giovedì, Aprile 18, 2024
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EVASIONE & PARADOSSO: Ridiamo per non piangere

EVASIONE & PARADOSSO: Ridiamo per non piangere!

 

Qualche anno addietro ebbi modo di apprendere dagli organi di stampa di una brillante azione di servizio portata a termine dal Comando Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), in occasione della quale è venuta alla luce una evasione fiscale di oltre un milione di euro ad opera di un imprenditore che non presentava le dichiarazioni fiscali a far data dall’anno 2006 ed emettendo false fatturazioni.

A prima luce potrà sembrare una notizia come tante altre, dove vengono scoperti evasori totali sull’intero territorio nazionale. Questa notizia, invece, contiene un elemento di novità molto particolare: questo signor evasore, era proprietario di uno Yacht di venti metri, ex motovedetta della stessa Guardia di finanza, venduta all’asta al miglior offerente. In pratica, sembra capire che l’Amministrazione finanziaria o meglio il Corpo della Guardia di finanza ha venduto una motovedetta, trasformata poi in una barca di lusso dal signor evasore , senza fare alcun preliminare controllo sul contraente dell’operazione che, peraltro, poteva benissimo essere anche un contrabbandiere di sigarette o un trafficante di droga.

A mio avviso, è qui che sta il paradosso!

Nel mentre la normativa antiriciclaggio impone, già dal 1991, al mondo bancario e finanziario di fare “l’Adeguata
verifica e riscontrare il Titolare effettivo” di tutte le operazioni poste in essere dalla clientela e, dal 2006 anche ai Professionisti – legali e contabili, la Guardia di finanza invece, niente di tutto questo.

Nessun controllo viene fatto su coloro che entrano in contatto di affari: evidentemente, “pecunia non olet”, vi sarebbe da dire.

Vorrei ricordare, per quanto qui interessa, l’esistenza di una vecchia legge, addirittura del 1976[1], dove viene detto che quando la Pubblica amministrazione conclude un contratto con un soggetto privato, bisogna fare una comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

E’ una legge, questa, desueta e mai applicata, essendo peraltro una norma in bianco, cioè senza sanzioni, come si usa dire “a babbo morto”.

Voglio ricordare in questa occasione un evasore totale scoperto in terra di Calabria, dove una Ditta individuale – operante nel settore delle pulizie – aggiudicataria di numerosi appalti pubblici in Provincia di Catanzaro – puliva
i locali della Prefettura nonché numerose Scuole pubbliche del locale Provveditorato agli Studi.

Questa che ho appena accennato, fu una esperienza che feci al Comando di un Reparto della Guardia di Finanza dedito a contrastare soggetti in odore di mafia.

Infatti, dei relativi incassi non rimaneva traccia in quanto, per come ho appena detto, trattavasi di un evasore totale il quale, pur emettendo regolari fatture (posto che risultava titolare di Partita IVA regolarmente attaribuita), le stesse non venivano registrate per la totale assenza di scritture contabili.

Riuscire a nascondere al fisco anche gli incassi elargiti dalla stessa Pubblica amministrazione è veramente il massimo e, ancora una volta, denota le tante disfunzioni che ancora esistono e ci separano da una lotta seria al problema dell’evasione fiscale.

Ma, così è, se vi pare!


DPR 02-11-1976, n. 784
Modificazioni e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al

[1] Art. 20. – Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all’attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi, indicando le generalità ed il domicilio fiscale dei contraenti e l’ammontare dei corrispettivi. La comunicazione deve essere fatta all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale della parte contraente entro novanta giorni dalla registrazione ovvero, se questa non sia necessaria, dalla conclusione del contratto. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in
relazione all’attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’ art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell\’anno precedente. Le
comunicazioni previste dal secondo comma dell’ art.7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell’art.6.

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