giovedì, Aprile 18, 2024
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Inps:Stop alla restituzione delle pensioni



Illegittimità del blocco della perequazione delle pensioni: il decreto attuativo realizza solo in parte la sentenza della Corte Costituzionale.
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Restituzione solo di una parte degli arretrati della pensione ed applicazione di rivalutazioni minime: chi sperava che la norma attuativa [1]della nota sentenza della Corte Costituzionale [2], che ha dichiarato illegittimo blocco delle rivalutazioni delle pensioni più alte, portasse alla restituzione di un bel gruzzolo, deve, per ora, ricredersi.

A seguito della dichiarazione d’illegittimità del blocco delle perequazioni delle pensioni (operato dalla Legge Fornero a partire dal 2012), difatti, il decreto attuativo della sentenza della Corte Costituzionale non ha pienamente realizzato quanto disposto dalla sentenza stessa, ma ha unicamente previsto una “sistemazione” delle mancate rivalutazioni per gli anni 2012 e 2013 e una rivalutazione ridotta delle pensioni, per gli anni successivi.

Così, i pensionati che hanno fatto richiesta alle sedi territoriali Inps per la piena applicazione della sentenza, si vedranno ora recapitare dall’Inps un messaggio con esito negativo.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire come funzionava il blocco della perequazione delle pensioni più alte, che cosa ha disposto la sentenza della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità e che cosa, della sentenza, non è stato attuato dal successivo decreto.

 

 

Blocco della perequazione della pensione

Il blocco della perequazione della pensione è stato disposto dalla Legge Fornero, nota anche come Decreto Salva Italia[3]: in pratica, a partire dal 2012, alle pensioni di importo superiore a 1.443 euro(cioè superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps) non è stata applicata la perequazione, cioè l’adeguamento del trattamento all’inflazione.

Lo stop all’adeguamento delle pensioni, però, è stato dichiarato illegittimo nel 2015, come già detto, dalla citata sentenza della Corte Costituzionale. Con la pubblicazione della sentenza, la norma (non l’intera Legge Fornero, ma soltanto l’articolo che dispone il blocco delle perequazioni) è statacancellatacon effetto retroattivo, dato che la sentenza ha un’efficacia immediata.

A seguito della sentenza, quindi, è sorto l’obbligo, per lo Stato, di restituire i soldi ai cittadini: un serio problema per le casse pubbliche, tant’è che, come già esposto, il Governo ha sistemato la situazione solo in parte, con un successivo decreto.

 

 

Restituzione degli arretrati della pensione

Il decreto, in particolare, ha disposto esclusivamente il riconoscimento degli arretrati e non la ricostituzione del trattamento pensionistico. L’applicazione della rivalutazione è decrescente al crescere del trattamento pensionistico: sono difatti sono stati previsti quattro scaglioni di importi ai quali applicare (all’intero trattamento e non alle fasce di importo) la relativa percentuale di adeguamento all’indice Foi (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

La norma stabilisce dunque, con apposite tabelle, il valore degli arretrati spettante per gli anni 2012 e 2013, considerando che, a causa della Legge Fornero, i trattamenti pensionistici che nel 2011 superavano i 1443 euro non sono stati rivalutati; il decreto stabilisce anche una rivalutazione dell’importo degli arretrati, pari al 20%, per gli anni 2014 e 2015 e pari al 50 % per gli anni dal 2016 in poi.

In buona sostanza, applicando il decreto, l’Inps restituisce solo una minima parte di quello che sarebbe spettato applicando gli adeguamenti in misura intera.

 

 

Restituzione parziale delle rivalutazioni: quanto perdono i pensionati

Partendo da quanto sarebbe spettato ai pensionati, sulla base dell’ordinaria legislazione sulla perequazione [4], le restituzioni parziali operate dall’Inps in applicazione del decreto determinano delle notevoli perdite. Le penalizzazioni vanno da un minimo del 66,41% dell’importo spettante per effetto della incostituzionalità delle legge Fornero, per i trattamenti pari a 1.450 euro mensili, sino ad arrivare al 100% dell’importo, per le pensioni sopra 2.900 euro, alle quali non è restituito nulla.

[1]D.lgs. 65/2015.

[2]C. Cost. sent. n. 70/2015.

[3]Dl 201/2011.

[4]Art.69 L. 388/2000.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/146330_inps-stop-alla-restituzione-delle-pensioni#sthash.oUCmS3Da.dpuf

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