martedì, Aprile 16, 2024
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INPS: Come fare un ricorso

Fonte:
laleggepertutti.it

Come difendersi da
errori Inps

Calcolo della pensione errata, trattamento previdenziale non riconosciuto,
restituzione indebita: come ci si difende dagli errori dell’Inps?

==================

Dalla pensione calcolata male alle indebite
trattenute sulla reversibilità,
dal mancato riconoscimento di una prestazione all’errata richiesta di somme non
dovute: non sono rari i casi in cui l’Inps commette degli errori a svantaggio del cittadino. In tutti
questi casi, è possibile difendersi, dapprima con un ricorso
amministrativo
, la cui decisione è affidata a un organo
dell’Inps stesso; in caso di esito negativo del ricorso, è possibile
rivolgersi, a seconda dei casi, al cosiddetto Giudice previdenziale, alla Corte
dei Conti, al Tribunale ordinario, al Giudice di Pace o al Tar. Ma andiamo per
ordine e vediamo, fase per fase,come difendersi dagli
errori dell’Inps.

Ricorso amministrativo Inps: quando è
necessario

Come appena accennato,
la prima cosa da fare, quando si riscontra un errore dell’Inps, è esperireun
ricorso amministrativo
, che è deciso da un organo dello stesso
Istituto.

La fase amministrativa
preliminare costituisce una condizione necessaria per procedere,
successivamente, all’azione
giudiziaria 
contro l’Inps, se l’azione è di accertamento
negativo o riguarda le prestazioni previdenziali (in quest’ultimo caso, in
particolare, il ricorso amministrativo è condizione di ammissibilità).

In pratica, il
ricorrente può rivolgersi al giudice quando:

·è stato concluso il ricorso amministrativo con una
decisione, ovviamente, negativa;

·sonodecorsi
i termini
per il
compimento dello specifico procedimento amministrativo senza che l’organo si
sia pronunciato;

·sono decorsi 90
giorni 
dalla data
di proposizione del ricorso amministrativo, se non è previsto alcun termine per
la decisione: in questo caso si realizza il cosiddetto silenzio-rigetto ed è
consentito il ricorso giurisdizionale.

Se il ricorrente inizia
l’azione giudiziaria prima del verificarsi delle ipotesi elencate, il giudice
rileva l’improcedibilità della domanda nella prima udienza di
discussione della causa.
 Vi sono, però, dei casi in cui non è necessario effettuare il ricorso amministrativo
per poter in seguito adire il giudice:

·quando il
ricorrente domanda unprovvedimento d’urgenza [1](nel
caso in cui il diritto fatto valere è minacciato da un pregiudizio grave,
imminente ed irreparabile);

·quando la
domanda è relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione, senza
che l’interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell’atto da
impugnare;

·nei
procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento;

·quando la
controversia verte solo sull’interpretazioneda dare ad una disposizione di legge;

·quando si
rilevano merierrori di calcolonella determinazione delle prestazioni
previdenziali; in questa ipotesi è comunque possibile presentare un’istanza
all’Inps in autotutela, ferma restando la proponibilità dell’azione giudiziale.

Ricorso amministrativo Inps: quando e a chi
va fatto

ll ricorso contro i
provvedimenti dell’Inps deve essere diretto allo specifico organo, centrale o
periferico, competente a decidere la controversia: ad esempio, per
contestazioni che riguardano i contributi dei lavoratori dipendenti iscritti al
Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) , il ricorso va fatto al Comitato
Amministratore 
del
Fondo.
 Per inviare il ricorso amministrativo, ad ogni modo, il canale è unico; questo,
infatti, può essere inviato:

·per i
soggetti in possesso di Pin dell’Inps o di identità unica digitale Spid, dal
sito dell’Istituto, sezione Servizi per il cittadino,Ricorsi
online
;

·tramite unpatronatoo unintermediariodell’Istituto (ad esempio, un
consulente del lavoro).

Il ricorso deve essere
inoltrato all’organo competente entro 90 giorni,
che decorrono:

– da quando è stato ricevuto
l’atto 
amministrativo
da impugnare: la data risulta dal timbro apposto dall’ufficio postale
sull’avviso di ricevimento (se si tratta di una raccomandata);

– dal 121°
giorno 
successivo
a quello di presentazione della relativa domanda, se si tratta di un’ipotesi di
silenzio rigetto.

La data di presentazione
del ricorso risulta inequivocabilmente dallaricevutache
viene automaticamente rilasciata alla fine della procedura telematica.

La presentazione del ricorso
interrompe il termine di prescrizione del diritto reclamato e sospende
eventuali provvedimenti che implicano l’annullamento del rapporto assicurativo,
mentre non sospende l’esecutorietà dell’atto amministrativo impugnato, quando
questo ha ad oggetto:
 le prestazioni;

·i contributi
alle gestioni dei lavoratori autonomi;

·la
classificazione dei datori di lavoro.

In caso di rigetto, o di
mancata risposta, dovrà allora essere effettuato un ricorso
alla Corte dei Conti
: il termine di decadenza, a causa di una legge
del 2011[2], è ora
triennale, e non più di 5 anni, come conferma anche un recente messaggio
dell’Inps[3].

Contenzioso giudiziale

Nel caso in cui l’esito
del ricorso amministrativo sia negativo o vi sia stato silenzio-rigetto,
oppure nei casi in cui la fase amministrativa non sia necessaria, come già
detto è possibile esperire un ricorso giudiziale.

Il ricorso,
in particolare, deve essere inoltrato:

– al Giudice
previdenziale
(si
tratta del Tribunale in funzione di giudice unico di primo grado del lavoro,
che applica il rito del lavoro con alcune particolarità collegate alla
specialità della materia), per le controversie in materia di:
 assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori
autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);

·infortuni
sul lavoro e malattie professionali;

·assegni per
il nucleo familiare e assegni familiari;

·qualsiasi
prestazione di previdenza ed assistenza obbligatoria (ad esempio
disoccupazione, mobilità o maternità);

·inosservanza
degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da
contratti e accordi collettivi;

·risarcimento
danni per errore dell’Inps nella comunicazione delle informazioni sulla
posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a
dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di
informazioni sbagliate dell’Inps[4];

·costituzione
forzosa di una rendita vitalizia (per mancato agamento dei contributi da parte
del datore di lavoro);

– alla Corte
dei conti
, per le controversie in materia di:

·pensioni;

·assegni o
indennità civili, militari o di guerra;

– al Tribunale
ordinario
, per le controversie in materia di previdenza
complementare;

 – al Giudice di Pace,
per le controversie in materia di interessi e accessori;

– al Tar,
per le controversie in materia di interessi legittimi.

[1]Art. 700 c.p.c.

[2]L.111/2011.

[3]Mess. Inps 4774/2014.

[4]Cass. sent. n. 26925/2008.

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