Le prestazioni occasionali per le norme antiriciclaggio Cessione di beni, prestazioni di servizi ed esercenti arti o professioni La definizione di operazioni occasionale (in tema di antiriciclaggio) è stabilita dall’articolo 1, comma 2, lettera z, del Dlgs 231/2007, ove si legge “operazione occasionale: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale…
Devi essere abbonato per visualizzare questo contenuto. Richiedi la demo gratuita