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GIURISDIZIONE CIVILE: Straniero – Accettazione della giurisdizione italiana

Ai sensi degli art. 4 e 11 l. n. 218 del 1995, è automatica la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti del convenuto costituito, il quale abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione medesima. (Nella specie, la Scuola Internazionale Italiana “Leonardo da Vinci”, in relazione ad un rapporto di lavoro di insegnamento presso la sede de Il Cairo in Egitto, non aveva neppure impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la giurisdizione italiana).

SENTENZA PER ESTESO

             LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONI UNITE CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. ELEFANTE     Antonio                –  Primo Presidente f.f.  –
Dott. TRIOLA       Roberto Michele        –  Presidente di Sezione  –
Dott. SALME\’       Giuseppe                         –  Consigliere  –
Dott. SALVAGO      Salvatore                        –  Consigliere  –
Dott. MACIOCE      Luigi                            –  Consigliere  –
Dott. AMOROSO      Giovanni                    –  rel. Consigliere  –
Dott. SPIRITO      Angelo                           –  Consigliere  –
Dott. D\’ALESSANDRO Paolo                            –  Consigliere  –
Dott. TIRELLI      Francesco                        –  Consigliere  –
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso 22897-2009 proposto da:
SCUOLA  INTERNAZIONALE ITALIANA (OMISSIS), in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
G.  FARAVELLI 22, presso lo studio dell\’avvocato MORRICO ENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all\’avvocato NUNZIATO MARIA  TERESA,
per procura speciale del 12/10/2009, in atti;
                                                       – ricorrente –
                             – contro –
          A.M. ((OMISSIS)), elettivamente  domiciliata  in
ROMA,  VIA  DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell\’avvocato  GAROFALO
DOMENICO,  che  la rappresenta e difende, per delega  a  margine  del
controricorso e ricorso incidentale;
                        – controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso  la sentenza n. 1470/2008 della CORTE D\’APPELLO di  L\’AQUILA,
depositata il 28/10/2008;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito  l\’Avvocato  Edoardo  GHERA per delega  dell\’avvocato  Domenico
Garofalo;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l\’inammissibilità o
comunque   rigetto  del  ricorso  principale;  rigetto  del   ricorso
incidentale.
                

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato il 15/12/1994, A. M. conveniva innanzi il Pretore del Lavoro di Roma La Scuola Internazionale Italiana “(OMISSIS)” per sentir dichiarare la nullità ed in ogni caso l\’illegittimità del provvedimento di licenziamento alla stessa irrogato il 3 agosto 1994 ed il conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro nonchè al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate; la ricorrente riteneva altresì ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo complessivamente corrispostole dall\’Istituto scolastico convenuto in quanto lesivo del c.c.n.l. di categoria nonchè dell\’art. 36 Cost. e, pertanto, chiedeva la condanna di quest\’ultimo al pagamento in proprio favore della somma di L. 44.631.919 (pari ad Euro 23.050,46) maturati a titolo di differenze retributive contrattuali in ragione delle mansioni (di segreteria e di insegnamento presso la sede de (OMISSIS)) svolte e dell\’orario di lavoro osservato (pari a 30 ore settimanali) e, subordinatamente al rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento, la condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto quantificato in L. 5.372.530 (pari ad Euro 2.774,68).

Costituitosi il contraddittorio, in via preliminare l\’Istituto scolastico convenuto eccepiva l\’incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Pretura del Lavoro di Chieti Sezione distaccata di Orsogna.

Il pretore di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del pretore di Chieti.

2. La ricorrente, con ricorso depositato il 9 luglio 1997, riassumeva il giudizio innanzi l\’anzidetta Pretura, la causa era poi assegnata al Giudice Unico del lavoro di Chieti.

Espletata la fase istruttoria, il tribunale di Chieti decideva la causa con sentenza n. 497/07 del 14 marzo 2007 – 3 maggio 2007 e rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello la A..

Resisteva l\’Istituto scolastico “(OMISSIS)”.

La Corte d\’Appello dell\’ Aquila Sezione Lavoro, con sentenza n. 1470/08 del 2-28 ottobre 2008, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l\’Istituto scolastico “(OMISSIS)” al pagamento della somma di Euro 25.935,00 oltre accessori e spese di lite;

rigettava invece la domanda relativa alla impugnativa di licenziamento.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la scuola internazionale “(OMISSIS)”, affidato a cinque motivi di censura.

La parte intimata resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in cinque motivi.

I primi due motivi riguardano la giurisdizione.

L\’Istituto scolastico ricorrente si duole in particolare della violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 11 ponendo il seguente quesito: “dica la Corte se la eccezione di carenza della giurisdizione del giudice italiano sollevata dal Comitato Gestore della scuola (OMISSIS) nella memoria di costituzione innanzi al Pretore di Roma, poi dichiaratosi incompetente territorialmente e successivamente riproposta nel giudizio riassunto dinanzi il Pretore di Chieti deve ritenersi tempestiva e se di conseguenza andava accolta atteso che il rapporto di lavoro tra la Scuola (OMISSIS) e la sig.ra A. M. è sorto all\’estero, si è svolto all\’estero con un soggetto (il Comitato Gestore la Scuola) non residente in Italia”.

Il ricorrente si duole poi, nella stessa prospettiva, della violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione della L. n. 218 del 1995, artt. 57 e 61 e della L. n. 975 del 1984.

Gli altri tre motivi riguardano la retribuzione che la Corte territoriale ha ritenuto spettare alla A..

In particolare l\’Istituto scolastico (OMISSIS) censura la sentenza sotto il profilo di omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui la Corte d\’appello ha ritenuto che le mansioni di insegnante avevano giustificato l\’assunzione della A., laddove dagli atti di causa risultava che la A. svolgeva mansioni di segreteria. Di ciò comunque si sarebbe dovuto tener conto al fine di quantificare la giusta retribuzione proporzionata alle mansioni svolte.

In ogni caso la Corte d\’appello aveva liquidato una somma superiore rispetto a quella richiesta in quanto, in realtà, la A. aveva percepito il trattamento di fine rapporto.

2. Il ricorso incidentale, che si presenta come condizionato, è articolato in due motivi con cui la ricorrente incidentale si duole della ritenuta legittimità del recesso datoriale sotto il duplice profilo: censura l\’impugnata sentenza per aver ritenuto prevalenti le mansioni di insegnante rispetto a quelle di segretaria, con conseguente legittimità del licenziamento intimato per mancata abilitazione all\’insegnamento, e per non aver riconosciuto la natura ritorsiva (e quindi la nullità) del licenziamento.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata e quindi essendo oggettivamente connessi.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1. Quanto al profilo della giurisdizione, deve considerarsi, sotto il profilo processuale, che la mancata impugnazione da parte dell\’Istituto scolastico della sentenza del giudice di primo grado che già aveva ritenuto la giurisdizione del giudice italiano, ha consentito alla Corte d\’appello di ritenere che l\’Istituto ricorrente avesse accettato la giurisdizione del giudice italiano, la cui iniziale pronuncia di primo grado era stata, nel merito, favorevole all\’Istituto scolastico, sicchè si era determinata la preclusione contemplata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 11 che prevede che il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana (cfr.

4.2. Quanto al profilo del merito, la Corte d\’appello correttamente ha fatto riferimento alle tariffe sindacali previste dalla contrattazione collettiva di categoria. Questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 28 agosto 2004, n. 17250) ha infatti affermato in generale che nel determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell\’art. 36 Cost. il giudice di merito, assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali parametri di riferimento, può legittimamente, secondo una valutazione non censurabile in cassazione se non sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione, anche discostarsi da essi, tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere e le dimensioni dell\’azienda. La possibilità di utilizzare la contrattazione collettiva anche a fini parametri ci o di raffronto è stata più volte affermata da questa Corte (Cass., sez. lav., 29 marzo 2010, n. 7528; 15 ottobre 2010, n. 21274).

L\’Istituto scolastico incorrente ha insistito sul mancato rilievo delle mansioni dell\’ A. che, a suo dire, non erano solo quelle di insegnante, ma anche di coadiuvante della segreteria. Ma in questa parte la censura dell\’Istituto ricorrente sconfina in un inammissibile apprezzamento delle risultanze probatorie, dimesse alla valutazione del giudice di merito e non censurabili in sede di giudizio di legittimità; tanto più che comunque la censura difetta di decisività perchè non è dedotta, se non in termini meramente assertivi, l\’incidenza dell\’eventuale svolgimento di prevalenti mansioni di segreteria rispetto a quelle promiscue, di insegnamento e di segreteria, sulla quantificazione della giusta retribuzione spettante alla A. in quanto proporzionata e sufficiente ai sensi dell\’art. 36 Cost.; laddove la Corte d\’appello ha comunque tenuto conto della peculiarità della fattispecie, ossia del carattere promiscuo delle mansioni della A. riconoscendo che la stessa svolgesse al contempo attività di insegnamento e di segreteria.

Privo di rilievo è invece il riferimento all\’asserito pagamento del trattamento di fine rapporto perchè il conteggio complessivo contenuto nella sentenza impugnata non comporterebbe affatto una reiterazione del pagamento stesso ove fosse già avvenuto prima di tale pronuncia.

5. Il ricorso principale va quindi rigettato, dovendosi in particolare affermare la giurisdizione del giudice italiano.

6. Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Il primo motivo è infondato atteso che l\’abilitazione all\’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro (Cass., sez. lav., 12 marzo 2004, n. 5131) avente ad oggetto mansioni di insegnamento con carattere di esclusività o prevalenza, com\’è nella specie, atteso che la Corte d\’appello ha ritenuto, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che l\’assunzione dell\’ A. era stata motivata proprio dallo svolgimento di tali mansioni, le quali per ciò solo avevano carattere di prevalenza dispetto a quelle di segretaria dell\’Istituto scolastico cui pure la dipendente è stata addetta. Va quindi ribadito che in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l\’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all\’insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta altresì un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l\’insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell\’art. 2126 c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione (Cass., sez. lav., 28 giugno 1986, n. 4341).

Inammissibile è poi il secondo motivo di ricorso.

La Corte d\’appello ha tenuto conto della circostanza di fatto, allegata dalla ricorrente incidentale, consistente nella rivendicazione della piena copertura assicurativa dalla stessa avanzata nei confronti dell\’Istituto scolastico; iniziativa questa cui, in prosieguo di tempo, era seguito il suo licenziamento. La Corte distrettuale ha ritenuto che questa sequenza temporale poteva costituire, nella sostanza, un indizio di un motivo ritorsivo del licenziamento poi intimato per mancanza dell\’abilitazione all\’insegnamento, ma che da solo era insufficiente a integrare la prova dell\’allegato motivo illecito del recesso; valutazione questa di merito non sindacabile in sede di legittimità.

7. Sussistono giustificati motivi (reciproca soccombenza considerando anche l\’esito complessivo della lite) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara la giurisdizione del giudice italiano; rigetta quello incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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