venerdì, Marzo 29, 2024
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LAVORO: I criteri per l’assenso alla mobilità in uscita

Un
lavoratore, dipendente di un ente locale, chiede di essere trasferito in base
alla mobilità volontaria, aderendo a un interpello di un altro ente. Non c’è,
però, il nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza, la quale ha
il timore di non poter coprire la vacanza del posto con un successivo concorso.

L’ente
locale “cedente” sarebbe un Comune con meno di 10.000 abitanti, sottoposto a
procedura di riequilibrio di bilancio. E’giustificato tale timore?

B. T.CATANZARO

R I S P O S T A

Il
legislatore – con il Dl 174/2012, convertito in legge 213/2012 – ha istituito la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 3, comma 1, lettera
r) per i Comuni e le Province in squilibrio strutturale del bilancio “in grado
di provocare il dissesto finanziario”, nel caso in cui le misure ordinarie non
risultassero sufficienti “a superare le condizioni di squilibrio rilevate”
dalle sezioni regionali della Corte dei conti (oltre che parte dell’organo di
revisione interno all’ente).

Si
tratta della procedura conosciuta come “di predisse sto” e consta di una fase
autorizzato ria disposta dall’organo deliberante dell’ente, rivolta alla
sezione regionale della Corte dei conti e al ministero dell’Interno, e di una
seconda di carattere attuativo concernente la fase del “piano di rientro”,
secondo quanto previsto dall’articolo 243-bis del Tuel (testo unico enti
locali).

Nel
caso descritto dal quesito, l’ente dev’essere entrato nella fase attuativa del
piano e si pone il problema di assumere personale utilizzando anche il
meccanismo della mobilità. Occorre dire che l’attenzione del legislatore è
rivolta ad assicurare, nel termine prefissato per il compimento del piano, il
graduale riequilibrio finanziario garantendo la copertura massima delle
aliquote o tariffe dei tributi locali, la copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale, del servizio dei rifiuti solidi urbani e dell’acquedotto,
la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, la revisione rigorosa
della spesa per poter accedere al fondo di rotazione per il finanziamento
straordinario del bilancio.

Per
quanto concerne il personale, il legislatore pone solo disposizioni di
principio del tipo “controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni”, le
quali, una volta avuto accesso al fondo di rotazione, a decorrere
dall’esercizio finanziario successivo devono adottare la “riduzione delle spese
di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dei fondi
per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di
quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 25, comma
3, Ccnl 1999”;
e cioè l’aumento stabile delle dotazioni organiche. In sostanza, nella
procedura di riequilibrio ex articolo 423-bis del Tuel, la vigilanza della
sezione territoriale della Corte in tema di personale è esercitata sotto forma
di controllo preventivo, con valutazione sia della tipologia dell’assunzione
che lo stato di attuazione del piano. Forse per questo non viene stabilito un
divieto assoluto in materia.

In
questo contesto si ritiene che la decisione dell’ente di non concedere
momentaneamente l’assenso alla mobilità in uscita sia stata prudente e, tutto
sommato, saggia, in attesa del consolidamento del piano e, segnatamente, del
ripristino degli equilibri finanziari.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
16 GENNAIO 2017

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