giovedì, Marzo 28, 2024
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FINANZIARIA 2011 & PAREGGIO DI BILANCIO: Direttamente dal Teatro della politica

Nel mentre il Governo in carica presenta una Finanziaria da circa 40 miliardi di euro valevole per il prossimo triennio fino al 2014, con l’ambizioso intento di  raggiungere il pareggio di bilancio della Finanza pubblica, sta succedendo di tutto e di più.

Lo spettacolo, dispiace ammetterlo, sembra essere da ultima spiaggia, la barca affonda, si salvi chi può!

Abbiamo visto il Presidente del consiglio affrettarsi a “ritirare” una norma scoperta in itinere dagli Organi di stampa, prima ancora che l’intero provvedimento giungesse sul tavolo del Presidente della Repubblica, meglio conosciuta al grande pubblico come “Salva Fininvest”, praticamente una legge in apparente conflitto di interessi “ad personam”.

Di cosa si trattava?

Si trattava di sospendere la esecutività di una sentenza civile di condanna pronunciata da una Corte di appello (2° grado di giudizio, posto che già il Tribunale ha condannato la stessa Fininvest al pagamento di 750 milioni di euro nella vicenda del Lodo Mondadori), in attesa della definitiva pronuncia di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.

Nel premettere che a titolo personale ritengo che la norma sia giusta, nel sacrosanto principio costituzionale che nessuno è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Giova tuttavia precisare che già il vigente Codice di Procedura Civile, all’articolo 373[1], consente la sospensione della esecutività in discorso in presenza di istanza di parte e valide motivazioni. Ne consegue la inutilità del tentativo di stravolgere un equilibrio normativo già esistente.

Nessuno sapeva ovvero risultava al corrente del maldestro tentativo: “Figlio unico di madre vedova”. Tutti smentiscono tutto!

A seguire, succede ancora che nel mentre la magistratura napoletana chiede alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’arresto di alcuni importanti parlamentari del Popolo della Libertà[2],  accusati di favoreggiamento personale, corruzione, rivelazione di segreto istruttorio e associazione a delinquere  (quando cade un Governo, la magistratura, in un modo o nell’altro, centra sempre …) assistiamo ancora, nel corso di una conferenza stampa di autorevoli Ministri della Repubblica, organizzata a commento della Legge finanziaria, qualche fuori onda, come la pronuncia di “epiteti” (cretino e scemo) dell’uno contro l’altro.

Siccome siamo in un passaggio decisivo per la vita del nostro Paese, i conti pubblici (… quello che è successo e continua a succedere in Grecia lo abbiamo visto tutti …), auspico una maggiore coerenza e sobrietà nella condotta nel suo complesso.

Come diceva quel tizio in punto di morte che ora mi sfugge: “Non facciamoci riconoscere …”.


[1]  Dispositivo dell\’art. 373 Codice di Procedura Civile

Il ricorso per cassazione non sospende l\’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall\’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [disp. att. 86, 131bis]. L\’istanza si propone con ricorso al giudice di pace (1), al tribunale in composizione monocratica (2) o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell\’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l\’immediata sospensione dell\’esecuzione (3) (4).

Note

(1) L\’originaria espressione «conciliatore» deve intendersi così sostituita dall\’1-5-1995 ai sensi dell\’art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(2) L\’originaria parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «tribunale in composizione monocratica» ai sensi dell\’art. 78, d.lgs. 19-2-1998, n. 51. L\’art. 373 riceve l\’aggiustamento reso necessario dall\’introduzione del giudice unico di primo grado, con la soppressione del richiamo all\’ufficio del pretore [v. 8 nota (1)], sostituito dal rinvio al tribunale in composizione monocratica.

(3) Comma così sostituito dall\’art. 63 della l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dall\’1-1-1993. Ai sensi dell\’art. 90 l. cit. tale norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell\’1-1-1993. Si riporta di seguito il testo del 2° comma anteriormente vigente: «L\’istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell\’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l\’immediata sospensione della esecuzione».

(4) La peculiarità di tale disposizione è data dal fatto che la sospensione della precedente decisione è affidata al giudice a quo (cioè lo stesso che ha pronunciato la sentenza impugnata) e non al giudice ad quem (giudice del gravame). Presupposti dell\’inibitoria sono: l\’istanza di parte, la gravità e irreparabilità del danno derivante dall\’esecuzione della sentenza. In particolare, l\’istanza di parte può essere presa in considerazione dal giudice solo se la parte stessa dimostri di aver depositato il ricorso [v. disp. att. 131]. Il requisito della gravità del danno va valutato in termini oggettivi e ricorre quando vi sia una notevole sproporzione tra il vantaggio e il pregiudizio che derivano all\’una e all\’altra parte della esecuzione della sentenza. L\’irreparabilità del danno è intesa prevalentemente in termini oggettivi cioè come irreversibilità del pregiudizio che si produce nella sfera giuridica dell\’istante.

 

[2] On.li Alfonso PAPA – ex magistrate – e Marco MILANESE – ex Ufficiale Guardia di finanza, ambedue Deputati PDL

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