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INTERESSI CORRISPETTIVI E MORA: Sentenza del Tribunale di Bologna

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Con sentenza
ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.02.2015, il Tribunale di Bologna è intervenuto
sul tema della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora in materia di
usura.

La sentenza
in commento si inserisce nel solco già tracciato dalla più recente
giurisprudenza dei Tribunali e dell’A.B.F., lungo la breccia aperta a suo tempo
dalla Banca di Italia, i cui “chiarimenti in materia di applicazione della
legge antiusura”, risalenti al 3 luglio 2013, avevano preconizzato quale
sarebbe stato l’esatto quadro sistematico del vicenda, alimentando così la tesi
della differenza ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e di
mora (cfr. tra le tante: ABF – Collegio di Napoli – n. 5877/2013; ABF –
Collegio Milano – n. 21/2014, n. 125/2014 e n. 3577/2014; ABF – Collegio di
Roma – n. 260/2014; Trib. Brescia, 16 Gennaio 2014; Trib. Milano, ord. 28
gennaio 201; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Napoli, 15 aprile 2014; Trib.
Milano, 22 maggio 2014; Trib. Trani, 25 gennaio 2014; Trib. Sciacca, ord.
13.08.2014; Trib. Roma; ord. 03 settembre 2014; Trib. Napoli, 12 settembre
2014; Trib. Udine, 26 settembre 2014; Trib. Taranto, 17 ottobre 2014; Trib.
Napoli, 28 ottobre 2014, Trib. Treviso, 9 dicembre 2014).

Detta
decisione si pone in ideale linea di continuità con quanto già espresso da tutti
i suddetti interventi giurisprudenziali, aderendo alla linea interpretativa
tesa a negare che con la sentenza n. 350/2013 i giudici di Piazza Cavour
abbiano voluto sancire il principio della cumulabilità degli interessi.

Il Tribunale
felsineo, infatti, esordisce in questi precisi termini: «deve ritenersi che
tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio
del cumulo tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per
gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso
soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l’applicabilità delle
disposizioni antiusura anche agli interessi moratori; tale pronuncia
giurisprudenziale si presta pertanto ad una differente interpretazione rispetto
a quella prospettata da parte opponente».

Non senza
aggiungere, in ogni caso, che «quand’anche con la sentenza in questione si
fosse inteso affermare il principio della cumulabilità degli interessi
corrispettivi ed interessi moratori ai fini della valutazione del loro
eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe condivisibile,
posta la diversa natura di tali categorie di interessi».

E ciò,
precisa il Tribunale petroniano, poiché la diversità ontologica e funzionale
degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera
operazione addizionale degli stessi, atteso che mentre il tasso di mora ha
un’autonoma funzione quale penalità del fatto – imputabile al mutuatario e solo
eventuale -, l’interesse corrispettivo, invece, è legato alla fisiologica
attuazione del programma negoziale; dunque, se l’interesse corrispettivo
interviene in una fase fisiologia, quello moratorio è attinente alla sola fase
patologica del contratto.

Il ché,
conclude il giudice adito, porta ad ammettere che tra le componenti di calcolo
del TEG (Tasso Effettivo Globale) restano «escluse le prestazioni accidentali e
perciò meramente eventuali (quand’anche predeterminate convenzionalmente nelle
forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea
clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e
destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto
chiaro, tra l’altro, dall’art. 1224 c. civ. proprio in tema di interessi di
mora, li dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale,
anche laddove l’obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti),
alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione
di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi,
l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c. civ.)».

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