sabato, Aprile 20, 2024
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FLAGRANZA DI REATO: Arresto facoltativo a prescindere…

Non si deve tener conto della recidiva reiterata nella determinazione della pena edittale ai fini dell’applicazione delle misure cautelari e, segnatamente, della verifica della facoltatività dell’arresto in flagranza. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con una sentenza emessa il 5 maggio 2011.

Vince il buon senso
La Suprema corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata: la sanzione per il delitto ascritto all’indagato raggiunge la soglia che legittima l’intervento precautelare soltanto se nel calcolo si tiene conto della contestata recidiva reiterata; il reato contestato nella specie è un illecito smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto emesso per l’emergenza in Campania e la misura applicata dopo la convalida dell’arresto è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Confermato il carattere di facoltatività della recidiva reiterata introdotta dalla ex Cirielli: la legge 251/05, spiega il massimo consesso nomofilattico, non ha modificato implicitamente la portata dell’articolo 278 Cpp che esclude esplicitamente la rilevanza della recidiva in sede di determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari. Ma ci sono argomentazioni di carattere sistematico, oltre che testuale, che militano a favore dell’irrilevanza: riconoscere valenza alla recidiva reiterata ai fini del computo della pena edittale finirebbe con l’attribuire alla polizia giudiziaria il potere di reputare
sussistente un’aggravante che poi il giudice potrebbe invece escludere, vista la natura facoltativa; un’aggravante che, peraltro, implica una conoscenza dei precedenti penali del reo che di norma non si ha al momento della flagranza del reato. Insomma: la tesi della rilevanza, concludono le Sezioni unite, risulta contro ogni logica giuridica oltre che contro il buon senso.
https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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