 2015. La domanda, in particolare,
va presentata all’INPS ovvero alle DTL competenti per territorio in base
alla categoria di lavoratori interessata. In particolare:
• per i
soggetti in mobilità e prosecutori volontari, iscritti alle gestioni
private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, la domanda va
presentata all’INPS;
• mentre, per i soggetti cessati per accordi e
risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con
contratto a tempo determinato, l’istanza va presentata alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio.

Modalità di trasmissione – Le
domande, in particolare, possono essere trasmesse sia dai lavoratori
interessati che dai soggetti abilitati (patronati, consulenti del
lavoro/dottori commercialisti), i quali dovranno farli pervenire alle
competenti DTL all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
delle medesime ovvero all’indirizzo di posta elettronica dedicato oppure
ancora, in via alternativa, tramite raccomandata A/R.

Contenuto dell’istanza – L’istanza, in particolare, deve contenere:
• i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
• gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio;
• l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi;
• una copia di un documento di identità.

Per
quanto concerne la documentazione da allegare, nel caso in cui il
rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in
applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione
unilaterale, gli interessati dovranno allegare alla domanda:
• una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla mancata
rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento,
dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
• copia dell\’accordo individuale o
collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro,
ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla
cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra l’1
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Monitoraggio – Il compito di monitoraggio è affidato all’INPS, il quale deve
controllare il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione, connesso ai limiti finanziari, e ha il compito di non prendere
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire del
beneficio. Inoltre provvederà a inviare ai soggetti beneficiari della
salvaguardia le lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione
dopo il 5 gennaio 2015.

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