Un’azienda
ha in forza un lavoratore over 50, assunto a tempo determinato per un periodo
di mesi 12 con le agevolazioni di cui alla legge 92/2012.
In
caso di trasformazione a tempo indeterminato, può l’azienda fruire dell’esonero
contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015 rinunciando
agli ulteriori 6 mesi di agevolazioni previsti dalla legge 92/2012?
Nel
caso indicato non si tratterebbe di cumulabilità, in quanto i due incentivi
sarebbero richiesti in forma successiva e non cumulativa.
O. D.– NAPOLI
R I S P O S T A
Né la legge di
stabilità né la circolare 17/2015 dell’Inps, nel confermare la regola generale
della in cumulabilità con altri esoneri o riduzioni, affrontano esplicitamente
la questione prospettata.
La
trasformazione del rapporto a termine in corso farebbe scattare il
prolungamento del beneficio della legge Fornero (sgravio del 50%) e non sarebbe
possibile chiedere l’esonero perché il rapporto trasformato ha già in corso una
determinata agevolazione che ha come sbocco previsto quello indicato. In
pratica, la legge non offre la possibilità al datore di lavoro di scegliere
quale dei due incentivi applicare. L’alternativa è quella di cessare il
rapporto a termine e instaurare ex novo un rapporto a tempo indeterminato
chiedendo in quel caso l’esonero di cui alla legge 190/2014. certo, c’è il
rischio che così agendo possa essere contestato proprio il “cambio” di
incentivo per avvantaggiarsene rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero.
Forse il sistema più adatto è quello di lasciare un certo lasso di tempo tra la
fine del contratto a termine e l’instaurazione del tempo indeterminato, non
perché obbligatorio, ma perché in questo modo l’assunzione a tempo
indeterminato sarebbe “a sé stante” rispetto al precedente contratto a termine
e non la semplice continuazione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 13 LUGLIO2015