giovedì, Marzo 28, 2024
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LAVORATORI STATALI: Abolito l’istituto del “Trattenimento in servizio”

Abolito l\’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici che hanno già maturato il requisito per la pensione.

E\’ stata pubblicata in GU n.101 del 4/5/2015, la tanto attesa e
temuta Circolare Madia n.2/2015 della Funzione Pubblica in applicazione
ed interpretazione del d.l. n.90/2014 convertito con modificazioni
dalla legge n.114/2014, con le quali sono divenute operative le misure
che abrogano l\’istituto in uso presso le Amministrazioni Pubbliche, del
cosiddetto “trattenimento in servizio”, contemplato nell\’art.16 del
d.lgs. n.503/1992 già abrogato dalla citata legge n.114/2014, facendo
entrare a regime la fattispecie del “pensionamento d\’ufficio” che, quale
intervento legislativo, è volto a favorire il ricambio e il
ringiovanimento del personale, nelle Pubbliche Amministrazioni.

Precisamente, il menzionato trattenimento in servizio era l\’istituto
in uso che consentiva al dipendente pubblico di permanere in attività di
servizio per un ulteriore periodo, nella misura di due anni per
funzionari e dirigenti pubblici, cinque anni per gli appartenenti alla
Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonchè per
la categoria dei Professori Universitari, aventi tutti un diverso
limite ordinamentale. Tale istituto si configurava, quasi alla stregua
di un diritto soggettivo del dipendente, in quanto l\’Amministrazione non
poteva opporsi alla sua concessione se non motivando, puntualmente, le
ragioni ostative del diniego all\’istanza del richiedente.

Il trattenimento in servizio è stato, quindi, abrogato dalla recente
riforma della PA e reso operativo con la summenzionata Circolare n.
2/2015 con la sola eccezione, è bene precisarlo, del suo mantenimento
per quelle casistiche di lavoratori che non raggiungendo il minimo dei
contributi previdenziali che danno diritto al trattamento pensionistico,
ammontanti, da normativa in essere, ad almeno venti anni, cumulati
anche con precedenti rapporti di lavoro e corrispondenti contributi,
presso diversi istituti previdenziali. L\’Amminisrazione Pubblica, in
questi casi, deve quindi permettere al lavoratore di proseguire nel
rapporto di lavoro, sino al raggiungimento del “minimo
contributivo”ovvero fino all\’età massima dei settanta anni,
consentiti.

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio accordati con formale
provvedimento emanato alla data del 31/10/2014. Di contro i
trattenimenti concessi, ma non anche efficaci, al 25/6/2014, data di
entrata in vigore del d.l. n.90/2014, si intendono “revocati” ex lege.

Relativamente al contenuto della Circolare n. 2/2015, la risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro dovrebbe scattare quando il
dipendente ha raggiunto i requisiti per la pensione, ossia i 42 anni e 6
mesi contributivi, per gli uomini, e 41 anni e 6 mesi per le donne,
anche se non si è raggiunto il requisito anagrafico minimo dei 62 anni
di età (per non avere penalizzazioni monetarie) previsto dalla famosa
Legge Fornero fino a tutto il 2017.

Non di secondaria importanza, per il suo impatto collettivo e
sociale, è la previsione, nella più volte enunciata Circolare Madia, di
un “regime speciale” dei dirigenti medici e del ruolo sanitario come
biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, compresi i dirigenti
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, per i
quali si prevede una esenzione dalla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro. Tale regime speciale si sostanzia con la previsione
legislativa di cui alla legge n.183/2010.

Infine, sottoliniamo che l\’esclusione della norma in trattazione,
come declinata con la Circolare 2/2015, per gli appartenenti al ruolo
delle Magistrature e dei Professori Universitari, si estende anche ai
dirigenti di “strutture complesse” del servizio sanitario nazionale a
cui effettivamente è assegnata la relativa responsabilità.

Fonte: ilquotidianodellapa.it


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