giovedì, Aprile 25, 2024
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GIALLO DI AVETRANA: Michele è inattendibile per le sette versioni dell’omicidio di Sara SCAZZI

DA CASSAZIONE.NET—————————Sette versioni per un delitto sono davvero troppe: per questo Michele Misseri è inattendibile, e non è affatto da escludere che sia stato «suggestionato» durante gli interrogatori del pm, mentre per tenere in carcere la figlia Sabrina è stata violata la regola fondamentale del “favor rei” e ogni indizio è stato letto solo a suo discapito. Queste le critiche, non da poco, che la Cassazione – con la sentenza 19759 depositata a tempo di record – rivolge al Tribunale del riesame di Taranto per aver convalidato l’ordinanza di custodia in carcere di Sabrina senza nemmeno prendere in considerazione le lettere, le «prove nuove», nelle quali il padre Michele la scagionava dall’accusa di aver ucciso la cuginetta quindicenne Sarah Scazzi, lo scorso 26 agosto ad Avetrana. Nessun commento dal Procuratore capo di Taranto Franco Sebastio che sceglie il silenzio, sebbene l’operato del suo ufficio non esca indenne dalle valutazioni dei magistratura di legittimità. Il verdetto è il primo favorevole a Sabrina da quando nella sua difesa è subentrato il professor Franco Coppi. A proposito delle sette verità fornite da zio Michele, la Cassazione rileva che sono «tra di loro incompatibili e sovente contrapposte», e ciascuna «porta con sé una totale o parziale, ma sempre significativa, quota di ritrattazione e, con essa, un grave segnale di inattendibilità». Inoltre di fronte a queste difformi versioni non si è proceduto ad «alcuna verifica dei comportamenti da lui effettivamente tenuti», il tribunale del riesame si è limitato a riscontrare il racconto di Misseri padre con le sue stesse dichiarazioni. Peraltro, la Suprema corte, accogliendo le obiezioni sollevate dalla difesa di Sabrina sui metodi usati dai magistrati nell’interrogatorio di Michele, rilevano che non è stata tenuta in conto la «suggestionabilità» dell’uomo. Insomma a fare certe dichiarazioni lo zio di Sarah – che prima ha confessato il delitto e poi lo ha addossato alla figlia Sabrina – potrebbe essere stato più trascinato che portato per mano. E poi non hanno alcuna solidità nemmeno gli altri tre elementi perno dell’accusa: le dichiarazioni di Anna Pisanò, l’amica di Sabrina; la retrodatazione dell’orario del delitto; il movente delle gelosia. Ad avviso dei supremi giudici le parole dell’amica possono avere un’altra chiave di lettura e addirittura testimoniare l’innocenza di Sabrina. E poi, la tesi di Sabrina di aver inviata a Sarah un sms alle 14,24 – che sposterebbe in avanti l’ora dell’omicidio che, invece, l’accusa colloca non oltre le ore 14 – sarebbe suffragata dalla stessa madre della vittima, la signora Concetta, che disse che Sarah uscì di casa alle 14,30. Quanto al movente della gelosia per Ivano Russo, la Cassazione lo definisce di «obiettiva esilità», senza parlare del fatto che non sarebbe, comunque, «di per sé assimilabile ad un grave elemento indiziario». In poche parole nei confronti di Sabrina, i giudici del riesame hanno sempre scelto criteri di giudizio «a discapito dell’imputata», anche quando c’era il «dubbio sul significato della prova». In proposito la Cassazione sottolinea che «in materia di libertà personale se due ipotesi sono egualmente sostenibili, se due significati possono parimenti essere attribuiti a un dato, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto». Ad avviso della Cassazione è necessario non accantonare, senza ulteriori approfondimenti, l’ipotesi del movente sessuale che potrebbe aver spinto Michele all’omicidio della nipote. Proprio dalle dichiarazioni con le quali Sabrina esprimeva incredulità per questo tipo di spiegazione, per la Cassazione, si potrebbe addirittura fare largo «alla tesi della innocenza della ragazza».«La presente decisione» non comporta «la rimessione in libertà della ricorrente», conclude tuttavia la Cassazione, indicando i difetti principali dell’ordinanza contestata nella «scelta d’acchito dell’opzione interpretativa sfavorevole all’imputata», nella «totale assenza di considerazione della possibilità di letture divergenti e di adeguate risposte alle obiezioni difensive». Altro difetto è quello della «adesione al postulato, già stigmatizzato, che pur non potendosi escludere la plausibilità della versione difensiva, il dato andava accolto nella versione accusatoria e la misura (cautelare) andava in base ad essa mantenuta». Ora il Tribunale del Riesame di Taranto dovrà procedere «al nuovo esame attenendosi ai principi enunciati in punto di: rivalutazione del materiale indiziario nell’ottica di una ragionevole probabilità di colpevolezza e di condanna; regola di giudizio a favore dell’imputato in caso di dubbio; necessità di adeguata confutazione delle obiezioni difensive che prospettano tesi plausibili».

https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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