Un
avvocato, iscritto all’Albo dal 2013, non è in possesso di partita Iva, in
quanto, per motivi di salute, non esercita la professione. Svolge, però,
funzioni di mediatore per l’organismo di mediazione istituito dal Consiglio
dell’Ordine dello stesso foro.
Considerato
che l’attività di mediazione non è connessa all’attività legale ed è
occasionale, l’iscrizione all’Albo forense obbliga, comunque, all’apertura
della partita Iva, anche solo per svolgere l’attività di mediatore di diritto?
P. S.– CATANIA
R I S P O S T A
Si
ritiene che ormai l’iscrizione all’Albo comporti il possesso di partita Iva.
Infatti, il decreto del ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n.47,
contenente il regolamento con le disposizioni per l’accertamento dell’esercizio
della professione forense, stabilisce – all’articolo 2, comma 1 – che
l’iscrizione all’Albo presuppone la sussistenza dell’esercizio della
professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il
secondo comma dello stesso articolo dispone che quest’ultimo requisito, la
mancanza del quale comporta la cancellazione dall’Albo, presuppone, in primo
luogo, la titolarità di partita Iva attiva.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 APRILE 2017