giovedì, Aprile 25, 2024
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LAVORO: Se l’azienda fallisce mi spetta il tfr?

Se l’azienda fallisce mi spetta il tfr?

Il Fondo Di Garanzia per il tfr deve intervenire se tra la data di presentazione della domanda e la data della risposta la condizione giuridica dell’azienda cambia, venendo dichiarata fallita?

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Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’Inps, esteso alle ultime retribuzioni e anche alla previdenza complementare, ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo nel pagamento del tfr e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto [1]. Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. In caso di insolvenza, il lavoratore che ha diritto al tfr può rivolgersi al Fondo di Garanzia per ottenere il relativo pagamento che, al contrario, il datore di lavoro non può più erogare.

Le procedure concorsuali che danno titolo all’ intervento del Fondo sono il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’ amministrazione straordinaria.

Tra le procedure concorsuali più comuni e più utilizzate, c’è senz’altro il concordato preventivo che costituisce uno strumento offerto all’azienda medesima per evitare che su di essa ricada la gravosa procedura fallimentare. Il concordato preventivo consiste in un accordo giudiziale (vagliato da un giudice) con il quale i creditori ed il debitore concordano le modalità di estinzione del debito, ma il tribunale che deve emettere la sentenza di omologazione del concordato può dichiarare il fallimento se ritiene che non siano stati rispettati tutti i presupposti stabiliti dalla legge [2]. In questo caso la procedura concorsuale viene trasformata in una procedura fallimentare vera e propria.

Come è prescritto, il lavoratore deve allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps una serie di documenti che possono essere trasmessi in forma cartacea o telematica. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore deve infatti allegare i seguenti documenti:

  • copia di un documento di identità personale, se la domanda non viene firmata in presenza di un funzionario dell’Inps;
  • il modello TFR/CL-BIS – COD. SR52 timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale;
  • la copia autentica, anche per estratto, dello stato passivo, cioè l’atto che ha la funzione di individuare e ordinare i creditori titolari del diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo patrimoniale;
  • la copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo in caso di ammissione tardiva al passivo fallimentare;
  • una attestazione della cancelleria del tribunale in cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione (tale attestazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
  • copia della domanda di ammissione al passivo con i relativi conteggi;
  • copia delle buste paga relative al periodo per il quale è richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia.

Se invece l’impresa è stata oggetto della procedura di concordato preventivo, il lavoratore deve allegare anche:

  • la copia del modello Cud relativo ai redditi dell’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
  • la copia autentica del decreto di omologazione del concordato preventivo;
  • una attestazione della cancelleria del tribunale in cui viene dichiarato che il concordato preventivo omologato non è oggetto di appello o reclamo dinanzi alla corte d’appello.

L’Inps deve provvedere a liquidare il tfr a carico del Fondo di Garanzia entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione richiesta dall’ente previdenziale.

Se l’ente previdenziale respinge la domanda o liquida una somma inferiore rispetto a quella richiesta, il lavoratore può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Il lavoratore può altresì presentare ricorso nel caso in cui l’Inps non abbia adottato alcun tipo di provvedimento sempre entro il termine di 90 giorni che decorrono a partire dal 61° giorno successivo a quello della presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia.

Conclusa la procedura amministrativa davanti al Comitato Provinciale, il lavoratore che non si è visto riconoscere quanto richiesto può comunque proporre l’azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro, entro il termine di 1 anno che inizia a decorrere dalla chiusura del procedimento amministrativo radicato presso il Comitato provinciale dell’Inps [3].

Nel caso esaminato, è molto probabile che la domanda del lettore sia stata respinta per il cambio di procedura da concordato preventivo a fallimento, fatto che sicuramente non gli può essere minimamente imputabile.

Detto ciò, è evidente che fare ricorso sembra una cosa più che opportuna.

Tuttavia, una ultima possibilità potrebbe essere quella di riproporre la domanda al Fondo considerando l’azienda fallita e non più in concordato. In questo caso bisognerebbe chiedere i moduli e le relative certificazioni al curatore fallimentare e rinviare il tutto all’Inps. Peraltro, riproporre la domanda non provocherebbe danni in quanto il diritto ad ottenere il tfr si prescrive in cinque anni e la decadenza della domanda è dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento dell’azienda datrice di lavoro, quindi il lettore è ampiamente nei termini.

Se anche in questo caso l’esito sarà negativo, allora si potrà adire all’autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.

Fonte: LLpT

note

[1]Art. 2120 cod. civ.

[2]Art.160 l.f.

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