venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

LA FRODE FISCALE NEL RICICLAGGIO DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

    1. Premessa
    1. Cenni storici del riciclaggio
    1. Evasione fiscale come reato presupposto
    1. Riflessioni sul riciclaggio del terzo millennio
    1. Considerazioni finali

 

    1. Premessa

 In vigenza della vecchia legge nr.516/82, meglio conosciuta con l’acronimo “manette agli evasori”, mi è spesso capitato di intercettare  i tentativi di  soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, volti ad accreditarsi “evasori fiscali”, intendendo quella normativa come il male minore per la loro difesa. Infatti, verso la fine degli anni ’80, ero di stanza in terra di Calabria al Comando di un Reparto della Guardia di finanza deputato al contrasto al crimine organizzato laddove, in occasione di indagini finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione di natura personale (ex legge 1423/56), ma soprattutto in occasione di sequestri anticipati di ingenti risorse patrimoniali (ex art. 2 bis della legge 575/1965) in danno di soggetti affiliati alla ‘ndrangheta ed accusati di traffico di droga, sequestri di persona, estorsione, contrabbando etc., questi erano soliti giustificare l’origine delle ricchezze accumulate autodenunciandosi come incalliti evasori fiscali. In altri termini, attraverso i rispettivi legali di fiducia, tentavano di dimostrare la stretta connessione con reati di natura tributaria attraverso l’esercizio di attività economiche agli stessi riconducibili, anche indirettamente, fiduciosi in tal modo di riuscire a sfuggire alla successiva confisca.

L’esperienza applicativa della ricordata disciplina penale tributaria fu decisamente fallimentare e ben si prestava a strumentalizzazioni di tal fatta, posto che le sanzioni irrogabili per qualsivoglia imponibile sottratto alla tassazione – diretta ed indiretta – comportava una mera contravvenzione, equiparabile al “ladro di polli” dove, anche nella peggiore delle ipotesi, lo sfortunato evasore (solo perché veniva beccato, non certo per le conseguenze), se ne usciva con la sospensione condizionale della pena (ex art.163 c.p.).

Praticamente era un’arma spuntata anzi, dico meglio, una “violenta carezza”. 

    1. Cenni storici del riciclaggio

La storia del riciclaggio nel nostro paese, soprattutto in termini di reato presupposto, vide la luce per la prima volta verso la fine degli anni ’70 (d.l. 31 marzo 1978, n.59, convertito con legge 18 maggio 1978, n.191) con l’aggiunta dell’articolo 648 bis nel codice penale. All’epoca, si partiva da specifiche fattispecie di reato quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, la rapina aggravata e l’estorsione aggravata perpetrata nell’ambito di un’associazione di stampo mafioso (forza della intimidazione, accompagnata da vincolo associativo costituito da tre o più persone e condizione di omertoso assoggettamento). Successivamente, tale figura di reato, per effetto della legge n.55/90, subì una prima ed importante integrazione con l’aggiunta della produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sono gli anni dei “Vallanzasca” (rapine a mano armata), dell’anonima sequestri, dell’esplosione del traffico di droga e del pizzo generalizzato che, agli occhi del legislatore sembrarono i delitti prodromici di un accresciuto allarme sociale. Il primo e sostanziale ampliamento a dismisura dei reati presupposto al riciclaggio, si ebbe con la legge 328/93 dove, superando la ormai vecchia e dettagliata casistica delle quattro tipologie di reati originari, si introdusse la formula “… provenienti da delitto non colposo”. Con la citata legge, si anticipò di circa un decennio ciò che venne introdotto con la seconda  direttiva europea 2001/97/ce del 4 dicembre 2001.

In tal modo divennero reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco tutte le condotte aventi una rilevanza penale e punite con ergastolo, reclusione e multa, inglobando quindi oltre il 70% delle fattispecie illegali perseguite dal vigente codice penale.

    1. Evasione o frode fiscale come reato presupposto al riciclaggio

Come ho avuto modo di argomentare in precedenti occasioni , l’evasione fiscale, intesa come la omessa fatturazione, omessa annotazione di corrispettivi, presentazione di una dichiarazione fiscale infedele o addirittura non presentarla proprio, non poteva essere reato presupposto al riciclaggio fino a quando la sanzione si riduceva ad una mera contravvenzione punita con arresto e ammenda, indipendentemente dall’entità del danno arrecato alle casse dello Stato. Con il decreto legislativo nr.74/2000, venne radicalmente modificata la filosofia di contrasto alla evasione fiscale, cominciando ad introdurre ipotesi delittuose di cui agli articoli 4 e 5 della stessa normativa e rispettivamente riferibili alla “dichiarazione infedele” e alla “omessa dichiarazione” in presenza del superamento di soglie economiche ben definite (100 o 150 mila euro su base annua), iniziando a parlare di imposta effettiva sottratta all’Erario e non più di imponibile non dichiarato.

Questa metamorfosi normativa ha di fatto incluso anche l’evasione fiscale (sempre per soglie di assoluta rilevanza) fra i reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco, con la ulteriore ed ultima condizione della presenza del soggetto terzo estraneo al reato originario necessario alla produzione della provvista illecita (prestanome), caratterizzata per l’appunto dalla evasione fiscale di rilevante entità e punita con reclusione e multa (delitto non colposo, cioè commesso con coscienza e volontà da parte dell’autore del reato, volto a perseguire il disegno criminoso dell’illecito fiscale “dimenticando” di annotare i ricavi nelle scritture contabili obbligatorie). Con riferimento invece alle restanti e più gravi ipotesi di reati tributari quali, la frode fiscale attraverso la utilizzazione o la emissione di fatture per operazioni inesistenti – ex artt.2 e 8 del d.lgs 74/2000 – o la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, non si leggeva alcuna novità trattandosi di condotte da sempre considerate delitto e punite con reclusione e multa.

    1. Riflessioni sul riciclaggio del terzo millennio

Con la recente legislazione premiale promossa con l’indulto, si è avvertita una certa mitigazione o ridotta sensibilità nell’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, laddove il reato presupposto non fosse rappresentato da proventi derivanti da sequestro di persona a scopo di estorsione o dal traffico di sostanze stupefacenti , Allargando il beneficio anche agli autori di reati di riciclaggio per risorse finanziarie provenienti da condotte illecite contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato), usurai, truffatori, incalliti evasori fiscali, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e altro ancora. Si è trattata di una fase storica all’insegna del “buonismo esasperato”, del vogliamoci bene. Ciò, in aperta contraddizione alla linea in precedenza espressa dalla Unione Europea con la Terza Direttiva dell’ottobre 2005, ratificata nel nostro Paese con il decreto legislativo 231/07. Con questi ultimi provvedimenti infatti, oltre a rendere più concreti ed incisivi gli obblighi di “collaborazione attiva” da parte dei soggetti a ciò deputati (intermediari  e operatori finanziari, professionisti legali – contabili e altri soggetti), è stato codificato il “riciclaggio diretto” secondo la nuova ed inedita definizione contenuta nell’articolo 2 del decreto 231/07 . Ora, di fronte a questa legislazione altalenante ed in vista dell’imminente varo del testo unico antiriciclaggio, dalla stampa specializzata di questi giorni mi è capitato di leggere:

    1. “effettuare una prestazione e riscuotere il corrispettivo senza dichiararlo al fisco  è cosa ben diversa dall’estorcere denaro all’imprenditore; tuttavia entrambi i comportamenti, per il reato di riciclaggio, realizzano attualmente condotte illecite e presupposte alla figura criminosa”. Lo stesso autore dell’articolo, peraltro insigne membro della commissione testo unico antiriciclaggio del Ministero dell’economia, aggiunge che “la provvista accumulata dall’evasore fiscale è di provenienza lecita, ritenendo addirittura che anche la frode fiscale finalizzata all’evasione andrebbe esclusa dal novero dei reati presupposto ”.

Condividere una simile interpretazione ci porterebbe indietro di quasi venti anni, atteso che, come già ricordato, è stato con la legge 328/93 che venne sostituita la elencazione dei reati base con la formula “provenienti da delitto non colposo”, perché in tal modo, si ritenne di perseguire con maggiore vigore le condotte illecite di rilevanza penale, ovvero quelle punite in modo più severo con la reclusione e la multa.

Se è vero che è lecita l’attività economica esercitata dall’imprenditore, è sicuramente illegale – visto che trattasi di comportamento punito con reclusione e multa – l’attività conseguente della evasione  e frode fiscale, verso cui è indirizzata l’azione di contrasto dell’Istituzione annoverandola fra i reati presupposti al riciclaggio, nella comune consapevolezza che trattasi di condotte ad elevato allarme sociale, tanto per le ridotte entrate tributarie che per la concorrenza sleale verso operatori economici che le tasse le pagano, magari non per convinzione, ma semplicemente perché hanno paura di evaderle.

L’evasione fiscale nel nostro paese non è un problema, ma è il problema.

Con ciò evidentemente mi riferisco alla evasione a nove zeri, quella opportunamente concepita fra i reati presupposto al riciclaggio per effetto della soglia minima, superando la semplice sanzione amministrativa, annoverandola fra le condotte di rilievo penale.

    1. ancora più interessante mi è parso l’analogo articolo dove autorevoli e qualificati addetti ai lavori (l’ex Procuratore Nazionale Antimafia, un Procuratore della DNA, il Comandante del Nucleo valutario della Guardia di finanza), hanno lamentato la scarsa qualità delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate nel recente periodo tanto dagli intermediari finanziari che dai professionisti – legali e contabili, auspicando nel contempo un rapido aggiornamento degli indici di anomalia da parte della Unità di Informazione Finanziaria. in tale contesto è stata altresì evidenziata una inspiegabile disomogeneità territoriale fra nord e sud, dove malgrado una maggiore presenza della criminalità organizzata si registra un ridotto numero di segnalazioni.

 Considerazioni finali

Volendo semplicemente fornire un contributo di pensiero tanto modesto quanto disinteressato, anche in considerazione che nessuno ne parla, soprattutto in vista della stesura del Testo Unico Antiriciclaggio, mi permetto di suggerire:

    1. migliorare con urgenza gli attuali argini alla “riservatezza delle segnalazioni” (ex articolo 3 bis della legge 197/91, ora comma 7 dell’articolo 45 del decreto legislativo 231/07). L’attuale “modus operandi” dell’organo investigativo deputato alle indagini, non assicura di fatto, in alcun modo il dettato normativo;
    1. il contesto operativo, soprattutto con riferimento alla Governance ed organizzazione interna dei soggetti deputati alla “collaborazione attiva”, soprattutto per gli intermediari finanziari di grandi dimensioni, non paiono a mio avviso in linea con gli indirizzi normativi (per effetto della generale assenza di apposita articolazione interna con compiti esclusivi “antiriciclaggio e rapporti con autorità inquirenti”, per ben rispondere ai dettami del decalogo – ex punto 1, 6° paragrafo e punto 4.3, 4° paragrafo);
    1.  migliorare la normativa in ordine alla “sospensione dell’operazione”, la cui mancata e concreta applicazione non consente di bloccare i patrimoni mobiliari di soggetti indagati per appartenenza ad associazioni mafiose, vanificando in tal modo ogni sforzo investigativo all’uopo profuso ;
    1. le “segnalazioni di operazioni sospette”, oggi, molto spesso, vengono prodotte solo per fare numero e senza la necessaria ed indispensabile valutazione del profilo economico-soggettivo del cliente. L’aumentata incidenza del numero di segnalazioni prodotte,  peraltro inutile e/o addirittura dannosa, è anche frutto della estensione ad altri organi del “potere di accertamento” in ordine ad eventuali omissioni – ex comma 7° dell’articolo 6 del decreto legislativo nr.56/04, potere che in passato era riservato solo al Ministero dell’economia e delle finanze;
    1. sulle sanzioni, auspico una diversa lettura fra la omessa e la ritardata registrazione in archivio unico, graduandone l’entità della sanzione e sostituendo l’attuale risvolto penale – dalla multa, quale ipotesi delittuosa –  alla sanzione amministrativa.

La problematica è sicuramente complessa ed il percorso è decisamente lungo … l’importante è non sbagliare strada … .

 

Casamassima, 19 maggio 2008

 

 

  Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro di persona e la confisca dei proventi di reato firmata a strasburgo in data 8 novembre 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (pag.31 del sole 24 ore del 14 maggio 2008).

 

 

 

  (pag. 39 del sole 24 ore del 17 maggio 2008)

 

 

 

  decalogo banca d’italia – gennaio 2001 – “istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette”

 

 

 

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Bari: Commissione di verifica preliminare

  Garantisti sempre ma martiri è troppo | L’analisi di Augusto Minzolini

  Garantisti sempre ma martiri è troppo | L’analisi di Augusto Minzolini 22 MARZO 2024 Fonte: ripartelitalia.it Garantisti sì ma martiri è troppo. Così Augusto Minzolini sul Giornale scrivendo che “di fronte ad un’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni come...
Bonifici bancari: Blocco temporaneo

Bonifici bloccati per diversi giorni in tutte le banche, ecco perché

Bonifici bloccati per diversi giorni in tutte le banche, ecco perché Luna Luciano Fonte: Money.it  22/03/2024 I bonifici bancari ordinari saranno bloccati per alcuni giorni in tutte le banche d’Europa, incluse quelle in Italia. Ecco in quali giorni...