venerdì, Aprile 19, 2024
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LA POLITICA IN VETRINA: Corte dei conti e la condanna “provvisoria e con lo sconto” della vecchia Giunta (1° grado)

Solo qualche giorno addietro è arrivata la pronuncia di provvisoria condanna della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia – che ha visto il coinvolgimento della precedente Amministrazione del Comune di Mattinata. Tutto trae origine da un denunciato e presunto danno erariale provocato dalla ex giunta dell’allora sindaco Lucio Roberto Prencipe, per aver proceduto alla nomina di alcuni collaboratori esterni all’ufficio di Staff dello stesso ufficio del sindaco, cosa assolutamente legittima e contemplata dalle norme in vigore, il tutto con modalità elusive – si dice – del dettato normativo di cui all’articolo 90 del Testo Unico degli enti Locali.
Dopo aver registrato alcuni precipitosi e non so quanto obiettivi interventi su qualche organo di stampa locale, oltre che su questo stesso social, ho voluto acquisire la sentenza di condanna (Sentenza n.68/2015) per fare qualche preliminare considerazione:
1. Il Comune di Mattinata riflette un organico deficitario per oltre il 30%. Con questa premessa, sulla scorta di quanto stabilito dal 1° comma dell’art.90 del TUEL [1], gli amministratori inquisiti hanno assegnato gli incarichi in staff in conseguenza della oggettiva deficienza organica, nel presupposto che il richiamato dettato normativo non impone alcuna particolare procedura (contratto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa);
2. Il 2° comma dello stesso articolo 90, stabilisce testualmente: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.” Lo stretto riferimento a tale secondo comma sembra voler tutelare sotto il profilo dei diritti sindacali proprio il lavoratore, laddove ci si riferisce al Contratto collettivo nazionale di lavoro;
3. L’aver acquisito la “collaborazione” in forma autonoma – al posto di quella di lavoro subordinato – non sembra aver determinato un maggiore onere da parte dell’amministrazione – mai peraltro contestato dalla stessa Corte – e quindi ancora meno si comprende il “danno erariale”;
4. La pronunciata sentenza non quantifica in alcun modo il presunto danno erariale soprattutto alla luce del qualificato contributo tecnico professionale fornito dalle “collaborazioni” in discorso.

Personalmente sembra una sentenza – sia pure provvisoria – immotivata e contraddittoria che non sembra aver in alcun modo stigmatizzato l’operato dell’Ente che ha nominato le citate collaborazioni in staff che di per se, ribadisco, è stata una operazione assolutamente regolare, contestata unicamente nella procedura amministrativa seguita. La suggerita procedura della Corte, non avrebbe, in ogni caso, comportato alcun beneficio economico nell’interesse del Comune. Ancora di più si fa fatica a comprendere, con tutto il rispetto che si deve ad una sentenza emessa dai giudici amministrativi nel nome del popolo italiano, dove sta questo presunto danno erariale.
A questo punto, appare incredibile laddove, la stessa Corte dei conti, con relazione del settembre 2014 n.168, ha “certificato” in termini lusinghieri l’operato della stessa Giunta circa il superamento delle condizioni di dissesto del quadro economico e finanziario dell’ente.
La contraddizione, è di tutta evidenza!
In attesa di vedere il finale di questa grande perdita di tempo – auspicando un appello da parte degli interessati – non posso non ricordare la metafora di Robespierre: “La libertà e l’innocenza non hanno nulla da temere dalla pubblica indagine a condizione che regni la legge e non l’uomo”.
Ho detto tutto, avrebbe concluso la buon\’anima!

[1] Per i Comuni, l\’art. 90 del Dec. leg.vo n. 267/2000 al comma. 1, stabilisce che: “Il regolamento sull\’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco , del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l\’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell\’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.

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