giovedì, Aprile 18, 2024
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L’EFFICACIA DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO: Concreta attuazione

 

Con la recente sentenza della Suprema Corte di cassazione
n.4677/2014 è stato stabilito che il giudizio di idoneità del “Modello
organizzativo ex 231/01” non deve basarsi sulla valutazione di atteggiamenti tenuti dall’ente in ordine
alla sua volontà, ma piuttosto sulla
valutazione del modello concretamente attuato dall’azienda
, in un ottica di
adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge di raggiungere[1].

Ecco, così pronunciandosi siamo giunti alla “concreta
attuazione di un Modello”. Questa deve essere la risposta di un ente che vuole
concretamente prevenire condotte illecite tanto del personale esecutivo –
quello sottoposto – che apicale della Direzione generale ma soprattutto vuole
evitare conseguenze sotto profili di responsabilità amministrativa.

E’ il caso di sfatare un vecchio detto secondo il quale “dal
dire al fare, c’è di mezzo il mare”.

L’ente, potrà escludere ogni sorta di responsabilità
amministrativa, laddove abbia non solo predisposto un Modello organizzativo
idoneo – nella misura in cui ha tenuto conto delle dimensioni dell’azienda, delcore business perseguito e dei rischi
connessi – ma soprattutto che nella pratica quotidiana lo abbia concretamente
attuato.

STESURA
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Quando sono stato investito dell’onere di stilare un
Modello organizzativo, mi sono principalmente preoccupato di:

· Verificare
l’esistenza di eventuali incidenti di percorso vissuti dall’azienda, ovvero da
altre realtà analoghe operanti sul territorio (condotte illecite dei
dipendenti, provvedimenti assunti – interni ed esterni etc.);

· Mappatura
dei rischi, verificando i percorsi operativi e i profili professionali
coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali (marketing,
interlocutori commerciali, modalità di presentazione delle offerte per appalti
pubblici, margine economico operativo delle offerte etc.);

· Una
valutazione approfondita dei sistemi di controllo interni, anche suggerendo
adeguamenti e/o sostituzioni;

· Una
verifica dei processi aziendali: formazione dei dipendenti, informazione
diffusa circa l’esistenza del M.O. e del Codice etico;

· Nomina
dell’Organismo di Vigilanza (monocratico o collegiale, in funzione alle
dimensioni dell’azienda), verificando l’Autonomia, l’Indipendenza, la
Professionalità dei suoi componenti.

CONCRETA
ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con la eccezione degli specifici e mirati
compiti attribuiti all’Organismo di vigilanza in materia di antiriciclaggio,
tutti espressamente contenuti nell’articolo 52 del D.lgs 231/07[2], in termini generali
l’Organismo di vigilanza deve:

· Pianificare
l’attività di “Formazione” annuale a beneficio di tutti i dipendenti, onde
contribuire a diffondere i principi di legalità contenuti nel Modello
organizzativo e nel Codice etico, in relazione ai rischi potenziali connessi
alla operatività aziendale;

· Assicurare
la sufficiente “Informazione” verso tutte le articolazioni aziendali circa
l’esistenza di un Modello organizzativo volto a prevenire condotte illecite da
parte dei dipendenti e/o soggetti apicali, ivi compreso l’esistenza del codice
etico contenente i comportamenti individuali e le sanzioni disciplinari annesse
per violazioni allo stesso modello;

· Verifica
dell’esistenza del canale di “Posta dedicata” , fondamentale per la
segnalazione – in modo riservato – da parte di tutto il personale dipendente
nei confronti dell’organismo di vigilanza di eventuali disfunzioni o
irregolarità per violazioni al Modello organizzativo.

CONCLUSIONI

La mia
esperienza personale, maturata sulla base di un lungo percorso professionale[3], grazie al quale ho potuto
verificare numerosi Modelli organizzativi, sempre redatti secondo la ratio e il contenuto della disciplina,
nella realtà sovente disattesi, non efficacemente applicati in quanto
considerati, in genere, un puro
adempimento burocratico.

Al contrario, fare formazione, disporre delle verifiche
finalizzate a riscontrare il rispetto del Modello organizzativo e del codice
etico, riscontrandone la conoscenza adeguata da parte di tutto il personale
(compreso la conoscenza del canale riservato di “Posta dedicata”), proponendo
anche sanzioni per eventuali inadempienze, costituisce la base per poter
dimostrare – a posteriori – l’efficace attuazione del modello organizzativo.



[2] Art. 52. Organi di controllo

 

1. Fermorestando quanto dispostodal codice civile e da leggi speciali,il collegio sindacale,il consiglio di sorveglianza, il comitato dicontrollo di gestione,
l\’organismo di vigilanza di cui all\’articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del
controllo di gestione comunquedenominati presso isoggetti destinatari delpresente decreto vigilano sull\’osservanza delle norme in esso contenute.

2. Gli organi e i soggetti di
cui al comma 1:

a) comunicano,senza ritardo, alleautorita\’ di vigilanza di settoretutti gli atti o ifatti di cuivengono a conoscenza nell\’eserciziodei propri compiti,che possano costituireuna violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell\’articolo 7,
comma 2;

b) comunicano,senza ritardo, al titolare dell\’attivita\’ o al legale rappresentante oa un suodelegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all\’articolo
41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero
dell\’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui
all\’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all\’articolo 50 di cui hanno
notizia;

d) comunicano,entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute
nell\’articolo 36 di cui hanno notizia.

 

 

Note
all\’art. 52:

– Il testo dell\’art. 6, del
decreto legislativo n. 231 del 2001, e\’ il seguente:

«Art. 6 (Soggettiin posizione apicale e modelli
di organizzazione dell\’ente).- 1. Seil reato e\’ stato

commesso dalle personeindicate nell\’art. 5,comma 1, lettera a),
l\’ente non risponde se prova che:

a) l\’organo dirigente haadottato ed efficacementeattuato, prima dellacommissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei
a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;

b) il compito divigilare sul funzionamentoe l\’osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento e\’ stato affidato a un organismo dell\’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;

c) le persone hannocommesso il reatoeludendofraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e\’ stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte
dell\’organismo di cui alla lettera b).

2.
In relazione all\’estensione dei poteri delegati e al rischio dicommissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), delcomma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze:

a) individuare leattivita\’ nel cui ambito
possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocollidiretti a programmare laformazione e l\’attuazione delle
decisioni dell\’ente in
relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalita\’ digestione delle risorsefinanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell\’organismo deputatoa vigilare sulfunzionamento el\’osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistemadisciplinare idoneo asanzionare il mancatorispetto delle misure indicate nelmodello.

3. I modellidi organizzazione e di gestione possonoessere adottati, garantendo le
esigenze di cui al comma 2,sulla base dicodici di comportamentoredatti dalle associazioni rappresentative deglienti, comunicati alMinistero della giustizia che, di
concerto con i Ministericompetenti, puo\’ formulare,entro trenta giorni, osservazioni sullaidoneita\’ dei modellia prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole
dimensioni i compiti indicatinella lettera b), delcomma 1, possono esseresvolti direttamente
dall\’organo dirigente.

5. E\’ comunquedisposta la confisca del profitto che l\’ente hatratto dal reato,anche nella formaper equivalente.».

 

[3] Iniziato
come appartenente alla Guardia di finanza al Comando di Reparti impegnati nel
contrasto del crimine organizzato o dell’evasione fiscale, poi all’interno di
un Gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio e adesso come
Consulente di Tribunali e libero professionista quale amministratore e socio
unico della Falcone Consulting Srl

 

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