sabato, Aprile 20, 2024
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LAVORO: L’esonero nel passaggio al tempo indeterminato

In
riferimento alla risposta al quesito 4191 (“Cambio di tipologia con esonero contributivo”),
pubblicato sull’Esperto risponde 48/2015, non si concorda con la risposta
affermativa data dall’esperto alla possibilità di godere dei benefici
contributivi per il caso in esame. Nello specifico, essendo stato assunto il
dipendente in data 27 aprile 2015 a tempo determinato, poi trasformato a tempo
indeterminato il 1° novembre 2015, non risulta soddisfatto il requisito secondo
il quale, nei mesi precedenti l’assunzione (e non la trasformazione), il
lavoratore non debba aver avuto rapporti a tempo indeterminato, visto che si
trovava in questa situazione fino al 31 marzo 2015.

A. P.MUGNANO

R I S P O S T A

La
risposta al quesito 4194 è corretta. Nel caso in esame, il lavoratore è stato
assunto con contratto a termine il 27 aprile 2015, per poi essere trasformato a
tempo indeterminato il 1° novembre 2015 (dopo oltre sei mesi di rapporto di
lavoro a tempo determinato). Orbene, è pacifica la correttezza circa il diritto
all’esonero contributivo triennale di cui alla legge 190/2014 con riferimento
al caso in esame. Così recita la circolare Inps 17/2015:”Pertanto, è da
ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto della complessive condizioni di legge illustrate
nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di
cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della legge di stabilità 2015 a
prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo
stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente
esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge di
stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo
previsto dall’articolo 5, comma 4-quater, del Dlgs n.368/2001, assuma a tempo
indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti,
ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di
attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi
di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo
indeterminato”. L’ultimo periodo delle istruzioni citate non lascia spazio a
dubbi.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DELL’11
GENNAIO 2016

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