“”Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.”” (Articoli 1, comma 4, della legge 212/2000) (1).
Nel recente periodo vi ho parlato di una vicenda autobiografica riguardante un accertamento TARSU eseguito dall’Andreani Tributi di Mattinata nei miei confronti, per una presunta violazione, mi si dice, afferente alla omessa denuncia di acquisto di immobile per uso di civile abitazione (2).
Ho fatto doverosamente osservare, attraverso apposito “interpello” rivolto alla Direzione generale della citata Società di Riscossione Tributi che il comma 4, dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che: “”Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente””.
Nel contempo, feci sempre osservare di:
• Aver acquistato l’immobile realizzato con regolare Concessione edilizia e Certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune di Mattinata;
• Di aver rogato l’acquisto con regolare certificazione notarile sostenendo una spesa di oltre 5 mila euro, con successivo accatastamento secondo le procedure in vigore;
• Di non aver violato pertanto alcuna normativa, avendo fatto tutto con la massima trasparenza.
L’Andreani Tributi, nel respingere il mio “interpello”, mi ha citato due normative, una di rango primario come il Decreto legislativo istitutivo della Tarsu n.507/93 e l’altra di rango secondario, come l’articolo 60 del Regolamento comunale, approvato con Delibera del consiglio Comunale n.47 del 28 settembre 1998.
Dal tipo di riscontro/diniego ottenuto emerge che:
1. L’Ufficio Tributi del Comune di Mattinata appare “inadempiente” per non aver adeguato il proprio statuto ed atti normativi alla ratio della legge n.212/2000;
2. Malgrado siano passati ben 14 anni, ancora oggi, l’Andreani Tributi – nel respingere un Interpello del contribuente – continua a rivendicare l’applicazione di una legislazione obsoleta e abrogata.
Nelle more di conoscere l’esito di altro ricorso avviato nelle sedi competenti e di cui vi terrò informati, auspico un intervento da parte degli attuali amministratori finalizzato a rimuovere l’evidente anomalia, onde non provocare ulteriori ed umilianti vessazioni in danno dei contribuenti di Mattinata, soprattutto di quelli che le tasse già le pagano.
Arrivederci alla prossima puntata!!!
(1) https://www.giovannifalcone.it/4638/statuto_del_contribuente_legge_212_2000.html
(2) https://www.giovannifalcone.it/4582/la_politica_in_vetrina_accertamento_tarsu_vicenda_autobiografica_.html