Mi
è giunta voce che nel caso di prestazione occasionale di assistenza (badante)
effettuata da una persona per un periodo non superiore a 30 giorni annui e per
un compenso annuo non superiore a 5.000 euro non debbono essere effettuate, da
parte del beneficiario della prestazione medesima, formalità di nessun genere
(quali: comunicazioni all’Inps/Inail) né versati contributi, neppure a mezzo
voucher. Tali affermazioni corrispondono al vero?
F. C.– BERGAMO
R I S P O S T A
La
norma cui si fa riferimento è stata abrogata dal Jobs act anche se, fino a
5.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di versamento dei contributi all’Inps.
Nel
caso del lettore, dato che la badante potrebbe comunque subite un infortunio, è
preferibile ricorrere al lavoro accessorio, tramite i voucher, con un importo
massimo – per l’anno 2015 – pari a 7.000 euro netti.
Se
l’attività non è occasionale e se il limite di importo viene superato, dovrà
stipulare formale rapporto di lavoro per una lavoratrice domestica/badante
(articolo 1 della legge n.339/1958).
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL14 DICEMBRE 2015