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IDENTITA’: Quali sono i documenti di riconoscimento?

Documenti di identità: possono essere considerati «documenti di riconoscimento» il passaporto, la carta d’identità, il codice fiscale, la patente di guida, la patente nautica, la tessera sanitaria?

 

Quali documenti valgono come «documenti di riconoscimento»? C’è una regola generale che serve per chiarire quali documenti possono sostituire i tipici documenti di riconoscimento, ossia la carta d’identità e ilpassaporto. La regola, fissata da un decreto del 2000[1]stabilisce quanto segue:

«Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato».

 

Questo significa innanzitutto che la patente è un valido documento di riconoscimento, anche nel nuovo formato a tesserino. A confermarlo è stata, peraltro, una circolare del Ministero dell’Interno, che ha spiegato come la patente, anche nel formato plastificato, contenga i requisiti previsti dalla legge per poter identificare un cittadino italiano. Difatti, anche la nuova patente contiene i due requisiti per potersi considerare «documento di riconoscimento», ossia:

  • è munita di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente;
  • è rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.

 

Non altrettanto si può dire per la tessera sanitaria che è priva di fotografia.

L\’art.1 e 35 del DPR 445/2000 indica esattamente quali sono i documenti utili per il riconoscimento significando che, un documento munito di foto e rilasciato da un Ufficio della Pubblica amministrazione è valido per tale scopo.

[1]Dpr n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).”



pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30

 

E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell\’attivita\’ amministrativa. Le relative modalita\’ di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l\’identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D\’IDENTITA\’ la carta di identita\’ ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall\’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita\’ prevalente di dimostrare l\’identita\’ personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D\’IDENTITA\’ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d\’identita\’ elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta\’;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualita\’ personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall\’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA\’ il documento, sottoscritto dall\’interessato, concernente stati, qualita\’ personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l\’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e\’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell\’identita\’ della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l\’attestazione ufficiale della legale qualita\’ di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche\’ dell\’autenticita\’ della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l\’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un\’immagine fotografica corrisponde alla persona dell\’interessato;

n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l\’integrita\’ di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l\’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d\’ufficio ai sensi dell\’art. 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l\’insieme delle attivita\’ finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell\’ambito del sistema di classificazione d\’archivio adottato; essa e\’ effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l\’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l\’apposizione o l\’associazione, all\’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Articolo 35 (L-R)

Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d\’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un\’amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d\’identità e di riconoscimento non e\’ necessaria l\’indicazione o l\’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

 

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