venerdì, Marzo 29, 2024
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I “SALUMI” DEL BANCHIERE I doveri della vigilanza

I “SALUMI” DEL BANCHIERE I doveri della vigilanza

 

In uno dei più importanti passaggi delle “Considerazioni finali” formulate dal Governatore della Banca d’Italia di qualche anno addietro, si leggeva testuale: “”Alle attività tradizionali le banche affiancano oggi in misura crescente quello di distribuzione di una molteplicità di prodotti finanziari.””

Il riferimento, oltre alla salvaguardia del buon nome della banca, voleva evidenziare l’incidenza del “prodotto” nella composizione del rischio sofferto dal risparmiatore invitato ad investire le proprie risorse, che risulterà direttamente proporzionale alla correttezza di comportamento nel magnificare la qualità dei prodotti finanziari.

E’ tutto vero!!!

L’esperienza degli ultimi anni ormai maturata da migliaia di risparmiatori truffati per effetto dei tanti scandali finanziari[1][2] e la stessa crisi finanziaria globale in atto[3][4], stanno lì a dimostrarlo.

Per rimanere al periodo più recente, se guardiamo alla colossale truffa organizzata dall’ancora arzillo vecchietto ed ex presidente del NASDAQ[5], Sig. Bernard MADOFF con un bottino di oltre 50 miliardi di dollari, ancora una volta si capisce che l’intero meccanismo della finanza mondiale è malato, perché alla mercé di plurispeculatori. Lo stesso MADOFF, dopo aver spontaneamente vuotato il sacco e descrivendo nei dettagli il sistema piramidale della truffa (basata su una miserabile catena di Santo Antonio, dove praticamente i primi investitori remuneravano massicciamente il capitale con le risorse degli ultimi arrivati fino a scoppiare quando i nuovi “arrivi” sono cominciati a scarseggiare anche per effetto della crisi finanziaria globale e questo a conferma che i profitti non possono moltiplicarsi come i “pani ed i pesci” del dettato evangelico), si presentava alla autorità americane per essere immediatamente arrestato.

Le prime risultanze investigative hanno già dimostrato che la ingentissima frode è stata possibile non per carenza di strumenti legislativi ma per l’assoluta incapacità nell’usarli da parte delle autorità di sorveglianza come la stessa SEC[6], oggi sotto accusa.

In questi giorni si torna a parlare di una nuova era della “Vigilanza bancaria” dove si pensa, per esempio, ad una nuova Agenzia europea dedicata esclusivamente alle banche aventi un’attività transfrontaliera, andando a sostituire l’attuale decentramento che ha visto in passato le rispettive Autorità nazionali dei diversi Paesi aderenti alla Unione europea.

Questo potrebbe essere un primo passo, ma certamente quello che occorre fare è ben altro a cominciare da:

1.     Dalla verifica preliminare da parte di un’Autorità indipendente sulla effettiva patrimonializzazione e capacità di assorbimento dei rischi da parte degli emittenti i titoli negoziati sul libero mercato. Tale importante attività, non potrà più basarsi soltanto sulle certificazioni di bilancio o sulle valutazioni di affidabilità delle società di rating[7];

2.     L’elaborazione e la messa in vendita degli strumenti finanziari – spesso sconosciuti agli stessi emittenti – deve avere una preliminare valutazione di conformità da parte della stessa Autorità indipendente;

3.     La scheda informativa da esibire al risparmiatore, invitato ad investire le proprie risorse, oltre ad essere assolutamente chiara nei contenuti, deve anche essere leggibile (attualmente neanche con il miglior cannocchiale si riesce a leggere il contenuto malgrado gli obblighi introdotti dalla MIFID[8]).

 

Così facendo, forse, per il futuro, si riuscirà a garantire una qualità degli investimenti almeno pari a quella che ogni giorno ci viene assicurata dal nostro salumiere.

 

 

 

Casamassima, 06 gennaio 2009

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

[5] NASDAQ, acronimo di National Association of Securities Dealers Automated Quotation (ovvero: “Quotazione automatizzata dell\’Associazione nazionale degli operatori in titoli”) è il primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico, cioè di un mercato costituito da una rete di computer. Il NASDAQ è stato istituito a Wall Street il 5 febbraio 1971. Fino a qualche anno fa il NASDAQ è stato caratterizzato da una forte volatilità, dovuta al boom della cosiddetta New Economy, infatti il Nasdaq è l\’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana. L\’indice, dopo essere partito l\’8 febbraio con un valore iniziale di 100 punti, ha raggiunto un massimo storico di 5132 punti il 10 marzo 2000, in pieno boom della New economy.

 

 

 

 

 

[6]  SEC /securities and exchange commission / commissione di vigilanza sulla borsa, corrispondente alla nostra CONSOB

 

 

 

 

 

 

[8] La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (MiFID – “Markets in Financial Instruments Directive”) costituisce un passo importante verso la costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e competitivo all\’interno dell\’Unione Europea (UE).

 

La Direttiva si inquadra nel più ampio Piano di Azione per i Servizi Finanziari (FSAP).

 

La MIFID segue il c.d. Metodo Lamfalussy, che prevede quattro livelli regolamentari.

 

La direttiva in questione è applicabile a tutte le imprese di investimento, compresi gli enti creditizi ed ha come scopo principale quello di regolamentare l’esecuzione di alcuni servizi o attività di investimento, compresi tutti quelli inerenti agli strumenti finanziari.

 

La MIFID introduce anche un più ricco elenco di strumenti finanziari, tra cui valori mobiliari, strumenti di mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, derivati, opzioni, indici, valute, futures, swaps, contratti finanziari con trasferimento di rischio di credito, contratti finanziari differenziali, contratti su variazione climatiche e molti altri.

 

La direttiva abolisce l\’obbligo di concentrazione nei mercati regolamentati, ed introduce nuove forme di scambio, quali i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) e gli Internalizzatori Sistematici.

 

A fronte di una possibile pluralità di luoghi in cui gli strumenti finanziari sono negoziati, la direttiva ridisegna gli obblighi di esecuzione degli ordini dei clienti alle migliori condizioni (c.d. best execution), prevedendo che gli intermediari stabiliscano una propria execution policy, nella quale indicare, per ciascuna tipologia di strumento, le sedi di esecuzione su cui verranno eseguiti gli ordini di compravendita e i fattori di esecuzione che verranno considerati per la scelta della sede che fornisce il miglior risultato possibile.

 

Le funzioni di controllo sono demandate a dei meccanismi di “compliance”, ossia ad organi di vigilanza interni agli intermediari stessi con il compito di verificare il rispetto della normativa.

 

Le autorità e gli intermediari dovranno adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d\’interesse che possono nuocere ai clienti, e di renderli maggiormente visibili.

 

 

 

 

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