venerdì, Marzo 29, 2024
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Evasione fiscale o Frode fiscale: Alert potenziali!

Evasione fiscale o Frode fiscale: Alert potenziali!

 

Più volte, nel parlare degli adempimenti tributari spesso disattesi da tanta clientela bancaria, ho inteso precisare che i soggetti obbligati alla “collaborazione attiva”, sono tenuti al contrasto al riciclaggio di denaro sporco e non certo al contrasto della evasione fiscale.

Se il compito dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio fosse quello di contrastare l’evasione fiscale,  la soluzione sarebbe facile e veloce: basterebbe prendere l’elenco intero dei soggetti titolari di partita Iva e mandarli a Roma.
Per fortuna la norma non dice questo e per sostenere e argomentare il concetto, ho ricordato che, in situazioni della specie, quando si tratta di gestire rapporti riguardanti l’esercizio di un’attività economica, l’attenzione dell’intermediario finanziario, ovvero del professionista – legale e contabile – deve essere particolarmente attenta, per intercettare eventuali prestanomi, conti correnti extracontabili diversamente intestati, transazioni estranee alla strumentalità dell’impresa.
Con l’avvio della relazione, bisogna procedere all’adeguata verifica, anche attraverso una verifica di cantiere, riscontrando l’esistenza logistica della infrastruttura onde verificarne la idoneità per l’oggetto sociale dichiarato.

Al riguardo, quando non si conosce la genesi o storia economica del cliente, non basarsi sulla documentazione esibita – statuto o atto costitutivo – ma estrarlo con una visura dalla Camera di commercio direttamente.

L’avvio della relazione, in aderenza alle norme in vigore ricordando che “Il personale deve essere sensibilizzato affinché nell’anagrafe clienti e nell’archivio Unico Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente riportata l’indicazione dell’attività economica svolta” (7° paragrafo del punto 3.2 del Decalogo Banca d’Italia Ed.2001 – Istruzioni operative per la individuazione delle operazioni sospette).

Ne consegue che, l’esercizio di un’attività economica o professionale che presuppone l’apertura di una partita Iva e l’istituzione di scritture contabile, presuppone l’accensione di un “rapporto di conto aziendale”, diverso dal Sae 600 del privato consumatore. 

Evasione fiscale

Evadere il fisco e disattendere gli obblighi tributari è uno sport nazionale,  ahimè, abbastanza diffuso. Sovente lo si fa per ingordigia, qualche volta per necessità se si tratta di scegliere se pagare le tasse o pagare i dipendenti e fornitori, in altri casi, addirittura, anche per effetto di una normativa farraginosa ed incomprensibile.

In situazioni della specie, quale che sia la ragione e l’origine di una determinata condotta, come intermediario finanziario o come professionista devo capire il modus operandi  ed il quantum  debeatur per comprendere la valutazione da fare ai fini di una eventuale segnalazione di operazione sospetta per “riciclaggio da evasione fiscale”.

Se la provvista viene gestita su un contro extracontabile, direttamente o diversamente intestato dalla figura dell’imprenditore o denominazione della ragione sociale dell’impresa, rappresenta già questo un motivo di alert.

A questo punto, molto verosimilmente, ci si può trovare di fronte alla ipotesi di “dichiarazione infedele o omessa dichiarazione annuale”, quale condotta potenziale dell’imprenditore o professionista che non intende far transitare quella determinata provvista dalle scritture contabili obbligatorie, in quanto trattasi di nero aziendale (vendita di beni o fornitura di servizi senza la emissione della fattura).

In questi casi, perché si incorra nelle ipotesi delittuose di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.74/2000, bisogna rifarsi al superamento di determinate soglie di danno erariale su base annua.

Restare al di sotto di tali soglie – significa che, in caso di controllo, non si incorre in ipotesi di rilevanza penale ma rimane una violazione di natura amministrativa.

Frode fiscale

Trattasi di un comportamento, studiato e concepito solo per apparire senza essere, insidioso, con un disegno criminoso in grado di alterare l’economia sana e la concorrenza leale fra le imprese.

E’ una condotta fraudolenta tesa ad ingannare l’amministrazione finanziaria, attraverso l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o altre condotte fraudolente idonee ad ostacolare l’accertamento e di indurre in errore l’amministrazione finanziaria come l’occultamento della contabilità, la vendita sotto costo per frodi carosello, la estero vestizione  societaria etc.

Una condotta della specie, sovente, la si registra nei rapporti infragruppo, durante l’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario quando arriva il momento “di aggiustare le carte”, attraverso false fatturazioni infragruppo, trasferendo imponibile da una società all’altra, secondo il principio di “vasi comunicanti”, con l’obiettivo finale di perseguire un risparmio in termini di oneri tributari.

Condotte della specie, non hanno bisogno di particolari soglie per far scattare la ipotesi di rilevanza penale – ex art.2 e 3 dello stesso decreto 74/2000.

Come fa un soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca e professionista in primis – a comprendere di trovarsi di fronte a fattispecie di questa natura?

I metodi per capirlo sono diversi e vanno dalla verifica fisica di cantiere (assenza di mezzi idonei a determinate produzioni esistenti solo sulla carta, inadeguatezza dell’amministratore o della compagine societaria etc.), lettura del bilancio (spese di personale in rapporto al fatturato, costi strumentali etc.),  gestione del denaro contante, caratterizzato da prelievi ingenti e ingiustificati, nonché assenza di coerenza operativa con l’oggetto sociale dell’impresa.

Conclusioni

Ho voluto sintetizzare le due fattispecie della evasione e della frode fiscale non tanto per descrivere la distinzione circa la rilevanza penale delle due fattispecie, bensì la nostra condotta in termini di collaborazione attiva ai fini degli adempimenti antiriciclaggio.

Più volte ho parlato del Riciclaggio da evasione fiscale, facendo degli esempi pratici, spesso desunti dalla cronaca giudiziaria ovvero dalla giurisprudenza di legittimità proveniente dalla suprema Corte di Cassazione.

 

 

 

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