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GIORNALISTI: Si alla Pensione & retribuzione

Il Cumulo tra pensione e retribuzione è possibile.
Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n.1098/2012.  In verità la questione veniva sollevata da un ente privatizzato dal D.lgs 509/1994 (I.N.P.G.I.) che, trattandosi di un fondo sostitutivo dell INPS, segue le regole generali di quest\’ultimo Istituto.
Ne consegue, alla luce della pronuncia testè citata che gli enti privatizzati che gestiscono le forme di previdenza sostitutiva sono stati maggiormente attratti nel regime generale.
 
SENTENZA PER ESTESO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 26.1.2012 n. 1098

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                     –  Presidente   – 

Dott. LA TERZA       Maura                   –  rel. Consigliere  – 

Dott. MANNA          Felice                       –  Consigliere  – 

Dott. FILABOZZI      Antonio                      –  Consigliere  – 

Dott. MANCINO        Rossana                      –  Consigliere  – 

ha pronunciato la seguente: sentenza                                       

sul ricorso 20236/2007 proposto da:

I.N.P.G.I.   – ricorrente –

contro

C.E.,  – controricorrente –

 

avverso  la  sentenza  n. 190/2007 della CORTE D\’APPELLO  di  MILANO, depositata il 27/02/2007 R.G.N. 718/05;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l\’Avvocato CINELLI MAURIZIO; udito l\’Avvocato MINNECI UGO;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l\’accoglimento del ricorso.

                

FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d\’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era accolta la domanda di C.E., giornalista iscritto all\’Inpgi e pensionato di anzianità presso il predetto Istituto dal primo novembre 2000, il quale chiedeva venisse disapplicato l\’art. 15 del regolamento dell\’Ente in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione da lavoro autonomo e subordinato, avendo subito la decurtazione della pensione al 50% per il fatto di avere iniziato, da gennaio 2002, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Banca Popolare di Milano, ed avendo poi subito la sospensione della pensione dal luglio 2003, allorquando era stato assunto come dipendente dalla predetta Banca. Invocava il ricorrente, anche per i pensionati Inpgi, le più favorevoli norme sul divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo e subordinato previste nell\’AGO dalla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2, e dalla L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2. La Corte territoriale – premesso che il C. aveva una anzianità inferiore ai 37 anni, rilevava, che nel regime AGO e in quelli delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, la L. n. 388 del 2000, art. 72, aveva consentito il cumulo al 70% tra pensione di anzianità e lavoro autonomo a partire dal primo gennaio 2001, mentre la successiva L. n. 289 del 2002, all\’art. 44, ne aveva consentito l\’integrale cumulabilità, dietro pagamento di un certo ammontare – riteneva che queste disposizioni fossero applicabili anche all\’Inpgi, ente di previdenza privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, incaricato di attuare l\’equilibrio del suo bilancio ed a tal fine autorizzato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, a variare l\’aliquota contributiva ed a riparametrare i coefficienti di rendimento, nonchè ad adottare ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata. L\’applicazione all\’Inpgi di dette norme sul cumulo veniva fondata, dai Giudici di Milano, sulla L. n. 388 del 2000, art. 76, il quale prevede che le forme previdenziali gestite dall\’Inpgi devono essere coordinate con le norme previste per prestazioni e contributi delle forme di previdenza obbligatoria. Peraltro il regime differenziato in materia di cumulo violerebbe l\’art. 3 Cost.. Avverso detta sentenza l\’Inpgi ricorre con due motivi. Resiste il C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

DIRITTO

Con il primo mezzo l\’Istituto ricorrente, censurando la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 289 del 2002, art. 44, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e L. n. 140 del 1997, art. 4, comma 6, anche in riferimento all\’art. 3 Cost., e all\’art. 15 del regolamento Inpgi, nonchè per vizio di motivazione, chiede di sapere se il principio di autonomia posto dal D.Lgs. n. 509 del 1994, consenta o meno all\’Inpgi di disciplinare in maniera autonoma, e quindi diversamente da quanto disposto per l\’AGO dalle norme sopra citate, anche la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico. Sottolinea il ricorrente l\’autonomia finanziaria e la salvaguardia dell\’equilibrio finanziario quale obbligo posto espressamente a carico degli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994; inoltre la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, conferisce il potere a detti enti di variare aliquote e coefficienti di rendimento; ed ancora la L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 7, riferendosi espressamente alla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi, prevede che gli enti privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di autonomia; autonomia ribadita dalla L. n. 243 del 2004, art. 1 commi 12 – 15, e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763.

La sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente spiegato i motivi giustificativi della disapplicazione all\’Inpgi della facoltà di scostamento dalla disciplina di cui al citato art. 44 della legge 289/2002. Sarebbe da escludere altresì, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, ogni, dubbio di costituzionalità sulla legittimità delle norme anticumulo di cui al regolamento Inpgi. Con il secondo motivo, denunziando violazione della L. n. 388 del 2000, art. 76, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e vizio di motivazione, si critica la sentenza in relazione all\’interpretazione “dell\’obbligo di coordinamento” di cui al citato art. 76, perchè questo non rappresenterebbe un limite all\’autonomia, ma la modalità con cui detta autonomia deve esplicarsi. Inoltre tutta la normativa regolatrice dell\’Inpgi non aveva mai impedito che la sua disciplina risultasse concretamente differenziata rispetto al sistema generale, di talchè l\’obbligo di “coordinamento” non dovrebbe essere confuso con quello di “conformazione”. La Corte territoriale avrebbe altresì ignorato lo ius superveniens di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, il quale ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati ed approvati dal ministeri vigilanti prima dell\’entrata in vigore della legge e detta norma si riferirebbe anche all\’Inpgi.

Il ricorso non merita accoglimento, ancorchè la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta in diritto, con conseguente applicazione dell\’art. 384 c.p.c., u.c.. Occorre rilevare che l\’Inpgi è sicuramente ente privatizzato, in quanto annoverato tra i destinatari del D.Lgs. n. 509 del 1994, eppure ha sempre gestito e continua a gestire una forma di previdenza “sostitutiva” dell\’AGO. Va premesso che, com\’è noto, sono iscritte aH1 assicurazione generale obbligatoria gestito dall\’Inps tutte le persone che abbiano compiuto il 14 anno e che prestino attività retribuita alle dipendenze di un altro soggetto pubblico o privato. Così dispone la L. n. 218 del 1952, art. 27. L\’ampia formulazione della norma sta a dire che chiunque presti lavoro subordinato deve essere iscritto all\’Inps, a meno che non sia soggetto all\’iscrizione presso altro fondo di previdenza, che comporti l\’esclusione, l\’esonero o la sostituzione.

Esclusivi sono i fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Inpdap, ora confluito nell\’Inps), esonerativi erano i fondi dei dipendenti delle banche, sostitutivi è l\’Inpgi, mentre gli altri erano, perchè ormai praticamente aboliti, quelli gestiti dall\’Inps per i dipendenti delle imprese di trasporto, degli addetti alla telefonia, alle aziende elettriche, per la gente dell\’aria, per i dirigenti industriali già gestito dall\’Inpdai, per i lavoratori dello spettacolo gestito dall\’Enpals (anch\’esso di recente abolito).

L\’Inpgi gestisce quindi una forma di assicurazione sostitutiva, ancorchè sia un ente privatizzato dal D.Lgs. n. 509 del 1994.

Peraltro che l\’Inpgi gestisca una assicurazione sostitutiva è inequivocabilmente ribadito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, laddove, modificando la L. n. 416 del 1981, art. 38, si prevede che ” L\’Inpgi ai sensi delle L. 20 dicembre 1951, n. 1564, L. 9 novembre 1955, n. 1122, e L. 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti…”.

2. Invero, all\’interno dell\’ampia categoria degli “enti privatizzati” indicati nel D.Lgs. n. 509 del 1994, il legislatore, pur conferendo a tutti caratteristiche comuni per quanto concerne poteri di autonomia, ha, in relazione a vari istituti, distinto, all\’interno di essi, tra quelli che gestiscono una assicurazione sostitutiva dell\’AGO e quelli a cui fanno capo coloro che all\’AGO non avrebbero mai potuto essere iscritti, non essendo lavoratori subordinati. Si tratta della varie Casse di previdenza dei professionisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri ecc. A questi ultimi viene attribuito (sia pure entro certi parametri fissati dalla legge, che qui è inutile illustrare) un maggior grado di autonomia e quindi una più ampia facoltà di discostarsi dal regime generale, perchè ad essi è affidato il compito di preservare l\’equilibrio economico delle gestioni, dal momento che è escluso ogni concorso finanziario a carico dello Stato. Gli enti privatizzati che gestiscono le forme di previdenza sostitutiva sono stati invece maggiormente “attratti” nel regime generale.

Ne è prova il contenuto di varie disposizioni che dettano regole diverse tra i due tipi di enti in relazione a vari istituti: la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, prescrive criteri differenziati quanto al computo della base pensionistica e quanto all\’accesso al pensionamento di anzianità. Inoltre, anche il nuovo testo di questa disposizione, introdotto dall\’art. 1 comma 763/2006, reitera la differenziazione tra enti privatizzati che gestiscono forme sostitutive ed enti che sostitutivi non sono.

3. Ma ancora più chiaramente marcano la differenziazione tra i due tipi di enti privatizzati proprio le norme che vengono in applicazione nella specie, ossia quelle riguardanti la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, e che dimostrano la estensione all\’Inpgi delle regole del regime generale AGO. Infatti la L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 1, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, detta espressamente lo stesso trattamento sia per le pensioni a carico dell\’AGO, sia per le pensioni a carico “delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima”. Ed ancora, la L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 1, ripete la medesima dizione, accomunando pensioni AGO e pensioni sostitutive. E\’ vero poi che il medesimo art. 44, comma 7, dispone che gli enti privatizzati “possono” applicare dette disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia, di talchè per essi la regola generale non è vincolante. Tuttavia la disciplina dell\’inpgi, in quanto fondo sostitutivo, è regolata dall\’art. 44, comma 1, che lo accomuna appunto alla disciplina generale, non già dal comma 7, che dispone per tutti gli altri enti privatizzati che non gestiscono forme di previdenza sostitutive.

La parificazione con l\’AGO è confermata dalla legislazione successiva, perchè la L. n. 133 del 2008, art. 19, “Eliminazione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro” fa riferimento ancora alle pensioni a carico dell\’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive”.

Devesi allora concludere che è lo stesso tenore letterale della legge che prevede, per gli iscritti all\’Inpgi, la stessa disciplina dell\’AGO in relazione al cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

4. Va anche rilevato che, a differenza delle Casse dei professionisti, avvocati, ingegneri ecc. l\’autonomia finanziaria dell\’Inpgi non è “integrale”, perchè in alcuni casi soccorre, nei confronti dei suoi iscritti, la fiscalità generale. Infatti con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 18 ter, lett. a), punto n. 2), convertito, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2, si è inserito la L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 37, seguente comma 1 bis: “L\’onere annuale sostenuto dall\’INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di Euro annui a decorrere dall\’anno 2009, è posto a carico del bilancio di Stato. L\’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

Al compimento dell\’età prevista per l\’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l\’onero conseguente è posto a carico del bilancio dell\’INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato”;

Inoltre anche la L. 7 marzo 2001, n.62 ” Nuove norme sull\’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416″ pone gli oneri del pensionamento anticipato dei giornalisti a carico della Cassa per l\’integrazione dei guadagni degli operai dell\’industria.

5. Dovendosi quindi concludere che l\’attuale contro ricorrente, pensionato Inpgi, ha diritto allo stesso trattamento dei pensionati a AGO quanto al cumulo tra pensione e retribuzione, il ricorso va rigettato.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2012

 

 

 

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