martedì, Aprile 16, 2024
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INTERPELLO AL COMUNE: Effetti del silenzio assenso




Ho
ricevuto un avviso di accertamento per Imu 2013 non pagata con sanzioni e
interessi; premetto che nel 2012 ho presentato istanza di interpello
sull’argomento al Comune di residenza e non mi hanno mai risposto; ora, nel 2016, mi riferiscono che
non erano tenuti a rispondermi.

Quindi,
oltre all’imposta, dovrò pagare le sanzioni. Io, in qualità di
contribuente, ho diritto a non pagare le
sanzioni, come previsto dalla legge sull’interpello? Il Comune doveva
rispondere entro 120 giorni come previsto? Ho bisogno di una risposta certa per
poter effettuare un ricorso alla commissione tributaria provinciale?

F. C.– BITONTO

R I S P O S T A

La
legge 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto del
contribuente” ha dettato le linee guida sulle quali conformare rapporti tra il
fisco e i contribuenti, ampliando e rafforzando il dialogo tra
l’Amministrazione e questi ultimi.

L’articolo
1, comma 4, della citata legge 212 del 2000, stabilisce che gli enti locali
debbono provvedere ad adeguare i propri statuti e atti normativi ai principi
dettati dalla stessa legge.

Generalmente,
in virtù della predetta normativa, tutti i Comuni italiani, nell’esercizio
delle proprie potestà impositive, con delibere consiliari hanno approvato il
regolamento concernerne le modalità di interpello relativamente ai tributi di
propria competenza, tra cui l’Imu, prevedendo peraltro che qualora la risposta
su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa,
non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni, si intende che
l’ente locale concorsi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal
contribuente. Ne consegue che, in caso di silenzio-assenso, eventuali atti di
accertamento emessi in difformità della soluzione prospettata dal contribuente
ed implicitamente condivisa dal Comune sono nulli.

Nel
caso prospettato, ai fini dell’eventuale impugnazione dell’atto impositivo è
dunque opportuno verificare innanzitutto l’approvazione del predetto
regolamento da parte del Comune e gli eventuali e effetti9 previsti in caso di
risposta omissiva, magari attraverso la consultazione del portale web dell’ente
locale. Ove ciò non fosse possibile, potrebbe essere comunque opportuno
impugnare l’atto (mediante l’istituto del reclamo-mediazione nel caso di valore
della lite inferiore a 20mila euro) chiedendone la nullità per violazione e
falsa applicazione dell’articolo 11 della legge n.212/2000 in presenza di
un’istanza di interpello ammissibile e recante la soluzione interpretativa, cui
il Comune non ha risposto entro il termine perentorio stabilito dalla stessa
legge in 120 giorni.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 15AGOSTO2016

P.S.: Per esperienza vissuta, avverso un accertamento IMU da parte del Comune di Mattinata, dico invece che nessun adeguamento dei propri Regolamenti interni è stato fatto in armonia al dettato dell\’art. 1 della legge 2012/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”.

Questo, evidentemente, mi ha causato un grave danno economico.

Nella realtà, per quanto a mia conoscenza questa legge è stata completamente disattesa proprio da quelle Istituzioni che avrebbero dovuto salvaguardare i diritti del contribuente.

Intanto, ahimè, così è se vi pare!

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