venerdì, Aprile 19, 2024
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FUGARE NELLA SPAZZATURA ALTRUI: E’ reato!

Rovistare
nell’immondizia e nei cassonetti della spazzatura alla ricerca di
oggetti, cibo, vestiti integra il reato di furto benché si tratti di
cose abbandonate dai legittimi proprietari.

Chi fruga nella spazzatura altrui o nei cassonetti pubblici dell’immondizia commette reato, in particolare quello di furto.
Ma com’è possibile se si tratta di cose abbandonate dal proprietario
che, quindi, così facendo, ha dimostrato di disinteressarsi degli
oggetti in questione? In verità, tutto ciò che finisce nella spazzatura
non può ritenersi abbandonato e, quindi, non diventa “di proprietà di
nessuno”, ma passa automaticamente nella proprietà del Comune.
Quest’ultimo, divenendo così titolare dei sacchetti dell’immondizia, può
farne ciò che vuole: dal riciclo (senza perciò dover
pagare alcunché alle famiglie che hanno contribuito alla produzione di
nuovi oggetti con la propria spazzatura), allo smaltimento secondo le
procedure che la P.A. ritiene più consone al caso di specie. Dunque, chi ruba la spazzatura, ruba al Comune, in quanto nuovo proprietario degli oggetti abbandonati dalle famiglie.

Quale pena si applica a chi rovista nella spazzatura altrui?

La pena prevista dal codice penale per il reato di furto è della
reclusione fino a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. In più
c’è l’aggravante per aver rubato cose esposte (per consuetudine o
necessità) alla pubblica fede (ossia in mezzo a una strada).

Chi può denunciare chi rovista nella spazzatura altrui?

Se però è vero che tutto ciò che viene gettato nei cassonetti della
spazzatura diventa proprietà del Comune e della società che poi si
occuperà della raccolta dei rifiuti, è anche vero che solo la pubblica
amministrazione è il soggetto leso in caso di sottrazione.

Il che può diventare uno svantaggio per il cittadino la cui privacy è
stata lesa dal trafugatore di immondizia: il legittimato ad avviare le
azioni penali è solo il Comune e non anche il cittadino (il quale non
potrà sporgere querela per furto), in quanto non più proprietario della
spazzatura.

Con la conseguenza che se il sig. Rossi si accorge che, ogni giorno, un vagabondo va a rovistare nel cassonetto sotto
casa e, così facendo, apre i suoi sacchetti, invadendone la privacy (si
pensi alle lettere, alle bollette, alle pubblicità che tuttavia
riportano i suoi dati; si pensi anche ai medicinali, ai fogli di carta
utilizzati con la stampante del computer e contenenti testi personali,
ecc.) può solo segnalare l’episodio al Comune, ma non
anche denunciarlo per furto. Tutt’al più si potrebbe pensare a una
querela per lesione della privacy. Dietro la segnalazione del cittadino,
però, il Comune è tenuto ad agire, in quanto pubblico
ufficiale venuto a conoscenza di una notizia di reato e, come tale,
obbligato a darne notizia alla pubblica autorità giudiziaria.

La spazzatura e la tutela della privacy

Il Garante della Riservatezza ha sottolineato le strette correzionali tra l’atto di frugare nella spazzatura altrui e la lesione della privacy.
Tanto è vero che ha vietato, alle amministrazioni comunali, le
verifiche indiscriminate sui sacchetti dell’immondizia volte a
individuare i trasgressori delle norme sulla raccolta differenziata.
Il Comune non può, quindi, inviare i propri ispettori a rovistare nei
cassonetti per poter poi elevare multe; i controlli devono essere mirati
nei confronti di soggetti specifici per i quali vi siano già indizi di
violazione dei regolamenti sulla differenziata.
Diversamente – in caso di controlli non selettivi, ma generalizzati –
verrebbe violata la privacy della cittadinanza intera e il Comune
verrebbe in possesso di informazioni riservate.

Il Garante ha inoltre vietato i “sacchetti trasparenti
nei casi in cui la raccolta della spazzatura avviene “porta a porta”;
in tal caso, infatti, chiunque si trovi a passare sul pianerottolo o
vicino alla porta della villa altrui potrebbe facilmente visionarne il
contenuto. Da evitare le etichette adesive sul contenitore dei rifiuti,
con nome e indirizzo del soggetto, mentre è lecito l’utilizzo di un
codice a barre.

Se l’oggetto viene abbandonato o smarrito

Se l’oggetto non è stato volontariamente e consapevolmente abbandonato nella
regolare spazzatura, ma per terra, su un muretto o in qualsiasi altro
posto non destinato alla raccolta (differenziata o indifferenziata della
spazzatura)? In tal caso non scatta alcun reato, in quanto il codice
civile [1] stabilisce che le cose mobili (non quindi la
casa, un’auto, ecc.) abbandonate dal legittimo proprietario non sono
più di proprietà di nessuno (quindi, in questo caso, neanche del
Comune). Chiunque però può diventarne legittimo proprietario
semplicemente impossessandosi dell’oggetto.

Diverso però è il caso di smarrimento dell’oggetto (e non di volontario e consapevole abbandono). In questo caso, la legge [2] stabilisce che colui che trova un oggetto dimenticato o smarrito da altri deve:

  • restituirlo al legittimo proprietario. Ciò richiede
    l’uso della normale diligenza nell’individuazione del nominativo: così,
    nel caso di un portafogli, bisognerà leggere nome e cognome sui
    documenti; nel caso di un cellulare, tentare di chiamare qualcuno dei
    contatti per chiedere loro a nome di chi è registrato il suddetto
    numero, ecc.;
  • se, però, il nome del proprietario non è noto o non può essere recuperato, l’oggetto va consegnato al Sindaco del luogo in cui il bene è stato trovato. In tal caso, il bene viene custodito presso l’ufficio “oggetti smarriti”.

Chi non adempie a tali due obblighi commette un reato, quello di appropriazione di cose smarrite [3], illecito che scatta sia se ci si impossessi di un oggetto che di denaro.

Se, però, dopo un anno dalla consegna al Comune dell’oggetto smarrito
– o più esattamente dall’ultimo giorno della pubblicazione della sua
consegna nelle mani del Sindaco – nessuno si presenta per reclamarne la
proprietà, l’oggetto si considera “abbandonato” e il ritrovatore ne
diviene ufficialmente proprietario. Invece, se si presenta il
proprietario, questi – se il ritrovatore lo chiede espressamente – dovrà
compensarlo con un premio pari a un decimo del valore dell’oggetto
smarrito.

Furto nella piazzola ecologica

La Cassazione ha sanzionato anche il furto avvenuto nella cosiddetta “piazzola ecologica”.
La cd. “piazzola ecologica”, seppur gestita da privati, rientra nella
nozione di stabilimento pubblico. La gestione dei rifiuti costituisce,
infatti, attività di pubblico interesse, minuziosamente regolamentata
dalla legge in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti
e dei molteplici riflessi che essa ha sull’ambiente, sulla pubblica
salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull’economia. Pertanto, i
luoghi e gli edifici destinati allo stoccaggio e al trattamento dei
rifiuti, quali componenti essenziali del ciclo di smaltimento, sono “stabilimenti” rilevanti ai fini dell’applicazione di una aggravante [5]. E ciò per via dei rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l’economia.


[1]Art. 923 cod. civ.

[2]Art. 927 cod. civ.

[3]Art. 647 cod. pen.

[4]Cass. sent. n. 42822/2014.

[5]Art. 625 cod. pen., co. 1. n. 7.

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