Falso in bilancio: va provata la responsabilità degli amministratori per il danno da inadempimento contrattuale della società
Con sentenza n. 17794 dell’08 settembre 2015 la Cassazione ha
affermato il principio secondo cui, a fronte dell’inadempimento
contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria
degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva
automaticamente da tale loro qualità, ma implica, secondo la previsione
dell’art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli
amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il
danno patito dal terzo contraente.
In particolare, in ipotesi di bilancio contenente indicazioni
inveritiere, che si assumano avere causato l’affidamento del terzo circa
la solidità economico-finanziaria della società e la decisione del
medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il
risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla
formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non
soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il
nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di
concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione
dell’inadempimento della società alle proprie obbligazioni.