venerdì, Aprile 26, 2024
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GRATUITO PATROCINIO (difesa dello Stato): Come fare richiesta?

Gratuito patrocinio: come fare richiesta?

 

Il gratuito patrocinio favorisce il cittadino non abbiente: l’onorario dell’avvocato viene pagato dallo Stato, assicurando il diritto di difesa a chi versa in condizioni economiche disagiate.

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L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, detto anche semplicemente gratuito patrocinio, è stato introdotto dal legislatore per la difesa del cittadino non abbiente: chi ne ha diritto, infatti, non è tenuto al pagamento di spese legali come il contributo unificato, quelle per le notifiche a richiesta d’ufficio, ecc…

Capita spesso di dover rinunciare a promuovere un’azione legale oppure a difendersi quando si viene citati in giudizio perché non si hanno i soldi per pagare l’avvocato. Attraverso il meccanismo di cui stiamo parlando l’onorario dell’avvocatonecessario per farsi assistere in un processo viene pagato dallo Stato, assicurando, così, il diritto di difesa anche a coloro che versano in condizioni economiche disagiate.

Gratuito patrocinio: chi può essere ammesso?

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito non superiore ad 11.369,24 euro. Attenzione: se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, compreso chi ne fa richiesta, mentre si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità (come nel caso della separazione personale).

In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Gratuito patrocinio: quando si applica?

Il gratuito patrocinio è assicurato nel processo penale, nel processo civileamministrativo,contabile,tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (come nel caso di esecutorietà sentenze Sacra Rota nullità di matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo).

Da specificare che il cittadino può usufruire del beneficio del gratuito patrocinio ogni volta che ne abbia bisogno, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Gratuito patrocinio: come fare richiesta?

Per beneficiare del gratuito patrocinio in ambito civile, è necessario presentare la cosiddetta istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo, personalmente (dall’istante o dal suo legale) o a mezzo raccomandata a/r.

In ambito penale, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Si ricorda che non tutti gli avvocati possono operare con il gratuito patrocinio, ma solo quelli che risultano iscritti in un apposito elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web.

I moduli per la richiesta sono, normalmente, scaricabili dal sito internet del Consiglio stesso. L’istanza deve contenere:

  • le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
  • gli estremi della pretesa che si intende far valere in causa per dimostrare che la domanda non è infondata; a tal fine bisogna anche specificare le prove di cui si intende chiedere l’ammissione;
  • la firma autenticata dall’avvocato.

Una delle due copie resta al Consiglio dell’Ordine, mentre l’altra finisce all’Agenzia delle Entrate che verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito autodichiarato dall’interessato ai fini dell’ammissione e godimento del gratuito patrocinio.

Se si procede avanti la Corte di Cassazione, la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Presentata la domanda, il Consiglio ha 10 giorni di tempo (non perentori) per valutare la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’istanza. Una volta concessa l’autorizzazione, il Consiglio può decidere se:

  • ammettere l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ritiene che ricorrano le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate;
  • respingere la domanda o dichiarare inammissibile l’istanza: l’interessato può riproporre l’istanza al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se il processo non è stato ancora instaurato, l’istanza deve essere proposta al Presidente della sezione competente.

Gratuito patrocinio: quali effetti comporta?

Con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • la parte può nominare un avvocato a propria difesa, da essa stessa scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine;
  • la parte è esente dal pagamento di alcune spese e altre vengono anticipate da parte dello Stato, con modalità differenti di determinazione dell’onorario del difensore.

L’avvocato non può chiedere somme, anticipi, integrazioni in denaro al cliente ammesso al gratuito patrocinio: in caso contrario, commette un illecito deontologico che può essere sanzionato al Consiglio dell’Ordine.

L’avvocato può sempre rinunciare al proprio mandato, conferito con il gratuito patrocinio, anche in corso di causa, inviando una raccomandata a/r sia al cittadino sia, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine. Anche il cliente beneficiario del gratuito patrocinio può revocare il mandato all’avvocato che gli è stato nominato recandosi allo sportello del Consiglio dell’Ordine e chiedendone la sostituzione con un altro sempre ammesso al medesimo beneficio.

Gratuito patrocinio: che succede se non si possiedono i requisiti?

In mancanza dei requisiti per accedervi, la domanda viene semplicemente respinta o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione o dal magistrato davanti al quale pende il processo penale.

Può anche accadere che, nel corso del giudizio, colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio superi il limite reddituale previsto dalla legge. In un caso simile, il beneficio del gratuito patrocinio viene revocato.

Gratuito patrocinio: è possibile nella procedura di mediazione?

Il gratuito patrocinio opera anche nel caso di mediazione (la procedura volta a far incontrare personalmente, l’una dinanzi all’altra, le parti in lite tra loro, alla presenza dei rispettivi avvocati e di un terzo soggetto che funge da conciliatore, per favorire il raggiungimento di un accordo che possa evitare la causa): il cittadino che la richiede o che vi aderisce, depositando istanza di ammissione al gratuito patrocinio non dovrà corrispondere alcuna indennità all’Organismo di Conciliazione. In sede di mediazione, il gratuito patrocinio copre anche gli onorari dell’avvocato.

Fonte: LLpT

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