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L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie

L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie

Collegio ABF di Palermo, 11 luglio 2022, n. 10371 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone

La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del cliente in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di adeguata verifica della clientela.L’intermediario, infatti, evidenzia come i rapporti in essere con il cliente (conto corrente e conti deposito) siano stati chiusi in ottemperanza agli obblighi e alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. n. 231/07), nonché in applicazione delle facoltà contrattuali regolarmente pattuite.

Riferisce come ai rapporti non siano associati idonei documenti di identità e documentazione reddituale. In merito rileva di aver provato, senza successo, a prendere contatti (telefonicamente, a mezzo mail e tramite posta) con il cliente.

Da ultimo produce apposta raccomandata Nexive spedita all’indirizzo comunicato in sede contrattuale dal cliente, tornata indietro per “indirizzo sconosciuto”.

In via dirimente, senza entrare nel merito della valutazione della condotta tenuta dall’Istituto, l’ABF evidenzia come le richieste avanzate dal ricorrente risultino infondate.

La richiesta risarcitoria avanzata nel caso di specie non è supportata da prova idonea, gravando sul ricorrente l’onere di dare prova sia con riferimento all’an che al quantum e non potendo il danno essere riconosciuto in re ipsa (cfr. Collegio di Coordinamento n., 1642/19 e n. 9311/16).

Al riguardo, parte ricorrente si è limitata a richiamare alcuni eventi istituzionali ai quali non avrebbe potuto partecipare stante la chiusura del rapporto.

Sul punto l’istante produceva solo gli inviti ma non anche documentazione relativa alla concreta impossibilità di sostenere i costi connessi alla partecipazione.

Quanto alla domanda relativa alla chiusura delle posizioni debitorie, in ragione della chiusura del conto, l’ABF ne rileva l’inammissibilità.

Esula infatti dalle competenze dell’Arbitro in quanto volta ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo.

La domanda, secondo l’ABF, sembra comunque infondata in quanto attinente ad un rapporto differente rispetto a quello oggetto del giudizio: il ricorrente infatti, a fronte del blocco/chiusura del conto corrente, chiede l’estinzione di un rapporto di finanziamento.

Fonte: Diritto Bancario

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  1. Uno dei passaggi della pronuncia dell’ABF di Palermo riguarda il commento sugli obblighi derivanti dalla normativa in materia di adeguata verifica della clientela. L’intermediario, infatti, evidenzia come i rapporti in essere con il cliente (conto corrente e conti deposito) siano stati chiusi in ottemperanza agli obblighi e alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. n. 231/07), nonché in applicazione delle facoltà contrattuali regolarmente pattuite.

    Posto che faccio fatica a comprendere il merito della pronuncia o per meglio dire dove è imposto la chiusura del rapporto sulla base dei precetti del D.lgs 231/07, nulla si dice sulla natura del rapporto: personale oppure aziendale?
    Nel secondo caso, gli effetti di una improvvisa chiusura di un rapporto possono essere nefasti per il regolare esercizio di qualsivoglia attività economica.
    In ogni caso, voglio ricordare che taluni adempimenti da parte del cliente sono preliminari all’avvio di una relazione di una banca, da ottemperarsi in concomitanza all’Adeguata verifica e pertanto, ancora meno si comprendono le giustificazioni addotte dalla banca quando riferisce come ai rapporti non siano associati idonei documenti di identità e documentazione reddituale.
    Intanto, così è se vi pare!

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