venerdì, Aprile 19, 2024
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LEGGE DI STABILITA’ 2015: Testo normativo

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA\’ 2015



Titolo I Risultati differenziali e gestioni previdenziali



Art. 1
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all
\’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge31 dicembre 2009, n. 196,
per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell\’allegato n. 1. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle
operazionieffettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.



Art. 2
(Gestioni previdenziali)1.
Nell\’allegato n. 2 è indicato l\’adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell\’articolo
37, comma 3, lettera c), dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, dell\’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e dell\’articolo2, comma 4, della
legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l\’anno 2015. I predetti importi
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all\’articolo14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.2. Nell\’allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi
complessivi dovuti per l\’anno 2015 ai sensi dell\’articolo 2, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,nonché gli importi che, prima del
riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:a) alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell\’integrale assunzione a carico dello Stato dell\’onere relativo ai
trattamentipensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;b)
alla gestione speciale minatori;c) alla Gestione speciale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti
al soppresso ENPALS.



Titolo II
Misure per la crescita, per l\’occupazione e per il
finanziamento di altre esigenze



Capo I Misure per la crescita



Art. 3
(Fondo per la realizzazione del Piano La Buona
Scuola)1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d\’istruzione
scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell\’offerta format
iva e della continuità didattica, eper una valorizzazione dei docenti e
dell\’autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero
dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca è istituito il Fondo
per la realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la dotazione di
1.000 milioni di euro per l\’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a
decorrere dall\’anno2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli
interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con prioritario
riferimento alla realizzazione di un pianostraordinario di assunzioni
di docenti, e al potenziamento dell\’alternanza scuola-lavoro.



Art. 4
(Stabilizzazione bonus 80
euro)1. All\’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 il comma 1-bis èsostituito dal seguente: “1-bis. Qualora
l\’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l), sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportatoal periodo di lavoro nell\’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari
a:1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000
euro;2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l\’importo di26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l\’importo di 2.000 euro.”.2. Il credito eventualmente
spettante ai sensi dell\’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente
articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d\’imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto delPresidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo
di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogateai sensi del
comma 1 sono recuperate dal sostituto d\’imposta mediante l\’istituto
della compensazione di cui all\’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato
possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante
riduzione dei versamenti delleritenute e, per l\’eventuale eccedenza,
dei contributi previdenziali. In quest\’ultimo caso l\’INPS e gli altri
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessatirecuperano i
contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all\’Erario. Con riferimento alla
riduzione deiversamenti dei contributi previdenziali conseguente
all\’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni
caso ferme le aliquote di computo delleprestazioni. L\’importo del
credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati (CUD).



Art. 5 (Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP)1. A decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 all\’articolo 11 del
decreto legislativo 1 5 dicembre 1997, n. 446, dopoil comma 4-septies, è
aggiunto il seguente: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito nei
commi precedenti, ed in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti,per i soggetti che determinano il valore della produzione
netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la
differenza tra il costo complessivo per ilpersonale dipendente con
contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei
commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.”.2. A
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell\’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile
2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sono abrogati.3. Sono fatti salvi gli effetti del
comma 2 dell\’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, ai
fini della determinazione dell\’acconto relativo al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio
previsionale, dicui all\’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.4. All\’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214, dopo le parole”4-bis 1″ sono aggiunte le seguenti: “e 4-octies”.



Art. 6
(T.F.R. in busta paga)1.
All\’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modifiche:a) dopo il comma 756 è inserito il
seguente: “756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di
paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi ilavoratori domestici ed i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro possonorichiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 8, di
percepire la quota maturanda di cui all\’articolo 2120 del codicecivile,
al netto del contributo di cui all\’articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad
una formapensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della
medesima quota maturanda come parteintegrativa della retribuzione. La
predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a
tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell\’applicazione
delledisposizioni contenute nell\’articolo 19 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e non èimponibile ai fini previdenziali. Resta
in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di
volontà di cui al presente comma, qualora esercitata,è irrevocabile
fino al termine del 30 giugno 2018. All\’atto della manifestazione della
volontà di cui al presente comma il la voratore deve aver maturato
almeno seimesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all\’articolo
2120 del codice civile. Le disposizioni dicui al presente comma non si
applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi
di cui all\’articolo 4 della legge 29maggio 1982, n. 297. In caso di
mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo
quanto stabilito dalla normativa vigente.”;b) al comma 756, al
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero
all\’opzione di cui al comma 756-bis”.2. Ai soli fini della
verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all\’articolo 13, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall\’articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme
erogate a titolo di parte integrativadella retribuzione di cui
all\’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per
lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicanole
disposizioni di cui all\’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, relativamente alle qu ote maturande liquidate come parte
integrativa dellaretribuzione a seguito della manifestazione di volontà
di cui al comma 756-bis dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Le medesime disposizioni dicui al citato articolo 10 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenzeun numero di addetti pari o
superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito
dellamanifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis
dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.4. Per i
datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino
per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicanole
disposizioni di cui all\’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come
parte integrativadella retribuzione a seguito della manifestazione di
volontà di cui al comma 756-bis dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e non si applicano ledisposizioni di cui al predetto
articolo 10, commi 1 e 3. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2
puntipercentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte
integrativa della retribuzione aseguito della manifestazione di volontà
di cui al comma 756-bis dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al netto del contributo di cui all\’articolo 3,ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297.5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la
quota maturanda di cui all\’articolo 1, comma 756-bis, della legge27
dicembre 2006, n. 296, possono accedere ad un finanziamento assistito da
garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello
Stato di ultimaistanza. Il finanziamento è altresì assistito dal
privilegio speciale di cui all\’articolo 46 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. 6. Al fine di accedere ai finanziamenti
di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all\’INPS apposita certificazione del
trattamentodi fine rapporto maturato in relazione ai montanti
retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle
certificaz ioni tempestivamente rilasciate dall\’INPS,il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banch e o
intermediari finanziari che aderiscono all\’apposito accordo-quadro
dastipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell\’economia e delle finanze e
l\’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti
dallegaranzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione
della quota di trattamento difine rapporto lavoro di cui all\’articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al
finanzi amento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni
di cuiall\’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.7.
E\’ istituito presso l\’INPS un Fondo di garanzia per l\’accesso ai
finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipe ndenze un
numero di addettiinferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100
milioni di euro per l\’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed
alimentato dal gettito contributivo di cui alcomma 4 ultimo periodo. La
garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata,
irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli
interventidel Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale
garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell\’allegato allo
stato di previsione del Ministerodell\’economia e delle finanze di cui
all\’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di
garanzia è surrogato di diritto alla banca per l\’importo pagatonel
privilegio di cui all\’articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385. Per tali somme si applicano le medesime modalità di
recupero dei crediticontributivi.8. Le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le
condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanziae della
garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di co ncerto con il Ministro
dell\’economia edelle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.9. Ai maggiori compiti
previsti dal presente articolo per l\’INPS si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie dis ponibili a legislazione vigente.



Art. 7
(Credito d\’imposta per attività di ricerca e sviluppo e
regime opzionale)1. L\’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, è sostituito dal seguente:”Art. 3 (Credito d\’imposta per attività di
ricerca e sviluppo).1. A tutte le imprese indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime
contabile adottato, che effettuanoinvestimenti in attività di ricerca e
sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31dicembre 2019, è
attribuito un credito d\’imposta nella misura del 25 per cento delle
spese sostenute in eccedenza rispetto al la media dei medesimi
investimentirealizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2015.2. Per le imprese in attività da meno di
tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesaincrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo
di costituzione.3. Il credito d\’imposta di cui al comma 1 è
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per
ciascun be neficiario, a condizione che sianosostenute spese per
attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila.4. Sono
ammissibili al credito d\’imposta le seguenti attività di ricerca e
sviluppo:a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale
principale finalità l\’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza chesiano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere
unmiglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la
creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca
industriale, ad esclusionedei prototipi di cui alla lettera c);c)
acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale
allo scopo di produrrepiani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre
attività destinate alla definizione concettuale, allapianificazione e
alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attività possono comprendere l\’elab orazione di progetti, disegni,
piani ealtra documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati aesperimenti tecnologici o
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto
commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato
perpoterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.d)
produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che
non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o
per finalitàcommerciali.5. Non si considerano attività di ricerca e
sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee
di produzione, processi di fabbricazione, serviziesistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.6. Ai fini della determinazione del credito d\’imposta
sono ammissibili le spese relative a:a) personale altamente qualificato
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad unciclo
di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in
possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico come da classificazioneUnesco Isced (International Standard
Classification of Education) o di cui all\’allegato 1 del presente
decreto;b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti d
ell\’importo risultante dall\’applicazionedei coefficienti stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentaliimpiegati nell\’esercizio di attività commerciali, arti e
professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi
ciale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazionealla misura e al periodo
di utilizzo per l\’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;c) spese relative
a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed
organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up
innovative di cuiall\’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221;d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un\’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuovavarietà vegetale anche acquisite da fonti
esterne.7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il
credito di imposta spetta nella misura del 50 per cento delle
medesime.8. Il credito d\’imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né
della base imponibile dell\’impostaregionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell\’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.9. Al credito d\’imposta di cui al presente
articolo non si applicano i limiti di cui all\’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all\’articolo34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.10. Qualora, a seguito dei controlli, si
accerti l\’indebita fruizione, anche parziale, del credito d\’imposta per
il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero acausa
dell\’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato
l\’importo fruito, l\’Agenzia delle entrate provvede al recupero del
relativo importo,maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 11. I
controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal
collegio sindacale o da unprofessionista iscritto nel registro della
revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale
certificazione va allegata al bilancio. Le imprese nonsoggette a
revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o
di una societàdi revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel
registro di cui all\’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. Il revisore o professionista responsabiledella revisione,
nell\’assunzione dell\’incarico, osserva i principi di indipendenza
elaborati ai sensi dell\’articolo 10 del de creto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 e,in attesa della loro emanazione, dal codice etico
dell\’IFAC. Le spese sostenute per l\’attività di certificazione contabile
da parte delle imprese di cui al precedenteperiodo sono ammissibili
entro il limite massimo di euro 5 mila. Le imprese con bilancio
certificato sono esentate dagli obblighi del presente comma.12. Nei
confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave
nell\’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della
certificazione di cui alcomma 12 si applicano le disposizioni
dell\’articolo 64 del codice di procedura civile.13. Le agevolazioni di
cui all\’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle
previste dall\’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre
2012,n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative
risorse sono destinate al credito d\’imposta previsto dal presente
decreto.14. Con decreto del Ministro dell\’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, s ono adottate le
disposizioni applicativenecessarie, nonché le modalità di verifica e
controllo dell\’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e
revoca del beneficio, le modalità di restituzionedel credito di
imposta di cui l\’impresa ha fruito indebitamente.15. Il Ministero
dell\’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni
del credito d\’imposta di cui al pres ente articolo, ai fini di quanto
previstodall\’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196″.2. Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è inserito, in fine,
l\’allegato n. 3 alla presentelegge.3. I soggetti titolari di reddito
d\’impresa possono optare per l\’applicazione delle disposizioni di cui ai
successivi commi. L\’opzione ha durata per cinque esercizisociali ed è
irrevocabile.4. I soggetti di cui all\’articolo 73, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono esercitare l\’opzione di cui alcomma 3 a condizione di essere
residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la
doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni
siaeffettivo.5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti
dall\’utilizzo di opere dell\’ingegno, da brevetti industriali, da marchi
d\’impresa funzionalmente equivalenti aibrevetti, nonché da processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,
nonconcorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il
50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei
beni sopraindicati il contributoeconomico di tali beni alla produzione
del reddito complessivo beneficia dell\’esclusione di cui al presente
comma a condizione che lo stesso sia determinato sullabase di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall\’articolo 8 del decreto
-legge 30 settembre 2003 n. 269. In tali ipotesi la procedura di ruling
ha adoggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio
con l\’Agenzia delle Entrate dell\’ammontare dei componenti posi tivi di
reddito impliciti e dei criteriper l\’individuazione dei componenti
negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i
redditi siano realizzati nell\’ambito di operazioni intercorsecon
società che direttamente o indirettamente controllano l\’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l\’impresa, l\’agevolazionespetta a condizione che gli stessi siano
determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto
dall\’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003n. 269.6. Non
concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla
formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni
di cui al comma5, a condizione che almeno il novanta per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia
reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella
manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma
5. Si applicano ledisposizioni relative al ruling previste dall\’ultimo
periodo del comma 5.7. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano a condizione che i soggetti che esercitano l\’opzione di cui al
comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo,anche mediante
contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed
organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al
comma 5.8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del
rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sosten uti per
il mantenimento, l\’accrescimento elo sviluppo del bene immateriale di
cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale
bene.9. L\’esercizio dell\’opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini
della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446.10. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell\’economia e finanze, di natura non regolamentare, sono adottate
ledisposizioni attuative dei commi da 3 a 9 del presente articolo,
anche al fine di individuare le tipologie di mar chi escluse dall\’ambito
di applicazione del comma 5e di definire gli elementi del rapporto di
cui al comma 8.11. Le disposizioni del presente articolo di cui ai
commi da 3 a 10 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre2014. Per tale periodo di
imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal
concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5
èfissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.



Art. 8
(Ecobonus e ristrutturazione)1.
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) all\’articolo 14:1) il comma 1 è
sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di cui all\’articolo 1,
comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni,si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.”;2) il
comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La detrazione di cui al comma 1
si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti
comuni degliedifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio nellamisura del 65 per cento, per le
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.”;b)
nell\’articolo 16:1) al comma 1, l\’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: “La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre2015.”;2) al comma
2, secondo periodo, le parole “al 31 dicembre 2014” sono sostituite
dalle seguenti: “al 31 dicembre 2015”; nello stesso comma 2 è aggiunto,
infine, il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta,
indipendentemente dall\’importodelle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo.”.



Art. 9
(Regime fiscale agevolato per
autonomi)1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività
d\’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al
presente articolo se, al contempo, nell\’annoprecedente: a) hanno
conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori ai limiti indicati nell\’allegato n. 4 alla presente
legge, diversi aseconda del codice ATECO che contraddistingue
l\’attività esercitata; b) hanno sostenuto spese per un
ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all\’articolo 70 del decretolegislativo 10 settembre
2003, n. 276, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui
all\’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), anche assunti secondo la
modalità riconducibile a un progettoai sensi degli articoli 61 e
seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le
somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati
dicui all\’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR, e le spese per
prestazioni di lavoro di cui all\’articolo 60 del TUIR; c) il costo complessivo, al lordo
degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell\’esercizio
non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predettolimite:1) per i
beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal
concedente;2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il
valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell\’articolo 9 del
TUIR;3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione,
utilizzati promiscuamente per l\’esercizio dell\’impresa, dell\’arte o
professione e per l\’uso personale ofamiliare del contribuente
concorrono nella misura del 50 per cento;4) non rilevano i beni il cui
costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma
2, secondo periodo, e 102, comma 5, del TUIR;5) non rilevano i beni
immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l\’esercizio
dell\’impresa, dell\’arte o della professione.2. Ai fini
dell\’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma
1, lettera a), per l\’accesso al regime:a) non rilevano i ricavi e i
compensi derivanti dall\’adeguamento agli studi di settore di cui
all\’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai
parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;b) nel caso di
esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici
ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi
allediverse attività esercitate.3. Le persone fisiche che
intraprendono l\’esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di
iniziodi attività di cui all\’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di presumere la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.4. Non possono avvalersi del regime
forfettario:a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali
ai fini dell\’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di d
eterminazione del reddito;b) i soggetti non residenti, ad eccezione di
quelli che sono residenti in uno degli Stati Membri dell\’Unione europea o
in uno Stato aderente all\’Accordo sullo Spazioeconomico europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75
percento del reddito complessivamente prodotto;c) i soggetti che in
via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato, di terreni edific abili di cui all\’articolo 10, primo
comma,numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all\’articolo 53,
comma 1, del decreto-legge del30 agosto 1993 n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;d) gli esercenti
attività d\’impresa o arti e professioni che partecipano,
contemporaneamente all\’esercizio dell\’attività, a società di persone o
associazioni di cuiall\’articolo 5 del TUIR ovvero a società a
responsabilità limitata di cui all\’articolo 116 del medesimo testo
unico.5. Ai fini dell\’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di
cui al comma 1:a) non esercitano la rivalsa dell\’imposta di cui
all\’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le operazioni nazionali;b) applicano alle cessioni di
beni intracomunitarie l\’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge29
ottobre 1993, n. 427; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari
l\’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto -legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n.
427;d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non
residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblican. 633 del 1972;e) applicano alle
importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del1972, fermo restando l\’impossibilità di avvalersi della facoltà di
acquistare senza applicazione dell\’imposta ai sensi dell\’articolo 8,
primo comma, lettera c) esecondo comma del medesimo decreto.Per le
operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non
hanno diritto alla detrazione dell\’impost a sul valore aggiunto
assolta, dovuta oaddebitata sugli acquisti ai sensi degli articolo 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano
il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell\’imposta sul
valore aggiunto e da tutti glialtri obblighi previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatturedi
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e
di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l\’esonero dagli
obblighi di certificazionedi cui all\’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.7. I contribuenti
che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali
risultano debitori dell\’imposta, emettono la fattura o la integrano con
l\’indicazionedell\’aliquota e della relativa imposta e versano l\’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
dell\’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la
rettifica della detrazione di cui all\’articolo19-bis2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 da operarsi nella
dichiarazione dell\’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
In casodi passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle
regole ordinarie è operata un\’analoga rettifica della detrazione nella
dichiarazione del primo anno diapplicazione delle regole ordinarie.9.
Nell\’ultima liquidazione relativa all\’anno in cui è applicata l\’imposta
sul valore aggiunto è computata anche l\’imposta re lativa alle
operazioni, per le quali nonsi è ancora verificata l\’esigibilità, di
cui all\’articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 ed all\’articolo 32-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella
stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell\’articolo 19 e
seguenti deldecreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
diritto alla detrazione dell\’imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell\’opzionedi cui all\’articolo 32-bis
del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012
ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.10. L\’eccedenza
detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti
che applicano il regime forfetario, rel ativa all\’ultimo anno in cui
l\’imposta sulvalore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere
chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai
sensi dell\’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n.
241.11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile
applicando all\’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il
coefficiente di redditività nellamisura indicata nell\’allegato n. 4
alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l\’attività esercitata. Sul reddito imponibile
siapplica un\’imposta sostitutiva dell\’imposta sui redditi, delle
addizionali regionali e comunali e dell\’imposta regionale sull e
attività produttive di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n.
446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all\’articolo 5, comma 4, del citato TUIR, l\’imposta sostitutiv
a,calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari, è dovuta dall\’imprenditore. I c ontributi
previdenziali versati inottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell\’impresa familiare
fiscalmente a carico, ai sensi dell\’articolo 12 delcitato TUIR, ovvero,
se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato
il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal
redditodeterminato ai sensi del presente comma; l\’eventuale eccedenza è
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell\’articolo 10 del TUIR.
Si applicano le disposizioniin materia di versamento dell\’imposta sui
redditi delle persone fisiche. 12. Al fine di favorire l\’avvio di nuove
attività, per il periodo d\’imposta in cui l\’attività è iniziata e per i
due successi vi, il reddito determinato ai sensi del comma11 è ridotto
di un terzo, a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato,
nei tre anni precedenti l\’inizio dell\’attività di cui al comma 1,
attività artistica, professionale ovvero d\’impresa, anche informa
associata o familiare;b) l\’attività da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,escluso
il caso in cui l\’attività precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell\’esercizio di arti o professioni;c)
qualora venga proseguita un\’attività svolta in precedenza da altro
soggetto, l\’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel
periodo d\’imposta precedentequello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.13. I
componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a
quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o
deduzione è stata rinviatain conformità alle disposizioni del citato
TUIR che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote
residue alla formazione del reddito dell\’ esercizioprecedente a quello
di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai
fini della determinazione del valore della produzione netta.14. I
ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario
non sono assoggettati a ritenuta d\’acconto da parte del sostituto
d\’imposta. A tal fine, icontribuenti rilasciano un\’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.15. Le perdite fiscali
generatesi nei periodi d\’imposta anteriori a quello da cui decorre il
regime forfetario possono essere computate in diminuzione del
redditodeterminato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie
stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.16. Fermo restando
l\’obbligo di conservare, ai sensi dell\’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti
ricevuti edemessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditiè presentata nei
termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di
cui alcomma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui
al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973; tuttavia, nella dichiarazionedei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all\’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenutae
l\’ammontare dei redditi stessi.17. I contribuenti che applicano il
regime forfetario possono optare per l\’applicazione dell\’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari.L\’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodominimo di permanenza nel regime normale,
l\’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la concret a applicazione della scelta operata.18. Il regime
forfetario cessa di avere applicazione a partire dall\’anno successivo a
quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero
siverifica una delle fattispecie indicate al comma 4.19. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti
oduplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle
regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito
non assumono rilevanzanella determinazione del reddito degli anni
successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i
compensi che, ancorché di competenza delperiodo in cui il reddito è
stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumonorilevanza
nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si
applicano perl\’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di
tassazione a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di
imposta soggetto al regime forfetario aun periodo di imposta soggetto
ad un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del
regime forfettario non assumono rilevanza nelladeterminazione del
reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione successivamente
all\’uscita dal regime forfetario di b eni strumentali acquisiti in
eserciziprecedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai
fini del calcolo dell\’e ventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del TUIR si assume
come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell\’esercizio
precedente a quel lo dal quale decorre il regime. Se lacessione
concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario si
assume come costo non ammortizzabile il prezzo d\’acquisto .20. I
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi
dall\’applicazione degli studi di settore di cui all\’artico lo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993,n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28
dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento delDirettore dell\’Agenzia
delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la
dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che
applicano ilregime forfetario, peculiari obblighi informativi
relativamente all\’attività svolta. 21. Per l\’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto
compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte
dirette,imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività
produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti
dei dati attestanti i requisiti e lecondizioni di cui ai commi 1 e 4
che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo,
nonché i requisiti e le condizioni di cui al comma 12, lemisure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito
accertatosupera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime
forfetario cessa di avere applicazione dall\’anno successivo a quello in
cui, a seguito di accertamento divenutodefinitivo, viene meno una delle
condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie
indicate al comma 4.22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
carichi di famiglia ai sensi dell\’articolo 12, comma 2, del TUIR rileva
a ltresì il reddito determinato ai sensi delcomma 11 del presente
articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell\’applicazione
dell\’articolo 13 del TUIR.23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti
attività d\’impresa possono applicare ai fini contributivi il regime
agevolato di cui ai commi da 24 a 31.24. Non trova applicazione il
livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi
previdenziali dall\’art icolo 1, comma 3, della legge 2 agosto1990, n.
233, e si applica, per l\’accredito della contribuzione, la disposizione
di cui all\’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.25.
Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il titolare può
indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori,
fino ad un massimo,complessivamente, del 49 per cento. Per tali
soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione
dovuta si d etermina ai sensi dell\’articolo 3-bis deldecreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.26. I versamenti a saldo e in acconto dei
contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli
stessi termini previsti per il versamento delle somme dovutein base
alla dichiarazione dei redditi.27. Ai soggetti titolari o collaboratori
familiari, già pensionati presso le gestioni dell\’INPS e con più di 65
anni di età, non si applicano le disposizioni di cuiall\’articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.28. Ai collaboratori
familiari di soggetti compresi nell\’ambito di applicazione del comma 1
non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali,
previstadall\’articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n.
233.29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a
partire dall\’anno successivo a quello in cui viene meno una delle
condizioni di cui ai commi 1 e4. La cessazione determina, ai fini
previdenziali, l\’applicazione del regime ordinario di determinazione e
di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al
regimeprevidenziale ordinario, in ogni caso, determina l\’impossibilità
di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anch e laddove
sussistano i requisiti di cuial comma 1. Non possono accedere al regime
agevolato anche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si
verifichi il mancato rispetto dei requisiti di cuial comma 1,
nell\’anno della richiesta stessa.30. Al fine di fruire del regime
agevolato ai fini contributivi, i soggetti di cui al comma 1 che
intraprendono l\’esercizio d i un\’attività d\’impresa presentano,
mediantecomunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall\’INPS; i soggetti già esercenti attività d\’impresa
presentano, entro e non oltre il terminedi decadenza del 28 febbraio di
ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la stessa venga presentata
oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l\’accessopotrà
avvenire dall\’anno successivo, riproponendo la dichiarazione entro il
termine stabilito, ferma restando la permanenza d ei requisiti di cui al
comma 1. 31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l\’Agenzia delle entrate e l\’INPS stabiliscono le
modalità operative e i termini per latrasmissione dei dati necessari
all\’attuazione del regime contributivo agevolato.32. Sono abrogate,
salvo quanto previsto dal comma 35, le seguenti disposizioni:a)
l\’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;b) l\’articolo 27 del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;c) l\’articolo 1, commi da 96 a 115 e
comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.33. I soggetti che nel
periodo d\’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime
delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all\’articolo 13 della
legge23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui
all\’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del
regime contabile agevolato di cui all\’articolo 27, comma 3, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in possesso deirequisiti previsti
dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per
l\’applicazione dell\’imposta sul valore agg iunto e delle imposte sul
reddito neimodi ordinari, il regime forfetario.34. I soggetti che nel
periodo d\’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime
delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all\’articolo 13 della
legge23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui
all\’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, il regime di cui al comma 12 per i soli periodi di impostache
residuano al completamento del triennio agevolato.35. I soggetti che
nel periodo d\’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del
regime fiscale di vantaggio di cui all\’articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 111, del 2011, possono continuare ad avvalersene per il
periodo che residua al completamentodel quinquennio agevolato e
comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.36. Le
previsioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti
di natura nonregolamentare del Ministro dell\’economia e delle finanze
possono essere dettate le disposizioni necessarie per l\’attuazione del
presente articolo. Conprovvedimenti del direttore dell\’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità applicative.



Art. 10
(Misure per l\’efficienza del sistema
giudiziario)1. È istituito presso il Ministero della giustizia un
Fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l\’anno 2015, di 90
milioni di euro per l\’anno 2016, di 120milioni di euro a decorrere
dall\’anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e
il potenziamento dei rela tivi servizi, nonché per ilcompletamento del
processo telematico.



Art. 11 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive)1. Per far fronte agli oneri derivanti
dall\’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli
ammortizzatori sociali ivi inclusi gli ammortizzatori sociali inderoga,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell\’at tività ispettiva e di tutela e conciliazione delleesigenze di cura, di vita e di lavoro,
nonché per far fronte agli oneri derivanti dall\’attuazione dei
provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti atempo
indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dellavoro un apposito Fondo la cui dotazione è
pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015.



Art. 12
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo
indeterminato)1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai
datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni concontratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 conriferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo
massimo di trentasei mesi, ferma restando l\’aliquota di computo
delleprestazioni pensionistiche, l\’esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei prem i e contributidovuti all\’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L\’esonero di cui al p resente comma spetta ai datori di lavoro inpresenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminatopresso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di
cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione aprecedente
assunzione a tempo indeterminato. L\’esonero di cui al presente comma non
è cumulabile con altri esoneri o riduzion i delle aliquote di
finanziamentoprevisti dalla normativa vigente. L\’esonero di cui al
presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento aiquali i datori di lavoro,
ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell\’articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
allostesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo
indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente legge. L\’INPSprovvede, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del
numero di contratti incentivati ai sensi del presentecomma e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\’economia edelle
finanze.2. I benefici contributivi di cui all\’articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni,
sono soppressi con riferimento alleassunzioni dei lavoratori ivi
indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.3. Al finanziamento degli
incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1
miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioniper il
2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già
destinate agli interventidel Piano di Azione Coesione, ai sensi
dell\’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che,
dal sistema di monitoraggio del Dipartimento dellaRagioneria Generale
dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre
2014.4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del
Ministro della coesione territoriale indata 1° agosto 2012 provvede
all\’individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di
riprogrammazione ai sensi del comma 3.5. Le predette risorse sono
versate all\’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all\’erario.



Art. 13
(Misure per la famiglia)1.
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative
spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal
1° gennaio 2015 fino al 31dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di
importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di
nascita o adozione. Tale assegno, che nonconcorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all\’articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi di cu i al decreto del Presidente della Repubblica
22dicembre 1986, n. 917, è corrisposto fino al compimento del terzo
anno d\’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell\’adozione, per ifigli di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell\’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso
di soggiorno di cui all\’articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a
condizione che i genitori abbiano con seguito, nell\’anno solare
precedente aquello di nascita del bambino beneficiario, un reddito
determinato in base alle disposizioni dell\’art. 2, comma 9 del decreto
legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge13
maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il
predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di
quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo
familiare. L\’assegno di cui al presente comma è co rrisposto, a domanda,
dall\’INPS cheprovvede alle relative attività nonché a quelle del comma
3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salutee
con il Ministro dell\’economia e delle finanze, sono stabilite, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
necessarie disposizioni attuativedel comma 1.3. L\’INPS provvede
al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili
alMinistero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell\’economia e delle
finanze.. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si
verifichino o sianoin procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla
previsione di spesa di cui al comma 4 con decreto del Ministro
dell\’econ omia e delle finanze, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute si provvedere a
rideterminare l\’importo annuo di cui al comma 1 e il limite reddituale
iviindicato.4. L\’onere derivante dal presente articolo è
valutato in 202 milioni di euro per l\’anno 2015, 607 milioni di euro per
l\’anno 201 6, 1.012 milioni di euro perl\’anno 2017, 1.012 milioni di
euro per l\’anno 2018, 607 milioni di euro per l\’anno 2019 e 202 milioni
di euro per l\’anno 2020.5. Anche ai fini della verifica dei
limiti di reddito complessivo di cui all\’articolo 13, comma 1 -bis, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decretodel Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle
somme erogate ai sensi del presente articolo.6. Nello stato di
previsione del Ministero dell\’economia e delle finanze è istituito un
Fondo con la dotazione di 298 milioni per l\’anno 2015, da destinare
adinterventi a favore della famiglia. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell\’economia e delle
finanze, di concerto con ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i
criteri di riparto, l\’individuazione degli obiettivi e le
conseguentidisposizioni attuative.



Art. 14
(Contrasto della
ludopatia)Nell\’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN
di cui all\’articolo 39, comma 2, a decorrere dall\’anno 2015, una quota
pari a 50 milioni di euro èannualmente destinata alla cura delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco d\’azzardo. Alla ripartizione
dell\’importo si provvede annualmente all\’attodell\’assegnazione delle
risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di
finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
regionale,secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione
vigente in materia di costi standard. La verifica dell\’effettiva
destinazione delle risorse e delle relativeattività assistenziali
costituisce adempimento ai fini dell\’accesso al finanziamento
integrativo del servizio sanitario nazio nale ai fini e per gli effetti
dell\’articolo 2,comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, prorogato a decorrere dal 2013 dall\’articolo 15, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell\’ambito del Comitato
permanente per la verifica dell\’erogazione dei livelliessenziali di
assistenza (LEA) di cui all\’articolo 9 dell\’intesa Stato Regioni del 23
marzo 2005.



Art. 15
(Erogazioni liberali alle
ONLUS)1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:a) nell\’articolo 15, comma 1.1,
le parole: “per importo non superiore a 2.065 euro annui” sono
sostituite dalle seguenti: “per importo non superiore a30.000 euro
annui”; b) nell\’articolo 100, comma 2, lettera h), le
parole: “per importo non superiore a 2.065 euro” sono sostituite dalle
seguenti: “per importo non superiorea 30.000 euro”.2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d\’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014.



Art. 16
(Cofinanziamento e cessione
frequenze)1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l\’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per l\’assegnazionedi diritti d\’uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL)
conl\’utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003,n. 259, e successive modificazioni, emanando
l\’eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero
dello sviluppo economico avvia le procedureselettive per l\’assegnazione
delle frequenze della banda 1452-1492 MHz entro i successivi 30 giorni e
le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione dellefrequenze di
cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di
comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental
Down Link deveavere luogo entro il 30 giugno 2015.2. I proventi
derivanti dall\’attuazione del comma 1, fino all\’importo massimo di 700
milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all\’articolo 36,
comma6, n. 4. Con decreto del Ministro dell\’economia e delle finanze si
provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti
dall\’attuazione del comma 1,eccedenti l\’importo di cui al primo
periodo, ivi compresa l\’eventuale riassegnazione al Fondo per
l\’ammortamento dei titoli di Stato.



Art. 17
(Politiche invariate)1. È
autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015
per interventi in favore del settore dell\’autotrasporto. Al relativo
riparto si provvede condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell \’economia e delle
finanze.2. Al fine di favorire la competitività e razionalizzare il
sistema dell\’autotrasporto, una quota non superiore al venti per cento
delle risorse di cui al comma 1 èdestinata alle imprese che pongono in
essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e
aggregazione.3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti
portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del
triennio 2017- 2019. Le risorse sonoripartite con delibera CIPE previa
verifica dell\’attuazione dell\’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9.4. Le disposizioni di cui all\’articolo 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2010, n. 73,
relative al riparto della quota del cinque per mille dell\’imposta sul
reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si
applicanoanche relativamente all\’esercizio finanziario 2015 e ai
successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
dell\’annualità precedente. Le disposizioni contenutenel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell\’8 giugno 2010, si applicano anche a
decorreredall\’esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono
conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio
finanziario. Per la liquidazione dellaquota del cinque per mille è
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015.
Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun annopossono
esserlo nell\’esercizio successivo.5. È autorizzata la spesa di 100
milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015, da assegnare all\’Agenzia
delle entrate quale contributo integrativo alle spese difunzionamento.
6. Il Fondo di cui all\’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, èincrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere
dall\’anno 2015.7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all\’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, è incrementato di 300 milionidi euro a decorrere dall\’anno
2015. Nell\’ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al
comma 9, è individuata in sede di riparto alle regioni, medianteintesa
in Conferenza Unificata di cui all\’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di
euro destinata alrilancio di un piano di sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi diservizio,
nelle more della definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni.8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di
cui all\’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ivi inclusi quelli a sostegno dellepersone affette da sclerosi laterale
amiotrofica, è incrementato di euro 250 milioni di euro a decorrere
dall\’anno 2015.9. Per le finalità di cui all\’articolo 2, comma 47,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200
milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015.10. Al fine di incrementare
la quota premiale di cui all\’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge9
gennaio 2009, n. 1, per l\’anno 2015, il fondo per il finanziamento
ordinario delle università di cui all\’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993,n. 537, è incrementato di 150 milioni di
euro a decorrere dal 2015.11. Per le finalità di cui all\’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nellimite di un
milione di euro, per le finalità di cui all\’articolo 2, comma 552, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro annuia decorrere dall\’anno 2015.12. Il Fondo di cui
all\’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, è incrementato di 850 milioni di euro per
l\’anno2015 e di 850 milioni di euro per l\’anno 2016.13. Al fine di
assicurare l\’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell\’asilo
di cuiall\’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
è incrementato di 187,5 milionidi euro annui a decorrere dall\’anno
2015.14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a
decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse del Fondo di cui all\’articolo
23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente
soppresso, sono trasferite, per le medesimefinalità, in un apposito
Fondo per l\’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito
nello stato di previsione d el Ministero dell\’interno. Tale fondo
èincrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.15.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell\’articolo 26 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati
presenti nelterritorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e
dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo
nazionale per le politiche ed i servizidell\’asilo, di cui all\’articolo
1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.16. Per favorire
l\’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto
dall\’articolo4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità
delle vendite e delle rese, è differito al 31dicembre 2015; il credito
d\’imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l\’adeguamento
tecnologico degli operatori della rete, è conseguentementericonosciuto
per l\’anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal
medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall\’articolo 1, comma
335,della legge 27 dicembre 2012, n. 147.17. Agli oneri finanziari
derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati dalle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto
delPresidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al
31 dicembre 2014 e deglioneri derivanti dal pagamento degli arretrati
della rivalutazione dell\’indennità integrativa speciale di cui al citato
indenn izzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante
l\’attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, di un contributo di 100 milioni di euro per l\’anno 2015, di 200
milionidi euro per l\’anno 2016 , di 289 milioni di euro per l\’anno
2017 e di 146 milioni di euro per l\’anno 2018 . Tale contributo è
ripartito tra le regioni e provinceautonome di Trento e Bolzano
interessate con decreto del Ministero dell\’economia e delle finanze, di
concerto con il Minister o della salute, da adottare, sentita
laConferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal
numero degli indennizzicorrisposti dalle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province entro il 31 gennaio 2015,previo riscontro del Ministero
della salute.18. Per la riforma del Terzo settore, dell\’impresa sociale
e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l\’anno 2015,di 140 milioni di euro per
l\’anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall\’anno 2017.19.
L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 1, comma 431, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale èincrementata di 3.300 milioni di euro per l\’anno
2015. Le risorse stanziate sul Fondo possono essere utilizzate, anche
parzialmente, a condizione che sia verificatoil rispetto degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque
non prima del mese di ottobre.20. Per le esigenze di cui all\’articolo
3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, èautorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Restano ferme anche per il triennio 2015-2017 le disposizioni di cui
aicommi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legge n. 136 del 2013 .21.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all\’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
incrementato di 100 milioni di euro per l\’anno 2015 e 460 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016.22. Per l\’attuazione degli interventi a
sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al Titolo I,
Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,è autorizzata
la spesa a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017.23. Al fine di favorire l\’integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari, secondo quanto dispostodall\’articolo 66 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa a favore del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di 10 milioni di
europer ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.



Art. 18
(Superamento clausola di salvaguardia di cui all\’articolo 1, comma 430,
legge 27 dicembre 2013, n. 147)1. All\’articolo 1, comma 430, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) le parole “15 gennaio 2015” sono sostituite dalle
seguenti: “15 gennaio 2016”;b) le parole “1° gennaio 2015” sono
sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”; c) le parole “3.000
milioni di euro per l\’anno 2015,” sono soppresse;d) le parole
“7.000 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “4.000 milioni”;e)
le parole “10.000 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “7.000
milioni”.



Art. 19
(Imprese)1. Le
autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese
pubbliche e private, elencate nell\’allegato n. 5 alla presente legge,
sono ridotte per gliimporti ivi indicati. Le erogazioni alle imprese
effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente
periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamentiiscritti in
bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al
medesimo periodo. 2. Il comma 10 dell\’articolo 5 del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio
1989, n. 160 è sostituito dal seguente:”10. Agli oneri derivanti
dall\’applicazione del comma 8 si provvede a valere su lle risorse
riscosse dall\’ENAV S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di
navigazioneaerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di
cui al decreto 5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il
Ministro dei Trasporti e dellaNavigazione.”3. All\’articolo
17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguentimodificazioni:a) al comma 1, le parole: “per ciascuno
degli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l\’anno
2014”;b) al comma 6, le parole: “Per gli anni 2014 e 2015” sono
sostituite con le seguenti: “Per l\’anno 2014”.4.Le risorse di cui
all\’articolo 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e
ferroviari destinati aiservizi di trasporto pubblico locale, regionale
ed interregionale, sono destinate all\’acquisto di materiale rotabile su
gomma e di materiale rotabile ferroviario secondole modalità di cui ai
successivi commi.5.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell\’economia e delle finanze,
sentita la Conf erenza permanente per irapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le
modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione
dellerisorse su base regionale erogate direttamente alle Società che
espletano i servizi di TPL in particolare, secondo i seguenti
criteri:a) maggiore carico medio per servizio effettuato;b)
condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;c)
graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari
dell\’erogazione del contributo.6.Con il medesimo decreto di cui al
comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva
riassegnazione delle risorse per le medesime finalità dicui al comma
4.7.Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala,
le Regioni e le province autonome possono chiedere al Ministero delle
Infrastrutture e deiTrasporti di assumere le funzioni di centro unico
di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote
spettanti a seguito del riparto delle risorsedisponibili.8. In
coerenza ed attuazione dei Contratti di Programma Parte Investimenti e
Parte Servizi di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva
2012/34/Ue,la “Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il
periodo 2015-2017” persegue i seguenti assi di intervento attraverso i
connessi programmi di investimento:a) “manutenzione straordinaria della
rete ferroviaria nazionale;b)” sviluppo investimenti grandi
infrastrutture”.9. All\’interno del programma di investimento di cui al
punto b) del comma 8 ed, in particolare, per la continuità dei lavori
delle tratte Brescia ­ Verona – Padovadella linea ferroviaria AV/AC
Milano – Venezia, della tratta Terzo ­ valico dei Giovi della Linea
AV/AC Milano ­ Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviariodel
Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità
previste dai commi 232, 233 e 234 dell\’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ilCIPE può approvare i progetti preliminari
delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa
ed i relativi progetti definitivi a condizione chesussistano
disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo
lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo
complessivo delleopere.10. In ottemperanza all\’art. 4 del Contratto di
programma Parte Investimenti relativamente ai programmi di cui al comma
1 ent ro il mese di giugno di ogni anno eda consuntivo sulle attività
dell\’anno precedente, RFI relaziona al Ministero vigilante, per la
trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie
effettivamentecontabilizzate per investimenti, all\’avanzamento lavori
ed alla consegna all\’esercizio degli investimenti completati per cias
cun programma di investimento ed aglieventuali scostamenti registrati.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell\’economia e delle finanze, da adottar e entro trenta
giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, per
ciascuno dei crediti d\’imposta di cui all\’elenco n. 1 allegato alla
presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizionedei
crediti d\’imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui
saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per
l\’anno 2015 e a 38,690milioni di euro a decorrere dall\’anno 2016.



Art. 20
(Razionalizzazione enti)1. I
trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi
pubblici elencati nell\’allegato n. 6 alla presente legge, sono ridotti
per gli importi ivi indicati.2. Nell\’ambito del piano di
razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo RAI, per le
medesime finalità previste dal comma 3 dell\’articolo 21, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché allo scopo di ampliare e
rendere maggiormente efficaci iprocessi interni al Gruppo RAI orientati
ad un miglioramento della gestione, RAI S.p.A. può cedere sul mercato,
secondo modalità trasparenti e non discriminatorie,attività immobiliari
e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del
servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni in società
ritenutestrategiche per lo svolgimento del servizio pubblico
radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la
perdita del controllo, le modalità dialienazione sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta
del Ministro dell\’economia e delle finanze d\’intesa conil Ministro
dello sviluppo economico. Alla cessione di attività immobiliari la
Società può provvedere anche mediante cessione a fondi comuni di
investimentoimmobiliare.



Art. 21
(Pubblico impiego)1.
All\’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, esuccessive modificazioni, le parole “negli anni 2013 e 2014”
sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013, 2014 e 2015″.2.
All\’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le
parole ” per gli anni 2015-2017″ sono sostituite dalle seguenti “per gli
anni 2015-2018”.3. Le disposizioni recate dall\’articolo 9, comma 21,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n.122, così
come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall\’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto del Pre sidente della Repubblica 4
settembre2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre
2015. Resta ferma l\’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato
articolo 9, comma 21, primo esecondo periodo, al personale di cui alla
legge 19 febbraio 1981, n. 27.4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077,
1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l\’articolo
1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n.266.5. All\’articolo
1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole:
“pari al 70 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50 per
cento”.Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del
personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1°
gennaio 2015.6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803,
comma 1, lettere da a) ad e), nonché quelli previsti dall\’articolo 1804,
comma 1, lettere da a) ad e), e 2161,comma 4, del decreto legislativo
15 marzo 2010,n. 66, sono ridotti alla metà.7. L\’articolo 2261 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. Sono, altresì,
abrogati i commi 2 e 3 dell\’articol o 2262 e i commi 1 e 2
dell\’articolo2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.8.
L\’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, si interpreta nel
senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall\’applicazione
delle disposizioni ivicontenute non sono cumulabili con quelli
corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche, fermi restando gli
effetti delle sentenze passate in giudicato e delle transazioni definite
alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1°
gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del
predettoarticolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ferma restando
l\’incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti
esclusivamente al personale inservizio presso il Ministero della salute
e l\’AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive
strutture di appartenenza.9. L\’autorizzazione di spesa di cui
all\’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l\’anno 2015.10. Le somme
disponibili in conto residui dell\’autorizzazione di spesa, di cui
all\’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, pergli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all\’entrata
del bilancio dello Stato nel 2015.11. Le assunzioni di personale di cui
all\’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l\’anno2015, possono
essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015,
fatta eccezione per quelle di cui all\’articolo 3, commi 3-quater e
3-sexies, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e
frequentatori di corsi per ufficiali,degli allievi marescialli e del
personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non
inferiore a 27,2 milioni di euro.12. Al fine di corrispondere alle
contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di
quelle connesse all\’espletamento dei compiti istituzionalidella Forze
di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle
more: della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui
all\’articolo 9,comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro
trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, in
deroga a quanto previsto dell\’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedureper
la revisione dell\’Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione
dell\’articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.13.
Ai fini dell\’attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione
degli Accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigoredella presente legge, deve tenere conto del mutato
assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in
particolare dalle misure di contenimento della spesapubblica previste
dai provvedimenti in materia finanziaria dall\’anno 2010, con particolare
riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di
poliziaed alla conseguente elevazione dell\’età media del personale in
servizio.14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
l\’impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli
previsti dagli accordi in vigore, peresigenze di tutela dell\’ordine e
della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità,
è disposto solo con informazione alle organizzazioni
sindacalifirmatarie dell\’Accordo nazionale quadro, indipendentemente
dalla durata del medesimo impiego.15. L\’articolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, è abrogato.16. L\’articolo 872 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.17. L\’articolo 873,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è
sostituito dal seguente: “3. Fermo restando il numero
complessivomassimo di trentadue rappresentanti, la composizione del
COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di
concerto con il Ministrodell\’Economia e delle Finanze.”.18.
L\’articolo 874, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 è sostituito dal seguente: “2. Fermo restando il
numero complessivomassimo di centoventi rappresentanti, la composizione
del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della
Difesa di concerto con il Ministrodell\’Economia e delle Finanze.”.19.
All\’articolo 935, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, le parole: “un rappresentante ogni 250 elettori” sono
sostituite dalleseguenti: “un rappresentante ogni 500 elettori”.20. A
decorrere dall\’anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi
di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo del la Guardia di
finanza, ivicomprese quelle relative al trattamento economico di
missione ed al trattamento economico accessorio, non possono superare il
50 per cento della spesa sostenutaper le stesse esigenze nell\’anno
2013.



Art. 22
(Valorizzazione patrimonio
immobiliare)1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione
di immobili pubblici di cuiall\’articolo 1, comma 391, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l\’interesse di un\’ampia platea
di investitori, all\’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo
periododopo le parole “trattativa privata” sono inserite le seguenti:
“ovvero, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante procedura ristretta cui
investitori qualificati, in possessodi requisiti e caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero dell\’economia e delle
finanze in relazione alla singola procedura di dismissione,
sonoinvitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di
acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella
lettera di invito,”.2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante
l\’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione
degl i stessi nella prospettiva della lorovalorizzazione e cessione,
all\’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al comma 222-quater:1) nel terzo
periodo, dopo le parole “I piani di razionalizzazione nazionali”, sono
inserite le seguenti: “, comprensivi della stima dei costi per la loro
concretaattuazione,”; dopo le parole: “con gli obiettivi fissati dal
presente comma”, sono inserite le seguenti:”, nonché della compatibilità
con le risorse finanziarie stanziatenegli appositi capitoli di spesa
dell\’Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad
uso ufficio”;2) nel quarto periodo, dopo le parole: “i risultati
della verifica”, sono inserite le seguenti: “, nonché la disponibilità
delle specifiche risorse finanziarie. Nelcaso di assenza di queste
ultime, l\’attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla
disponibilità di nuove risorse”;3) nel quinto periodo, le parole:
“In caso tale verifica risulti positiva”, sono sostituite dalle
seguenti: “Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di
verificapositiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con
gli obiettivi fissati dal presente comma”; dopo le parole: “da ridurre
per effetto dei risparmi individuatinel piano”, sono inserite le
seguenti: “, a decorrere dalla completa attuazione del piano
medesimo”;b) dopo il comma 222-quater è inserito il
seguente:”222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione
ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, è istituitopresso il Ministero
dell\’economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per la
razionalizzazione degli spazi”, con una iniziale dotazione 20 milioni di
euro.Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e
ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni
statali in altre sedi di proprietàdello Stato ed è alimentato, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministero dell\’Economia e delle
Finanze, da:a) una quota non superiore al 10 per cento dei
proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione
degli immobili di proprietà dello Statoche sono versati all\’entrata per
essere riassegnati al predetto fondo;b) una quota non superiore
al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per
locazioni passive determinati con decreti del Ministerodell\’economia e
delle finanze.



Art. 23
(Valorizzazione patrimonio
mobiliare)1. Al fine di valorizzare Poste italiane S.p.a., assicurando
maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la
sostenibilità dell\’onere del servizio postaleuniversale in relazione
alle risorse pubbliche disponibili:a) il contratto di programma
per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo
economico e Poste italiane s.p.a., approvato dall\’articolo 33,comma 31,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace sino alla
conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di
programma per il quinquiennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al
comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalla normativa dell\’Unione europea inmateria. Ai relativi oneri si
provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a
legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle
verificheeffettuate dall\’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio post ale
universale effettivamente sostenutoper ciascuno degli anni del periodo
regolatorio 2012-2014;b) a partire dal periodo regolatorio
successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra
il Ministero dello sviluppo economico e il fornitoredel servizio
postale universale ha durata quinquennale. L\’importo del relativo onere a
car ico della finanza pubblica è confermato nell\’importo massimo di
262,4milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015 cui si provvede
nell\’ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo sco po
finalizzate. Sono fatti salvi gli effettidelle verifiche dell\’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del
costo netto del servizio postale universale.2. Il contratto di
programma di cui al comma 1, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale
entroil 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione
europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello
sviluppo economico invialo schema di contratto di programma al
Ministero dell\’economia e delle finanze e all\’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni per l\’acquisizione, entro quindicigiorni
dell\’avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello
sviluppo economico può procedere al riesame dello sch ema di contratto
in considerazione deipareri di cui al precedente periodo ed, entro
cinque giorni dall\’acquisizione dei predetti pareri, provvede a
trasmettere lo schema di contratto alla Camera deideputati e al Senato
della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni
dall\’avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non
vincolantedelle competenti commissioni parlamentari. Decorso il termine
di cui al periodo precedente, il contratto di programma può essere
validamente sottoscritto anche inmancanza del predetto parere. Nel caso
in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari
situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cuiall\’articolo
3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, presenti richiesta di deroga, l\’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sipronuncia entro e non oltre il termine di
quarantancinque giorni dalla presentazioni della richiesta.3.
All\’articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, le parole: “un ottavo” sono sostituite dalle
seguenti: “un quarto”.



Art. 24
(Dotazioni di bilancio dei
Ministeri)1. A decorrere dall\’anno 2015, le dotazioni di bilancio in
termini di competenza e cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di
spesa degli stati di previsionedei Ministeri, sono ridotte per gli
importi indicati nell\’elenco n. 2 allegato alla presente legge.



Art. 25 (Riduzioni delle spese
ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell\’economia e
delle finanze)1. A decorrere dall\’anno 2015, gli stanziamenti iscritti
in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del
Consiglio di Stato e dei tribunaliamministrativi regionali, del
Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli
importiindicati nell\’allegato n. 7.2. L\’espletamento di ogni funzione
connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come
qualsiasi attività istru ttoria finalizzata alle deliberazionidel
Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad
alcun titolo.3. Conseguentemente sono abrogate le seguenti disposizioni
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ed ogni regolamento ad esse
connesso:a) articolo 9;b) articolo 10, comma 1, lettera
d), le parole “dettando a tal fine proprie direttive agli istituti
incaricati di redigere il rapporto di base”; c) articolo 16, comma
2, lettera c), le parole “o commette ad istituti specializzati”;d)
articolo 19, comma 3, le parole “e con privati”;e) articolo
19, comma 4.4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri assicura a decorrere dall\’anno2015 una ulteriore riduzione delle
spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a
legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le
sommeprovenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente
all\’entrata del bilancio dello Stato.5. All\’articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dopo le parole “per l\’anno 2014, di
euro 150 milioni.” sono aggiunte le seguenti: ” A decorreredall\’anno
2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei
dati del rendiconto del pertinente capitolo dell\’entrata del bilancio
dello Statodell\’anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del
5%”.6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall\’appartenenza
all\’unione europea e di quelli che derivano dall\’applicazione
dell\’articolo 10 del regolamento Ue1370/2007, a partire dalla annualità
2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel
settore del trasporto merci su ferro, non possono essere superioria 100
milioni di euro annui.7. All\’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n 98, convertito, coli modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:”3-bis. Per le attività
di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS S.p.A.
una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato
allarealizzazione dell\’intervento per spese non previste da altre
disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro
economico di progetto”.8. Le disposizioni di cui al comma 7 si
applicano anche agli interventi di cui all\’articolo 18, comma 10, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n 98.



Art. 26 (Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)1. All\’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è soppressa la lettera a).2.
L\’ultimo periodo del comma 1 dell\’articolo 5 della legge 24 ottobre
2000, n. 323, è soppresso.3. A decorrere dal 1°gennaio 2015, al fine di
razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle
prestazioni previdenziali corrispostedall\’Istituto nazionale della
previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le
pensioni e le indennità di acc ompagnamento erogate agli invalidi
civili,nonché le rendite vitalizie dell\’Istituto nazionale per
l\’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagame nto il giorno 10 di ciascun mese o il
giornosuccessivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento,
ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più
trattamenti.4. All\’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e successive modificazioni, dopoil comma 6 è aggiunto il seguente: “A
decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette
all\’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48
oredall\’evento, il certificato di accertamento del decesso per via
telematica on -line secondo le specifiche tecniche e le modalità
procedurali già utilizzate ai fini dellecomunicazioni di cui ai commi
precedenti. In caso di violazione dell\’obbligo di cui al periodo
precedente si applicano le sanzioni di cui all\’articolo 46 del
decreto-legge di cui al decreto-legge 30 settembre 2003 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.”.5. Le prestazioni
in denaro versate dall\’Istituto nazionale della previdenza sociale per
il periodo successivo alla morte dell\’avente diritto su un conto
corrente pressoun Istituto bancario o postale vengono corrisposte con
riserva. L\’Istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro
restituzione all\’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale qualora
esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto
. L\’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della
disponibilitàesistente sul conto corrente. L\’Istituto bancario o Poste
Italiane spa non possono utilizzare detti importi per l\’estinzione dei
propri crediti. Nel caso di cui al periodoprecedente i soggetti che
hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che
ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale,
anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno
svolto o autorizzato un\’operazi one di pagamento a carico del conto
disponente,sono obbligati al reintegro delle somme a favore
dell\’Istituto nazionale della previdenza sociale. L\’Istituto bancario o
Post e Italiane spa che rifiutino la richiestaper impossibilità
sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro
motivo, sono tenute a menzionare all\’Istituto nazionale della
previdenzasociale INPS le generalità del destinatario o del disponente e
l\’eventuale nuovo titolare del conto corrente.6. L\’Istituto nazionale
della previdenza sociale procede al riversamento all\’entrata del
bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in
relazioneai risparmi conseguiti attraverso l\’attuazione dei commi 2, 3,
4 e 5.7. L\’Istituto nazionale della previdenza sociale rende
indisponibile l\’importo di 50 milioni di euro delle entrate per
interessi attivi, al netto dell\’imposta sostitutiva,derivanti dalla
concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui
all\’articolo 1, comma 245, della leg ge 23 dicembre 1996, n. 662, e
procede alriversamento all\’entrata del bilancio dello Stato.8.
L\’Istituto nazionale della previdenza sociale procede al riversamento
all\’entrata del bilancio dello Stato dei seguenti i mporti:a) 25
milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti
dalla razionalizzazione delle attività svolte nell\’ambito del servizio
CUN – Centralinounico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;b) 6
milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi
con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione
dei limiti redditualiper l\’accesso alle prestazioni attraverso le
dichiarazioni RED e ICRIC;c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in
relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per
i servizi tecnologici attraverso il completamentodei processi di
integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge22 novembre 2011, n. 214.9. L\’Istituto nazionale per
l\’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro procede al riversamento all\’entrata del bilancio dello Stato di 50
milioni di euro a decorreredal 2015 in relazione agli ulteriori
risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di
riduzione delle spese dell\’istituto, tenuto anche conto dellaprevisione
di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per
legge.10. Con riferimento all\’esercizio finanziario 2015 gli specifici
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ilfinanziamento degli istituti di cui al
comma 1 dell\’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milionidi euro. I
risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme
effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto
previsto dalcitato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001.
Con effetto dall\’esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell\’ articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152,le parole “dell\’80 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “del 45 per cento”. A valere sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati dall\’anno
2014,l\’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell\’articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nello 0,148 per
cento.11. La dotazione del fondo di cui dell\’articolo 1, comma 68,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive
modificazioni, è ridotto di 200milioni di euro a decorrere dal
2015.12. Al comma 4 dell\’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nell\’ultimo periodole parole: «Le medesime informazioni sono
altresì utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime
informazioni, inclusive del valore medio di giacenzaannuo di depositi e
conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate».



Art. 27
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale)1. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli
adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale,
perrinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la
determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle
organizzazioni internazionali di cui l\’Italia è parte, per un importo
complessivo pari a 25.243.300 euro per l\’anno 2015 e a 8.488.300 euro a
decorrere dall\’anno 2016. Le relative autorizzazioni dispesa si
intendono ridotte per gli importi indicati nell\’allegato n. 8, per le
quali, a decorrere dall\’anno 2015, non è ammesso il ricorso all\’articolo
26 della legge31 dicembre 2009, n. 196.2. Con effetto dal 1° luglio
2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una
revisioneglobale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dal presente comma. Adecorrere dalla medesima data,
all\’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le parole “nonché il
cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza
di due volte l\’indennitàbase”, all\’articolo 23, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le
parole “è aumentato” sono aggiunte le seguenti”, a domanda
dell\’interessato o dei superstiti aventi causa,” e al d.P.R. n. 18 del
1967 sono apportate le seguenti modificazioni:a) le indennità base di
cui alla Tabella A sono ridotte del venti per cento;b) all\’articolo 84,
al comma quarto sono soppresse le parole “Il personale di ruolo e”
nonché “, rispettivamente dell\’indennità di servizio all\’estero o” e il
commaquinto è abrogato;c) all\’articolo 144, secondo comma, primo
periodo, dopo le parole: “è computato” sono aggiunte le seguenti: “, a
domanda dell\’interessato o dei superstiti aventicausa,”;d)
all\’articolo 171, comma 3, lettera a) le parole “degli alloggi e” sono
soppresse;e) all\’articolo 173, al comma 1 le parole “20 per cento” sono
sostituite dalle seguenti “un ottavo” e, al comma 3, le parole “5 per
cento” sono sostituite dalleseguenti “un ottavo”;f) all\’articolo 175,
comma 2, al primo periodo la parola “un settimo” è sostituita da “cinque
ventottesimi”, al secondo perio do dopo le parole “nella misura
di”sono inserite le seguenti “cinque quarti di”, al terzo periodo le
parole “del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti “di cinque
ottavi”;g) all\’articolo 175, il comma 3 è abrogato;h) all\’articolo
176, comma 2, le parole “una indennità mensile aumentata del 50 per
cento” sono sostituite da “quindici ottavi di un\’indennità di servizio
mensile”;i) all\’articolo 177, il secondo periodo del secondo comma è
soppresso;l) l\’articolo 178 è sostituito dal seguente:”Art. 178 ­
Spese per abitazione1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e
177, il personale in servizio all\’estero deve acquisire nella sede di
serv izio o nelle immediate vicinanze ladisponibilità di un\’abitazione
adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni
svolte.2. Per le spese di abitazione, spetta una maggiorazione
dell\’indennità di cui all\’articolo 171, determinata secondo i seguenti
criteri:a) l\’importo è parametrato all\’indennità personale secondo
percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno
stesso ufficio, soggette a revisioneannuale, non superiori all\’80 per
cento, stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell\’economia e dell e finanze, sentita la Commissionepermanente di cui
all\’articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle
caratteristiche di cui al comma 1;b) la maggiorazione
non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio
adeguato alle funzioni svolte;c) la maggiorazione è
corrisposta dall\’assunzione di funzioni nella sede alla cessazione
definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedoe quelli
in cui è sospesa o diminuita l\’indennità personale;d)
nel caso di dipendenti che condividano l\’abitazione, la maggiorazione
spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più
elevata,aumentata del 20%; e) la maggiorazione non
spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico son o
proprietari nella sede di servizio di un\’abitazioneidonea alle
funzioni svolte.3. La maggiorazione è versata in rate semestrali
anticipate. L\’amministrazione può versare le prime due rate al momento
dell\’ assunzione di funzioni nella sede,se nel locale mercato
immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di
locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni.”.m)
all\’articolo 181, comma 2, sono soppresse le parole “nella misura del 50
per cento”;n) all\’articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono
abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al personale che
compie viaggi nel Paese diresidenza o in altri Paesi esteri, oltre
all\’indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di
viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalledisposizioni
vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale”.3.
L\’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive
modificazioni è ridottadi 3,7 milioni di euro per l\’anno 2015 e di 5,1
milioni di euro a decorrere dall\’anno 2016.4.A decorrere dal 1 gennaio
2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso
testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri,
estraniere, già svolte dal Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse
finanziarie ridotte di 3 milioni, allaPresidenza del Consiglio dei
Ministri.



Art. 28
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero
dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca)1. L\’autorizzazione di
spesa di cui all\’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto
2009, n. 115, è ridotta di euro 200.000,00 a decorrere dall\’anno
2015,per la quota afferente alle spese di funzionamento. 2.
L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall\’esercizio
2015.3. All\’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, dopo il primoperiodo è inserito il seguente: “Per l\’anno
2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate
all\’entrata dello Stato rimane acquisita all\’erario. IlMinistro
dell\’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibili per l\’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero
dell\’istruzione,dell\’università e della ricerca e a valere sulle
disponibilità di cui all\’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre
2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni alnetto di quanto
effettivamente versato”.4. A decorrere dal 1° settembre 2015,
l\’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente: “Articolo 307. L\’organizzazione e
ilcoordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di
competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi
preposto, che può avvalersi dellacollaborazione di un dirigente
scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può
essere dispensato in tutto o in parte dall\’insegnamento.”.5. A
decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell\’attuazione
dell\’organico dell\’autonomia, funzionale all\’attività didattica ed
educativa nelle istituzioniscolastiche ed educative, l\’articolo 459 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.6. All\’articolo
26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo
periodo sono soppressi.7. Al fine di contribuire al mantenimento della
continuità didattica e alla piena attuazione dell\’offerta formativa, a
decorr ere dal 1° settembre 2015 il comma 59dell\’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “59. Salve le
ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all\’articolo 26, comma 8,
dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché
di cui all\’articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e all\’articolo1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.
315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il
personale appartenente al comparto scuola non puòessere posto in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque
denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall\’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell\’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196 nonché alle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.8. A decorrere
dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le
supplenze brevi di cui al primo periodo dell\’articolo 1 comma 78 della
legge23 dicembre 1996, n. 662, a:a) personale appartenente al
profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le
istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbiameno
di 3 posti;b) personale appartenente al profilo di assistente
tecnico;c) personale appartenente al profilo di collaboratore
scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si
può provvedere mediante l\’attribuzioneal personale in servizio delle
ore eccedenti di cui ai periodi successivi.Le ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal
dirigente scolastico anche al personale collaboratore
scolastico.Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il
Fondo per il miglioramento dell\’offerta formativa prioritariamente a lle
ore eccedenti.9. Ferma restando la tutela e la garanzia dell\’offerta
formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non
possono conferire supplenze brevi di cuial primo periodo dell\’articolo
1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente
per il primo giorno di assenza.10. Con decreto del Ministro
dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell\’economia e delle finanze, sentita la Confer enza
Unificatadi cui all\’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro 60 giorni dall\’entrata in vi gore della
presente legge, in considerazione di ungenerale processo di
digitalizzazione ed incremento dell\’efficienza dei processi e delle
lavorazioni, si procede alla revisio ne dei criteri e dei parametri
previsti perla definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da
conseguire, a decorrere dall\’anno scolastico2015-2016, fermi restando
gli obiettivi di cui all\’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133:a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020
unità;b) una riduzione nella spesa di personale pari ad euro
50,7 milioni a decorrere all\’anno scolastico 2015/2016.11. Per le
attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati
alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l\’efficacia e
l\’efficienza delle interazionicon le famiglie, gli alunni e il
personale dipendente, è autorizzata per l\’anno 2015 la spesa di euro 10
milioni a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.12.
Dall\’attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l\’anno
2015 e 50,7milioni a decorrere dall\’anno 2016. Quota parte delle
riduzioni di spesa relative all\’anno 2015, pari ad euro 10 milioni, è
utilizzata a copertura della maggiore spesadi cui al comma 11. Al fine
di garantire l\’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in
caso di mancata emanazion e del decreto entro il 31 luglio 2015,si
provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili
per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell\’istruzione,dell\’università e della ricerca.13.
L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 relativa al rimborso delle spese per accertamenti
medico-legali sostenutedalle Università e dalle istituzioni dell\’alta
formazione, artistica, musicale e coreutica è ridotta di euro 700.000 a
decorr ere dall\’anno 2015.14. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:a. l\’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;b. il secondo periodo del comma 3 dell\’articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248.15. Il secondo
periodo del comma 1333 dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è abrogato. Le risorse finanziarie già destinate all\’intervento di
cuiall\’articolo 1, comma 1333, della citata legge, pari ad euro 5
milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono sul Fondo
per il finanziamento ordinario delle Università statali di cui
all\’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e possono essere
destinate alle medesime finalità di cui all\’articolo 1, comma
1333,della citata legge. Le somme da impegnare per la medesima finalità
sono versate all\’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al
citato Fondo per il finanziamentoordinario delle Università
statali.16. Il Fondo di finanziamento delle università statali, di cui
all\’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di euro
34 milioni per l\’anno 2015 e dieuro 32 milioni a decorrere dall\’anno
2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura delle università.Con
decreto del Ministro dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca,
entro 30 giorni dall\’entrata in vigore della prese nte legge, sono
definiti gli indirizzi perl\’attuazione della razionalizzazione di
spesa.17. La somma di euro 140 milioni, giacente sul conto corrente
bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e relativa alla
gestione stralcio del FondoSpeciale per la Ricerca Applicata (FSRA) di
cui all\’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata alle
entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio2015. Eventuali
ulteriori somme disponibili all\’esito della chiusura della gestione
stralcio del F.S.R.A. sono versate all\’entrat a del bilancio dello Stato
per esseresuccessivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento
ordinario delle Università statali (F.F.O.).18. Le disponibilità
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell\’istruzione,
dell\’università e della ricerca destinate al funzionamento delle
Istituzioni dell\’altaformazione artistica, musicale e coreutica sono
ridotte di 1 milione di euro per l\’anno 2015. Il Ministro
dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca, di concertocon il
Ministro dell\’economia e delle finanze, in sede di definizione dei
criteri di riparto annuale del suddetto Fondo, individua le destinazioni
di spesa su cuiapplicare le specifiche riduzioni, con particolare
riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.19. A
decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti,
l\’incarico di Presidente delle Istituzioni dell\’alta formazione
artistica, musicale ecoreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo
restando il rimborso delle spese sostenute. Icompensi e le indennità
spettanti al direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione
delle suddette Istituzioni sono rideterminati con decreto del
Ministrodell\’istruzione, dell\’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell\’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre
mesi dall\’entrata in vigore dellapresente norma, in misura tale da
determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo
periodo, pari ad euro 1.450.000,00 a decorrere dall\’anno2015.20. I
compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca
finanziati a valere sul Fondo di cui all\’articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998,n. 204, sono rideterminati con decreto del
Ministro dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell\’economia e delle finanze, daadottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera
da conseguire risparmi lordi di spe sa pari ad euro 916.000 nell\’anno
2015 edeuro un milione a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il Fondo
ordinario degli enti di ricerca di cui all\’articolo 7 del ci tato
decreto legislativo è ridotto in parimisura.21. Il Fondo ordinario
degli enti di ricerca di cui all\’articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, è ridotto di euro 42 milioni a decorrere dall\’anno
2015,in considerazione di una razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura degli enti di ric erca.
Con decreto del Ministro dell\’istruzione,dell\’università e della
ricerca, entro 30 giorni dall\’entrata in vigore della presente legge,
sono definiti gli indirizzi per l\’attuazione della razionalizzazione di
spesa.22. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale
di diretta collaborazione presso il Ministero dell\’istruzione,
dell\’università e della ricerca èindividuato in 190 unità inclusive
della dotazione relativa l\’Organismo Indipendente di Valutazione. Dalla
medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernentile competenze
accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di
euro 222.000.23. All\’articolo 1, dopo il comma 616-bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente comma:”616-ter Il
Ministero dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca relativamente
al programma operativo nazionale “Per la Scuola ­ competenze e ambienti
perl\’apprendimento” del periodo di programmazione 2014/2020, conduce i
controlli di cui all\’articolo 125 paragrafo 5 del Regolamento UE n.
1303/2013 avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori
dei conti, di cui al comma 616-bis, rispettando il principio della
separazione delle funzioni previsto dalla normativacomunitaria che
disciplina l\’intervento dei Fondi strutturali.”.24. Alla fine
dell\’ultimo periodo dell\’articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135,sono inserite le seguenti parole “, ferma restando la
destinazione per l\’anno 2014 al Fondo ordinario per gli enti di ricerca
per le esigenze dell\’istituto nazionale divalutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10
milioni di euro, alle finalità di cui all\’articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro
nonché alle finalità di cuiall\’articolo 19 comma 5-bis del medesimo
decreto-legge nel limite di 1 milione di euro.”.25. Nello stato
di previsione del Ministero dell\’istruzione, dell\’università e della
ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione
dell\’altaformazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad
interventi di natura premiale, con la dotazione di euro 10 milioni
nell\’anno 2015. Il riparto del fondoè disposto con decreto del Ministro
dell\’istruzione, dell\’università e della ricerca. Col medesimo decreto
sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per ilriparto
della somma disponibile tra gli stessi. All\’onere derivante dal primo
periodo si provvede mediante corrispondete riduzione dell\’autoriz
zazione di spesa dicui all\’articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 19 ottobre 1999, n. 370.26. Al fine di una piena attuazione del
Sistema Nazionale di Valutazione dell\’istruzione scolastica, l\’INVALSI è
autorizzato ad integrare il programma strao rdinariodi reclutamento di
cui all\’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
coperturadi tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si
renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non
si applica il termine di cui alprimo periodo dell\’articolo 19, comma 1,
del citato decreto-legge.27. All\’onere conseguente alle procedure di
cui al comma 26, pari ad euro 593.000 per l\’anno 2015 e 692.000 a
decorrere dall\’ anno 2016, si provvede mediantecorrispondente riduzione
dell\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 4, comma 1, della
legge 18 dicembre 1997, n. 440.28. Al fine di favorire il reclutamento
di ricercatori, all\’articolo 66, comma 13 -bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “A
decorrere dall\’anno 2015, le Università che rispettano la condizione di
cui all\’articolo7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7, possono procedere,in aggiunta alle facoltà di cui
al secondo periodo del presente comma, all\’assunzione di ricercatori di
cui all\’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30dicembre
2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell\’anno
precedente riferite ai ricercatori di cui all\’articolo 24, comma 3,
lettera a) della citatalegge,già assunti a valere sulle facoltà
assunzionali del presente comma,”.29. Al secondo periodo
dell\’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, le parole: “lettera b)” sono soppresse.30. Si
applicano alle università le disposizioni di cui all\’articolo 3, comma
3, secondo periodo, del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.31.
All\’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate leseguenti modificazioni:a) le parole “30 giugno 2014”
sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;b) dopo le parole
“debitamente certificati” sono aggiunte in fine le seguenti: “ovvero,
solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la
predetta data, ilcollaudo o il certificato di regolare esecuzione dei
lavori, entro il 31 dicembre 2015”.



Art. 29
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero
dell\’ambiente e della tutela del territorio e del mare)1.
L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 3, comma 1, della legge 14
febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall\’anno 2015, è ridotta di euro
1.000.000.



Art. 30
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)1. Al comma 38 dell\’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.2.
L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 13, comma 12 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l\’anno 2015 di 8,9 milioni di euro e
di 10 milioni di euroa decorrere dall\’anno 2016.3. L\’autorizzazione
di spesa di cui al comma 981 dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall\’anno
2015.4. L\’autorizzazione di spesa relativamente agli interventi al
“Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria” di cui
all\’articolo 144, comma 1, della legge23 dicembre 2000 n. 388, è
ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall\’anno 2015.5. All\’articolo
1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole ” il 42
per cento” sono sostituite dalle seguenti “il 21 per cento” .ANAS s.p.a.
effettuarisparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti
alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese
relative al personale e al funzionamentoamministrativo.



Art. 31
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del
Ministero della difesa)1. All\’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.
86, il comma 4 è abrogato.2. Ai fini del contenimento delle spese
relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi
all\’estero, ove ciò risul ti possibile per lo specifico incarico
inrelazione alle modalità di impiego definite per l\’organismo o ente
internazionale di destinazione, l\’impiego del personale interessato è
disposto per un periodo diquattro anni.3. L\’articolo 565-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è abrogato.4. All\’articolo
1461, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66,
dopo le parole “della medaglia” sono inserite le seguenti: “, che
comunquenon è coniata in oro”.5. Il Ministero della difesa alla
scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante linee bus
affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non
esperiscenuove gare per l\’affidamento del citato servizio, né può
esercitare la facoltà di cui all\’articolo 57, comma 5, lettera b) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.6. Gli alloggi militari di
servizio connessi all\’incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di
cui all\’articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,n.
66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all\’articolo 282,
comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate, con
effetto a decorrere dal1 gennaio 2015, le seguenti modifiche:a ) la
lettera a) è sostituita dalla seguente:«a) Capo di stato maggiore della
difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante
Generale dell\’Arma dei Carabinieri, Segretario generaledella
difesa.»;b) le lettere b) e c) sono soppresse.7. In relazione a quanto
statuito al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n.90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli
alloggi di servizio militari.8. Ai fini del contenimento della spesa e
della razionalizzazione dell\’ordinamento giudiziario militare, a
decorrere dal 1° luglio 2015, al codice dell\’ordinamentomilitare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) all\’articolo 52, comma 2, sono soppresse,
alla lettera a), le parole «e presso l\’Ufficio militare di sorveglianza»
e la lettera f);b) all\’articolo 53, comma 4 le parole «lettere d) ed
f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»; c) l\’articolo 55 è
sostituito dal seguente:«Art. 55. Circoscrizioni territoriali – 1. I
Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno tutti sede in
Roma.2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno
competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio
nazionale.3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l\’estero
hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all\’estero oppure
su navi o aeromobili in navigazioneo in sorvolo su acque internazionali
o altri spazi internazionali.»;d) l\’articolo 56 è abrogato;e)
all\’articolo 57:1) al comma 1, dopo le parole «dai Tribunali militari»
sono inserite le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie
attribuite alla magistratura di sorveglianza»;2) dopo il comma 1, è
inserito il seguente:«1-bis. Il presidente della Corte militare
d\’appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della
magistratura mili tare, i magistrati che svolgono lefunzioni attribuite
alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui
all\’articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto
salvo ilregime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura
penale.»;3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:«4-bis. Per
l\’esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto
da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al
medesimo comma1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente
nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata
del presidente della Corte militaredi appello.»;f) all\’articolo 59,
comma 1, la parola «cinquantotto» è sostituita dalla seguente:
«quarantasette»;g) dopo l\’articolo 2191, è inserito il seguente:«Art.
2191-bis. Disposizioni per l\’attuazione della revisione degli organi
giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici
giudiziari militari – 1. Afar data dal 1° luglio 2015:a) sono
soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e Napoli,
il Tribunale militare di sorveglianza e l\’Ufficio militare di
sorveglianza e sono istituitiil Tribunale militare per l\’estero e la
Procura militare per l\’estero, con sede in Roma, di cui all\’articolo 55,
comma 3;b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari
militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati
militari commessi all\’estero, sono trattatidagli uffici giudiziari che
ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e
57, comma 1, senza avviso alle parti. L\’udienza già fissata in
datasuccessiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al
tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militar e
d\’appello, senza nuovo avviso alleparti. I procedimenti penali in
relazione ai quali sia già stata dichiarata l\’apertura del dibattimento
proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. Incaso
diverso si applica l\’articolo 525 c.p.p. Nei casi di cui agli articoli
623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di
procedura penale provvedela corte militare d\’appello in diversa
composizione;c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari
sono rideterminate ai sensi dell\’articolo 59, comma 2. In sede di prima
applicazione delle nuove piante organiche,è possibile provvedere al
trasferimento d\’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei
magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del
Ministerodella giustizia di cui alla lettera d) del presente comma,
comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli
uffici. Ai trasferimenti di cui allapresente lettera non si applica
l\’articolo 194 dell\’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;d) i magistrati
militari eccedenti il ruolo organico di cui all\’articolo 59, comma 1,
transitano nella magistratura ordinaria se condo i seguenti criteri e
modalità: adomanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i
magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguend o
l\’ordine del ruolo organico e dando laprecedenza ai magistrati militari
in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono
eccedenze, d\’ufficio, partendo dall\’ultima posizione del ruoloorganico e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso
gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano
nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a
richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio
giudiziario ubicato nella stessa sede di servizio ovvero inuna delle
città sede di corte d\’appello con conservazione dell\’anzianità e della
qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in
precedenza conesclusione di quelle direttive e semidirettive
eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera
sono disposti con decreto interministeriale delMinistro della difesa e
del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del
Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore
dellamagistratura, e ad essi non si applica l\’articolo 194
dell\’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni. Imagistrati militari fuori ruolo alla
data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile
nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l\’interpelloper il
transito nella magistratura ordinaria all\’atto del rientro in ruolo;e)
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
della difesa, per la pubblica amministrazione e la sempl ificazione e
dell\’economia e dellefinanze, è individuato il contingente di personale
civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non
inferiore alla metà di quello impiegato negliuffici giudiziari militari
soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia,
secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto
delledisposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale
riduzione dell\’organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono
disposti a domanda, in esitoall\’esperimento di procedure di mobilità
volontaria, e, per l\’eventuale restante parte, d\’ufficio».9. A
decorrere dal 1° luglio 2015, all\’articolo 273 del codice penale
militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo
comma, le parole «Tribunale militare di Roma» sono sostituite dalle
seguenti: «Tribunale militare per l\’estero»;b) al secondo comma le
parole «del luogo di stanza dell\’unità militare alla quale appartiene
l\’imputato» sono sostituite dalle se guenti: «di Roma».10. Il Ministro
dell\’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del
Ministerodella difesa, in relazione al decremento degli organici di
magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui
corrispondenti stanziamenti del Ministero dellagiustizia, in relazione
all\’incremento degli organici.11. All\’articolo 906, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il seguente periodo “salvo un
contingente pari a l numero delle posizioni ricopertepresso enti,
comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808,
individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e” è
soppresso.12. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica
complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli a
ddetti militari all\’estero presso leRappresentanze diplomatiche e
militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la
funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una
dotazioneorganica minima pari a 2 unità. Entro 6 mesi il Ministero
della difesa di concerto con il Ministero dell\’economia e delle fin anze
e il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale
ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli
addetti militari all\’estero, disp onendo il rientro in ambitonazionale
del personale con maggiore anzianità di servizio all\’estero, nell\’ambito
delle sedi riorganizzate. L\’impiego del personale civile della Difesa
presso i citatiuffici non può essere superiore il periodo di 4 anni,
senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia
maturato una permanenza maggiore deveessere disposto l\’avvicendamento
entro l\’anno 2015.13. Il contingente del personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del
20 per cento. Con regolamento, si provvedealle conseguenziali
modificazioni della disciplina recata dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di
direttacollaborazione del Ministro della difesa.14. All\’articolo 584
del codice dell\’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 è inserito il seguente comma:”4. In aggiunta alle
riduzioni previste dal comma 1 ed agli effetti di risparmio correlati
alla riduzione organica di cui all\’ articolo 2, terzo comma, del
decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e
583 sono ulteriormente ridotti percomplessivi 62,3 milioni di euro per
l\’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall\’anno 2016″.Gli oneri
previsti dall\’articolo 585 del codice dell\’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro
3.985.000 perl\’anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall\’anno
2016. 15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di
introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso,
inclusi quelli di carattere residenziale, talida determinare un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore
a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli
anni2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati
all\’entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano l e
disposizioni in materia diriassegnazione allo stato di previsione della
spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo
periodo e 307, comma 10, lettera d), primoperiodo, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati
importi. Nelle more del versamento al l\’entrata del bilancio dello Stato
deipredetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l\’anno
2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e
resi indisponibili, in terminidi competenza e cassa, nell\’ambito delle
spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di
cui all\’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009,
n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini
di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli
importidi cui al primo periodo. Il Ministero dell\’economia e delle
finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello
Stato, provvede al contestualedisaccantonamento, nonchè alla riduzione
delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell\’obiettivo
di cui al pr imo periodo.16. Per il conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui
all\’articolo 405, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica
15 marzo 2010, n. 90, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di
base d\’asta pari al 20 per cento.17. Il Ministero della difesa, per le
medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento
all\’entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, dellerisorse
attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell\’articolo 33, comma
8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, derivanti dalla
cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A
tali risorse non si applica la prioritaria destinazionealla
razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della
difesa di cui al comma 8-quater del predetto articolo 33.18. Il
Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso,
previa intesa con l\’Agenzia del de manio, immobili liberi, anche
residenziali, a fondicomuni di investimento immobiliare e
prioritariamente a quelli gestititi dalla società di cui all\’articolo
33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero da società a
prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi
monetariall\’entrata del bilancio dello Stato.19. L\’articolo 1095, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.20. All\’articolo
2190, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole “con il bilancio 2014”
sono sostituite dalle seguenti: “con il bilancio 2016″;b) il comma 3, è
sostituito dal seguente:”3. L\’Agenzia industrie difesa è autorizzata a
prorogare solo 11 dei 34 contratti stipulati ai sensi dell\’articolo
143, comma 3, del regolamento, non oltre 31 dicembre2015, con una
corrispondente riduzione degli oneri di spesa, fermo restando quanto
previ sto dall\’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;c)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:”3-bis. Gli uffici dirigenziali
di livello non generale dell\’Agenzia industrie difesa previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014sono
rideterminati in 12 unità, di cui 4 dirigenti II fascia amministrativo e
8 dirigenti II fascia tecnico. “.



Art. 32
(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali)1. Al fine di razionalizzare
il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore
agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine
dirazionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del
principio di cui all\’articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai
sensi dell\’articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, l\’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel
Consiglioper la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che
assume la denominazione di Agenzia unica per ricerca, la
sperimentazione in agricoltura e l\’analisidell\’economia agraria.
L\’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell\’INEA,
ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle
disposizionivigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell\’economia e
delle finanze e con il Ministro per lapubblica amministrazione e la
semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le risorse
umanestrumentali e finanziarie dell\’INEA trasferite all\’Agenzia. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
bilancio di chiusura dell\’INEAè deliberato dall\’organo in carica alla
data di incorporazione e trasmesso per l\’approvazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e al Ministerodell\’economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi dell\’INEA sono corrisposti i
compensi, indennità o altri emolumenti comu nque denominati fino alla
datadi incorporazione. Per gli adempimenti di cui al periodo precedente
ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il
rimborso delle spesesostenute nella misura prevista dai rispettivi
ordinamenti. Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente
comma, si provvede mediante la nomina di uncommissario straordinario ai
sensi del comma 2. Il commissario predispone, entro centoventi giorni
dalla sua nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazionedelle
attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto
dell\’Agenzia e gli interventi di efficientamento organ izzativo ed
economico, finalizzatiall\’accorpamento, riduzione e razionalizzazione
delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero
limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione,a livello almeno
interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e
l\’attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre
pubblicheamministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle
attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il cinquanta per
cento, nonché alla riduzione degli oneriamministrativi e delle spese
per personale pari ad almeno il dieci per cento, rispetto ai livelli
attuali. Il commissario pro vvede altresì all\’adozione del bilancio
dichiusura dell\’INEA in caso di inottemperanza dell\’organo in carica
alla data dell\’incorporazione entro il termine di cui al presente comma e
ferme restando leresponsabilità gestorie del predetto organo. Il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto
delle proposte del Commissario, approva, condecreto di natura non
regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di
ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari
adassicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché
l\’equilibrio finanziario dell\’agenzia.2. Il commissario di cui al comma
1, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata
invigore della presente legge e dura in carica un anno, prorogabile,
per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è
stabilito il mandato delcommissario dell\’Agenzia, che si sostituisce
agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura (CRA), e l\’ammontare del suocompenso nei limiti di cui
all\’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Conil medesimo decreto di cui al primo periodo il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali può nominare due
sub-commissari da individuarsi fra espertiin materia di organizzazione
della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e
agroalimentare che affianc ano il commissario nell\’esercizio dellesue
funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere
l\’80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del
commissarioe dei sub-commissari di cui al presente comma si provvede a
valere sui capitoli di bilancio dell\’Agenzia.3. Nelle more
dell\’attuazione del riordino dell\’Agenzia, il contributo ordinario annuo
a carico dello Stato, di cui all\’articolo 6 del decreto legislativo 29
ottobre1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni annui a decorrere dall\’anno
2015.4. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
alla Tabella A, al punto 5, nella voce “gasolio”, le parole: “22 %”,
sono sostituite dalle seguenti: “26,5 %”.5. A decorrere dall\’anno 2015,
l\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 2, comma 133, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di
euro6.400.000 annui.6. Nel testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26
ottobre 1995, n. 504, all\’articolo 44 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) la rubrica è modificata come segue: “Sequestro e
confisca”;b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:”1-bis) I
prodotti energetici, idonei all\’impiego, destinati alla carburazione o
alla lubrificazione, comunque utilizzati per co mmettere gli illeciti
penalmentesanzionati di cui all\’articolo 40 e sottoposti a sequestro,
possono essere affidati dall\’autorità giudiziaria in custodia giudiziale
agli organi di polizia giudi ziaria chene facciano richiesta per
l\’utilizzo negli usi consentiti.1-ter) Nel caso di dissequestro dei
prodotti di cui al comma 1 bis, che siano stati impiegati ai sensi del
medesimo comma, è corrisposta una indennità sulla base delvalore medio
del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato
periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in
mancanza,da pubblicazioni specializzate di settore.”.



Art. 33
(Ottimizzazione della gestione di Tesoreria
dello Stato)1. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,n. 398 è così
modificato:a) all\’articolo 2:1) al comma 1, lettera i), dopo le parole
“Fondo:” è aggiunta la seguente: “il” e sono soppresse
le seguenti: “conto detenuto presso la Banca d\’Italia
edenominato”;2) al comma 1, lettera 1) dopo la parola “conto” sono
aggiunte le seguenti: “disponibilità: il conto”;b) all\’articolo 3:1)
alla rubrica, dopo la parola “Emissione”, sono aggiunte le seguenti: “e
gestione”;2) al comma 1, lettera b-bis), dopo l\’ultimo periodo è
aggiunto il seguente: “Al portafoglio attivo si applicano le
disposizioni del comma 6 dell\’articolo 5;”3) dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente: “1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di
garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti
derivati.La garanzia è costituita da titoli di Stato di paesi dell\’area
euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attra
verso movimentazioni di conti ditesoreria o di altri conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di
titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e
utilizzatiper la costituzione delle garanzie si applicano le
disposizioni del comma 6 dell\’articolo 5. Con decreto del Ministro sono
stabilite le modalità applicative del presentecomma.”;c) all\’articolo
5:1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “Sul predetto conto” è
aggiunta la seguente: “disponibilità”;2) il comma 5 è sostituito dal
seguente: “Il Ministero e la Banca d\’Italia stabiliscono mediante
convenzione, in coerenza con gl i indirizzi di politica monetariadella
Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e
dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo dei depositi
governativi su cui laBanca d\’Italia corrisponde un tasso di interesse,
commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro,
previa intesa con la Banca d\’Italia, sonoindividuati i conti istituiti
presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi
governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo,
overichiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un
tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di
criteri di trasparenza, efficienza ecompetitività, sono stabilite le
modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso
nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti delMinistro,
viene stabilito l\’eventuale importo differenziale a carico della Banca
d\’Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell\’onere dipendente
dallo scarto trail tasso di interesse applicato ai depositi governativi
e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso.
Il Ministro è autorizzato, ove lo ritengaopportuno, sentita la Banca
d\’Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell\’àmbito del servizio
di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto
disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi,
operazioni o adempimenti ad uno o più intermediari finanziari, nonché
stipulando una convenzione conla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.(L).”;3) al comma 6, nel primo periodo, le parole: “Sul predetto
conto” sono sostituite con le seguenti: “Sul conto disponibilità, sui
conti ad esso assimilabili” e l\’ultimoperiodo è sostituito dal
seguente: “Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad
essoassimilabili, del conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del
Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari» e sulle somme provenienti dal
predetto collocamento.”;4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole :
“Il conto” è aggiunta la seguente: “disponibilità”;d) all\’articolo
44:il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. In coerenza con gli
indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto
denominato Fondo perl\’ammortamento dei titoli di Stato, istituito
presso la Banca d\’Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso
la Cas sa Depositi e Prestiti S.p.A., previa stipula diapposita
convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite
le condizioni di tenuta del conto, le modalità di gestione e di
movimentazione dellegiacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo
le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli
di Stato in circolazione.”;e) all\’articolo 46:1) la
rubrica è sostituita con la seguente: “Criteri e modalità per l\’utilizzo
del Fondo.”2) al comma 2, è soppresso il secondo periodo;3)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del
Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle
operazioni di utilizzodel Fondo”;4) il comma 3 è sostituito dal
seguente: “Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui
all\’articolo 5, comma 6.”;5) il comma 4 è soppresso.f)
all\’articolo 48:1) al comma 5 sono soppresse le seguenti
parole: “e autorizza la Banca d\’Italia a prelevare dal Fondo medesimo la
somma corrispondente all\’ ammontaredei costi delle relative
operazioni.”;2) il comma 6 è soppresso.2. A decorrere
dall\’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, lettera e), n. 3),
gli articoli da 48 a 52 del Decreto del Presidente della Repubblica
30dicembre 2003, n. 398, sono abrogati.



Art. 34 (Assoggettamento
delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga termine finale
per la sospensione della tesoria unica cd. mista)1. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate:
«camere di commercio», sono inserite nella Tabella A allegata allalegge
29 ottobre 1984, n. 720. È abrogato l\’articolo 1, comma 45, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.2. Alla data del 1° gennaio 2015 i
cassieri delle camere di commercio provvedono a versare le disponibilità
liquide depositate presso gli stessi sulle rispettivecontabilità
speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale.
Restano escluse dall\’applicazione della presente disposizione le
disponibilità delle cameredi commercio rivenienti da operazioni di
mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da
alcun contributo in conto capitale o in conto interessida parte dello
Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.3. I
cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l\’operatività
dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle
disposizioni dicui all\’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
relative norme amministrative di attuazione. 4. Le camere di
commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti
finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell\’economia e
dellefinanze del 27 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le
relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria
statale.5. All\’articolo 35, comma 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
le parole “31 dicembre 2014″sono sostituite con le seguenti “31
dicembre 2017”.



Art. 35
(Concorso degli enti territoriali alla finanza
pubblica)1. Al comma 6 dell\’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014
n. 89, sono apportate le seguentimodifiche:- al primo
periodoa) le parole “Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni a statuto
ordinario”;b) la parola “2017” è sostituita da “2018”;c) le parole “e
le province autonome medesime” sono soppresse.d) le parole “tenendo
anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla
direttiva 2011/7/UE, nonché dell\’incidenza degli acquisti
centralizzati,” sonosoppresse;- al secondo periodo la parola
“eventualmente” è soppressa;- dopo il secondo periodo, sono
aggiunti i seguenti periodi: “Per gli anni 2015-2018 il contributo di
cui al primo periodo delle regioni a statuto ordinario èincrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, in sede diautocoordinamento dalle regioni da recepire con
Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, entro il 31
gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i
livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità
diacquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale
Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo,considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.”.2. Il comma 7
dell\’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, è abrogato.3. Le
Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza
dell\’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento
della finanzapubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla
finanza pubblica, in termini diindebitamento netto e in termini di
saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente
tabella.



…. omissis



Valle d\’Aosta
10.000Provincia Autonoma Bolzano
44.000Provincia Autonoma Trento
37.000Friuli-Venezia Giulia 87.000Sicilia
273.000Sardegna
97.000Totale Autonomie speciali 548.0004.
La regione Valle d\’Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione
Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 nell\’ambito
dell\’applicazionedell\’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 concernente la disciplina del patto di stabilità interno in
termini di competenza eurocompatibile.5. La Provincia autonoma di
Trento e la Provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di
cui al comma 3 nell\’ambito dell\’applicazione dell\’articolo 1,comma 455,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la disciplina del
patto di stabilità interno in termini di competenza mista.6. La regione
Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 attraverso il
conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste
dall\’articolo 42,comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133.7. Con le procedure previste dall\’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle
d\’Aosta, per ciascunodegli anni dal 2015 al 2018, assicurano un
concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare,
per gli importi previsti nella tabella di cui alcomma 3. Fino
all\’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27,
l\’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del
presentecomma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali.8. Con le procedure previste dall\’articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, la Provincia autonoma di Trento e la
Provincia autonoma di Bolzano, per ciascunodegli anni dal 2015 al 2018,
assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per
gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3.
Finoall\’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, le predette autonomie versano all\’erario l\’importo del
concorso complessivo di cui al primoperiodo del presente comma con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello
Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di taliversamenti
all\’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero
dell\’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi
corrispondenti avalere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
predette autonomie, avvalendosi anche dell\’Agenzia delle Entrate per le
somme introitate per il tramite dellaStruttura di gestione.9. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensidel presente articolo.10. All\’articolo 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:a. al comma 454 la parola “2017” è sostituita dalla
seguente “2018”;b. nella tabella di cui al comma 454, le parole
“anni 2015-2017” sono sostituite dalle parole “2015 ­ 2018”; c. al
comma 455 la parola “2017” è sostituita dalla seguente “2018”.11. Al
comma 526 dell\’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:a. la parola “2017” è
sostituita dalla seguente “2018”;b. nella tabella le parole “anni
2015-2017” sono sostituite dalle parole “2015 ­ 2018”.12. Gli importi
indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma
nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza
diconcorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da
sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo
decreto del Ministero dell\’economia e delle finanze.13. Le province e
le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica
attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro
perl\’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l\’anno 2016 e di 3.000
milioni di euro a decorrere dall\’anno 2017. In considerazione delle
riduzioni di spesa di cui alperiodo precedente, ciascuna provincia e
città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato un ammontare di risorse pari ai predettirisparmi di spesa.
Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando
l\’ammontare complessivo del contr ibuto dei periodi precedenti,
leprovince che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero dell\’interno di
concerto con il Ministerodell\’economia e delle finanze, da emanare
entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A.,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomielocali, è stabilito
l\’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve
conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche
delladifferenza tra spesa storica e fabbisogni standard.14. In caso di
mancato versamento del contributo di cui al comma 13, entro il 30
aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell\’interno,l\’Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di
gestione di cui all\’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, provvede al recupero dellepredette somme nei
confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a
valere sui versamenti dell\’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilitàcivile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all\’articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramitemodello F24, all\’atto del
riversamento del relativo gettito alle province e alle città
metropolitane medesime. In caso di incapienza a valere sui
versamentidell\’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il recupero
viene effettuato a valere sui versamentidell\’imposta provinciale di
trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero
dell\’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell\’interno.15. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle
regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:a) di ricorrere a
mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione
dell\’edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade
provinciali eregolazione della circolazione stradale ad esse inerente,
nonché della tutela e valorizzazione dell\’ambiente, per gli aspetti di
competenza;b) di effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;c) di procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di
mobilità;d) di acquisire personale attraverso l\’istituto del
comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto
divieto di proroga degli stessi;e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo110
cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli
stessi;f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all\’articolo 9, comma 28, del decreto-legge
78/2010;g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.16. A
decorrere dall\’anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa
pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni
di euro. Ladotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma
380-ter dell\’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotta
di 1.200 milioni di euro adecorrere dall\’anno 2015.17. All\’articolo 47
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:



39a) al comma 1, le parole: “e 2017”
sono sostituite dalle parole “, 2017 e 2018” .b) ai commi 2, 8 e 9, le
parole “al 2017” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole “al
2018”.18. All\’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:a) le parole: “il 10
per cento” sono sostituite dalle parole: “il 20 per cento”.



Art. 36
(Pareggio di bilancio delle
regioni)1. L\’articolo 1, dal comma 448 al comma 466, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 e tutte le norme concernenti la disciplina del
patto di stabilità interno, cessanodi avere applicazione per le regioni
a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi,
fermo restando l\’applicazione, nell\’esercizio 2015, dellesanzioni nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.2. Ai
fini della tutela dell\’unità economica della Repubblica, le regioni a
statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nelrispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.3. Ai fini del concorso al
contenimento dei saldi di finanza pubblica le regioni a statuto
ordinario devono conseguire , a decorrere dall\’anno 2016 nella fase
diprevisione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:a) un saldo
non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali
e le spese finali;b) un saldo non negativo, in termini di competenza e
di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento deiprestiti, come definito
dall\’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126,escluso l\’utilizzo del risultato di amministrazione di parte
corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di ammin
istrazione e il rimborso anticipato deiprestiti. Nel 2015, per le
regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l\’equilibrio di
parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le
spesecorrenti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento,
con l\’esclusione dei rimborsi anticipati.4. Ai fini dell\’applicazione
del comma 3, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,
3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo
23giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schemadi bilancio. Nel 2015, per le regioni che
non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell\’applicazionedel comma
3, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del
bilancio e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1 e 2 dello
schema di bilancioadottato nel corso di tale esercizio con funzione
autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma
3, rilevano:a) in termini di cassa, l\’anticipazione erogata dalla
tesoreria statale nel corso dell\’esercizio per il finanziamento della
sanità registrata nell\’apposita voce delle partitedi giro, al netto
delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo
esercizio;b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo
crediti di dubbia esigibilità.c) in termini di competenza, il saldo tra
il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l\’esercizio 2015,
per il quale si fa riferimento al comma 5.d) in termini di cassa, il
saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1°
gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.5. Per l\’anno 2015,
per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di
2.005 milioni di euro:1) ai fini degli equilibri di cassa, gli
utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;2) ai fini degli
equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;3) ai fini degli
equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata e in spesa;4) ai fini degli equilibri di
competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di
amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti; 5)
ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di
prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi
precedenti.L\’importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli
equilibri di cui al presente comma c he ciascuna regione può considerare
ai fini degli equilibri di cui alcomma 3 è determinato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015,nei
limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del
risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di
amministrazione accantonataper i residui perenti di ciascuna regione, e
recepito con decreto del Ministero dell\’economia e delle finanze . In
caso di mancata deliberazione della Conferenzapermanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il decreto è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto
èdeterminato in proporzione sul complesso:a) del fondo di
cassa al 1° gennaio 2015 risultanti dal prospetto delle disponibilità
liquide trasmesso alla banca dati SIOPE;b) della quota libera
del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014
accantonata per i residui perenti;c) dell\’utilizzo della quota
vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel
bilancio di previsione relativo all\’eser cizio 2015 diciascuna
regione.I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal
sistema SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere
b) e c) sono trasmessi al Ministerodell\’economia e delle finanze ­
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di
cuiall\’allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato,
adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118,corretto e integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo
alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni chenon trasmettono tale
allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto SIOPE delle
disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli
importi dicui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati
di importo pari a 0.6. Per l\’anno 2015, nei saldi individuati ai sensi
del comma 3, non rilevano:1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a)
del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i
pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioninon estinti
alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a
debiti in conto capitale:a) certi, liquidi ed esigibili alla data del
31 dicembre 2013;b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;c) riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai
fini deisaldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per
consentire il pagamento del debito.Con riferimento alla lettera a),
rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in
piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi
aspese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138, escluse
le spese afferenti la sanità. Ai fini della distribuzione
dell\’esclusione tra le singole regioni, lemedesime comunicano al
Ministero dell\’economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale delloStato, entro il termine perentorio del
28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere
nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Aifini del riparto,
si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine. Con decreto del Ministero dell\’economia e delle finanze, sulla
base dellepredette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono
individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei
pagamenti da escludere dal saldo dicassa di cui al comma 3;2) nei
saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le
concessioni di crediti;3) nei saldi di competenza e di cassa le risorse
provenienti direttamente o indirettamente dall\’Unione europea e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale.L\’esclusione non
opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;4)
nei saldi di competenza e di cassa le spese effettuate a valere sulle
risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari,
nei limiti di 500 milioni,ripartiti tra le singole Regioni con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell\’economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione
degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull\’utilizzo da parte
delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli
interventivolti a favorire lo sviluppo di cui all\’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, nonché del residuo
delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.7. Non si
applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di
uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non
previste dal presentearticolo.8. A decorrere dal 2016, il bilancio di
previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni
di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito ilrispetto delle
regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute
ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente
le previsionidi competenza e di cassa che verificano il rispetto dei
saldi di cui al comma 3.9. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l\’acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblicaanche relativamente
alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente
al Ministero dell\’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneriagenerale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto, le informazioni riguardanti le entratee le spese in termini
di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il
rispetto degli equilibri di cassa della gestionesanitaria accentrata
distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al
primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla
pubblicazionein Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo
precedente.10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di
saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente
previsto, entro il termine perentoriodel 31 marzo dell\’anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell\’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, unacertificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell\’articolo
24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentantelegale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall\’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e
con le modalità definiti dal decreto di cuial comma 9. La trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi
dell\’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio
del 31 marzo costituisce inadempimento all\’obbli go del pareggio di
bilancio. Nel casoin cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti
il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 13, lettera d).11. Decorsi sessanta giorni
dal termine stabilito per l\’approvazione del rendiconto di gestione, la
regione è tenuta ad inviare una nuova certificazione, a rettificadella
precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di
saldo di cui al comma 3.12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui
al comma 9 o dall\’analisi dei conti della tesoreria statale delle
regioni a statuto ordinario si registrino andamenti dispesa non
coerenti con gli impegni assunti con l\’Unione europea, il Ministro
dell\’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale.13. In caso di mancato
conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, la
regione inadempiente, nell\’anno successivo a quello
dell\’inadempienza:a) è tenuta a versare all\’entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione
della certificazione relativa al rispetto del pareggiodi bilancio, un
terzo dell\’importo corrispondente al maggiore degli scostamenti
registrati dai saldi di cui al comma 3 rispet to all\’obiettivo del
pareggio e, nei dueesercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i restanti due terzi equi ripartiti.In caso di mancato versamento
si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti
pressola tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte della regione, siprocede al blocco di qualsiasi
prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non viene acquisita. Nel caso in cui lo scostamento
registratonell\’esercizio 2015 dall\’obiettivo di cassa di cui al comma
3, lettera b) rispetto all\’obiettivo del pareggio, risulti maggio re
dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al
primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino ad un importo pari al 3
per cento degli impegni correnti registrati nell\’ultimo
consuntivodisponibile;b) non può impegnare spese correnti, al netto
delle spese per la sanità, in misura superiore all\’importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuatinell\’ultimo triennio;c)
non può ricorrere all\’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamentodegli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del pareggio di bilancio per l\’anno precedente.L\’istituto
finanziatore o l\’intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;d) non può procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione
in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che
siconfigurino come elusivi della presente disposizione;e) è tenuta a
rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del
Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per
cento rispettoall\’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.
Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell\’esercizio in cui è
avvenuta la violazione delle regole dicui al presente articolo.14.
Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente
articolo sia accertata successivamente all\’anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce,le sanzioni di cui al comma 13 si applicano
nell\’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato
conseguimento dell\’obiettivo del pareggio.15. Le regioni di cui al
comma 14 sono tenute a comunicare l\’inadempienza entro trenta giorni
dall\’accertamento della violazione al Ministero dell\’economia e
dellefinanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.16. I
contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni
che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo sono
nulli.17. Con decreto del Ministero dell\’economia e delle finanze
possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
presente disciplina, i terminiriguardanti gli adempimenti delle regioni
a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.18.
A decorrere dall\’anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai
rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recat e dai
commi da 138 a 142 della legge13 dicembre 2010, n. 220, fermi restando
gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli
anni 2013 e 2014.19. Le regioni a statuto ordinario possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro
saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamentiin conto
capitale purché sia garantito l\’obiettivo complessivo a livello
regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei
saldi dei restanti entilocali della regione ovvero dell\’obiettivo di
saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della
regione stessa.20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 19, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità
operative previo confronto in sede diConsiglio delle autonomie locali
e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie
locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano
all\’ANCI,all\’UPI e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi
finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capital e
ovvero gli spazi finanziari che sono dispostia cedere. Entro il
termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali
interessati i saldi obiettivo ridetermina ti ed al Ministero
dell\’economia edelle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e
alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica
del mantenimento dell\’equilibrio dei saldidi finanza pubblica.21. Le
regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro
il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere
alla rimodulazionedei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un
aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente
ed in misura corrispondente i saldiobiettivo dei restanti enti locali
della regione ovvero l\’obiettivo di saldo tra entra te finali e spese
finali in termini di cassa della regione stessa, fermo
restandol\’obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal
fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre,
definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di
saldo assegnati ed al Ministero dell\’economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli
elementiinformativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell\’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.22. Agli enti locali che
cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una
modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al
valoredegli spazi finanziari ceduti, fermo restando l\’obiettivo
complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi
finanziari, nel biennio successivo,sono attribuiti saldi obiettivo
peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi eattribuiti
deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.



Art. 37
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità
interno degli enti locali)1. Al comma 2 dell\’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:a) le
parole “e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017″
sono sostituite da ” registrata negli anni 2009-2011 per l\’anno 2014 e
registrata neglianni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018″;b) le
parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per
cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a
19,25 per cento per l\’anno2014, a 17,00 per cento per l\’anno 2015 e a
17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;c) le parole: « a
14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli
anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento
per l\’anno2014, a 7,71 per cento per l\’anno 2015 e a 8,26 per cento per
gli anni 2016, 2017 e 2018»;d) le parole: « a 14,07 per cento per gli
anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l\’ anno2014, a 7,71
per cento per l\’anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e
2018».2. Al comma 3 dell\’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel saldo di cui al
periodo precedente rilevanogli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilità.».3. Al comma 6-bis dell\’articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti
modifiche:a) alla fine del primo periodo sono inserite le
seguenti parole:”, previo accordo fra gli stessi.”;b) al secondo
periodo, le parole: “di cui al presente comma sulla base delle istanze”
sono sostituite dalle seguenti:” di cui al presente comma determinati
sullabase del citato accordo formulato a seguito delle istanze”.4.
A decorrere dal 2015 non si applicano:a) l\’articolo 20, commi 2,
2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;b) il comma 6
dell\’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;c) l\’ultimo
periodo del comma 2 dell\’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183.5. Il comma 17 dell\’articolo 32 della legge 12 novembre
2011, n. 183 è soppresso.6. Al comma 19 dell\’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:a)
nel primo periodo sono soppresse le parole “entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento,”;b) dopo il primo periodo è inserito
il seguente: “Con riferimento al primo semestre, il prospetto è
trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficialedel
decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è
trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento.”.7. Al comma 32 dell\’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell\’economia e delle
finanza» s ono sostituite dalle seguenti« del Ministero dell\’economia e
delle finanze». 8. Al comma 27 dell\’articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell\’economia e delle
finanze» s ono sostituite dalle seguenti« del Ministero dell\’economia e
delle finanze».9. All\’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 5 le parole
“300 milioni” sono sostituite da “240 milioni”, le parole “e per 100
milioni” sono sostituite da “e, con riferimento ai soli enti locali, per
40milioni” e le parole «Rilevano ai fini della predetta esclusione»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell\’esclusione di cui alla
lettera a), rilevano»;b) al secondo periodo del comma 6 le parole
“precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015” sono
sostituite dalle seguenti: “precedente e icomuni e le province entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2015”.



Art. 38
(Norme varie in materia di enti
territoriali)1. All\’articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le
parole: “, quelli relativi alla politica regionaleunitaria ­
cooperazione territoriale,” sono soppresse.2. All\’articolo 3, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis: Le regioni che
hannopartecipato alla sperimentazione nell\’anno 2014, nell\’ambito del
riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del ren diconto
2014, provvedono alriaccertamento dei residui attivi e passivi relativi
alla politica regionale unitaria ­ cooperazione territoriale non
effettuato in occasione del riaccertamentostraordinario effettuato ai
sensi dell\’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 dicembre 2011.”.3. All\’articolo 3, comma 17, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:a) prima delle parole “La
copertura” aggiungere le seguenti “Nelle more del decreto di cui al
comma 15”;b) la parola “2017” è sostituita dalle seguenti: “2022 da
parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario deiresidui nel 2012, e fino al 2023 da
parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio2014”.4.
All\’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall\’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.126, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) al comma 1, prima delle parole “il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre” è inserita la parola
“deliberano”;b) al comma 8, le parole “31 luglio” sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre”.5. A decorrere dall\’anno 2015, le riserve di
cui all\’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
afferenti al territorio della regione Sardegna, sonofinalizzate alla
riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel
territorio della medesima Regione.6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392,
sono apportate le seguenti modificazioni :a) l\’ultimo comma
dell\’articolo 1 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° settembre
2015 le predette spese obbligatorie sono trasferite dai Comuni al
Ministerodella giustizia”;b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati,
con decorrenza 1° settembre 2015.7. Per l\’anno 2015 la dotazione del
capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia è fina lizzata al rimborso ai comuni interessatidelle spese
di cui all\’articolo 1 delle legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute sino a
tutto il 31 agosto 2015. A partire dall\’anno 2016 la dotazione di
bilancio delpredetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro
annui.8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell\’economia e delle finanze, è determinato, per ciascun
ufficio giudiziario, l\’importocomplessivo delle spese di cui
all\’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392. 9. L\’importo di cui
al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie
omogenee di beni e servizi, in rapporto al baci no di utenza ed
all\’indicedelle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La
metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto
avente natura non regolamentareadottato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell\’economia e delle finanze,10. Con
regolamento da adottarsi ai sensi dell\’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 sono individuate, senza nuovi o maggiori
oneri per lafinanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche
del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a
livello centrale e periferico perl\’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 6 a 9 al presente articolo. Il personale delle province
eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti diattuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56, viene prioritariamente assegnato al
Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il
Ministrodell\’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio per l\’attuazione dei commi da 6 a
10.11. A decorrere dall\’anno 2015, in attuazione del comma 2
dell\’articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61,è
attribuito a Roma Capitale un contributodi 110 milioni di euro annui
quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in
qualità di capitale della Repubblica. 12. Considerati gli eventi
internazionali connessi al semestre di presidenza italiana del Consiglio
dell\’Unione Europea, nonché alla realizzazione e allo
svolgimentodell\’Expo 2015, nei confronti del Comune di Milano, per
l\’anno 2015, nell\’ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza
maggiori oneri per la finanzapubblica, non si applicano per le sole
spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato,
che sono strettamente necessarie alla realizzazionedell\’Esposizione
universale, i limiti di cui all\’articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio2010, n. 122. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari
di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui
al periodo precedente, fino al31 dicembre 2015, può essere autorizzata
dal Comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo
di 45 ore pro-capite mensili, di compensi perprestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti
dall\’articolo 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del
1° aprile 1999.Le spese di cui al presente comma non concorrono alla
definizione dell\’ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa
di personale ai sensi dell\’articolo1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e delle risorse destinate al trattamento
accessorio ai sensi dell\’articolo 9, comma 2 -bis, del decreto-legge
31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.13. Al comma 2 dell\’articolo 46-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate leseguenti
modificazioni:a) dopo le parole: ” le società in house degli enti
locali soci di Expo s.p.a.” sono aggiunte le seguenti ” e gli enti
locali e regionali per le attività strettamentefunzionali alla
realizzazione dell\’Esposizione universale”b) le parole : ” 31 dicembre
2015,” sono sostituite dalle seguenti ” 31 dicembre 2016,”.14. Al fine
di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per
l\’anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo
dell oStato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano
per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico
locale, della sicurezza e di ognialtro onere connesso all\’Evento Expo
Milano 2015.



Art. 39
(Attuazione Patto della salute
2014-2016)1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2014-2016 e in attuazione dell\’IntesaStato ­ Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2014-2016, sancita nella riunione della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Provinceautonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34.2. Il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è
stabilito in 112.062.000.000 euro per l\’anno 2015 e in
115.444.000.000euro per l\’anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni
in attuazione dell\’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, così come modificato dall\’articolo 35, in attuazione di quanto
previsto dell\’articolo 1, comma 1 dell\’Intesa Stato­ Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2014-2016.3. Il terzo periodo
dell\’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 è così sostituito: “Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
2,comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi
nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni
rimangono nelladisponibilità delle regioni stesse per finalità
sanitarie.”.4. All\’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 dopo le parole: “alla prevenzione delle malattie
ereditarie” sono inserite le seguenti parole:”, nonché alla
realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché
relativi al miglioramento dell\’erogazione dei LEA.”5.
All\’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:a)
nel primo periodo: le parole “Piano sanitario nazionale” sono
sostituite dalle parole : “nel comma 34”;b) dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: “Le regioni impegnate nei Piani di
rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettividei Programmi operativi.”;c) al terzo periodo: le
parole “medesime quote vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “quote
vincolate del Fondo sanitario n azionale ai sensi del comma34”.6. A
decorrere dall\’anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinari amente lo Stato, gli
importi previsti:a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126 in materia
di “Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli
hanseniani e loro familiari”;b) dalla legge 27 ottobre 1993, n.
433 in materia di “Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e
loro familiari”;c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 in materia
di “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l\’AIDS”;d) dall\’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362
recante: “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”;e)
dall\’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109
in materia di “Attuazion e della direttiva 2009/52/CE che introduce
norme minimerelative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggior no è
irregolare”,confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno
sanitario standard nazionale, di cui all\’articolo 26 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e vengono ripartititra le regioni e le
province autonome secondo i criteri e le modalità previste dalla
legislazione vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, è
soppressol\’articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n.548 e
non si applicano i criteri indicati all\’articolo 5, comma 16, del
decreto legislativo 16 luglio 2012,n. 109.7. A decorrere dall\’anno
2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i
seguentiimporti:a) importo destinato all\’assegnazione delle
borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi
di formazion e specifica, di cui all\’articolo3 del decreto-legge 30
maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro;b) importo destinato
all\’Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, di cui all\’articolo 35, comma 6 del decreto
legislativo25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro;c)
importo destinato alla Riqualificazione dell\’assistenza sanitaria e
attività libero-professionale, di cui all\’articolo 28, comma 8 della
legge 23 dicembre 1999,n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni
di euro,sono ripartiti annualmente all\’atto della ripartizione delle
somme spettanti alle Regioni e province autonome a titolo di fin
anziamento della quota indistinta delfabbisogno sanitario standard
regionale, secondo i criteri definiti nell\’ultima proposta di riparto
sulla quale è stata acquisita l\’Intesa della Conferenza permanenteper i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati
presi a riferimento. 8. A decorrere dall\’anno 2015 i riparti dei
seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi
criteri, condivisi nell\’ambito del Tavolo diconsultazione permanente
sulla sanità penitenziaria di cui all\’allegato A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e d approvati
dallaConferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano:a) importo destinato al
finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della
sanità penitenziaria, in applicazione dell\’articolo 7 del
decretolegislativo 22 giugno 1999, n.230, come modificato dall\’ 1,
comma 513 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di
euro;b) importo destinato al finanziamento delle funzioni
trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino
della medicina penitenziaria, di cuiall\’articolo 2, comma 283, lettera
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;c)
importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui
all\’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e
successive modificazioni9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano anche ai riparti per l\’anno 2014, qualora non perfezionati
alla data di entrata in vigore della presente legge.10. All\’articolo 25
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, dopo il
comma 1, il seguente comma: “1 ­ bis. Le Regioni e le Province autonome
diTrento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli
investimenti da effettuarsi nel proprio ambito territoriale, attraverso
la predisposizione di pianiannuali di investimento accompagnati da
un\’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità
economico ­ finanziaria complessiva, da attuarsi anche insede di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di
cui al comma 2 del presente articolo”.11. Per l\’avvio della
implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle
prestazioni erogate nell\’ambito dell\’assistenza primaria di cui
all\’articolo 5,commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute per gli anni
2014-2016 di cui all\’intesa sottoscritto in data 10 luglio 2014 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano, è
autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l\’anno 2015, nello stato
di previsione del Ministero della salute.12. Ferme restando le
competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti
complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia,
conAccordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le
rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili
sanitari interessati, sono definiti i ruoli,le competenze, le relazioni
professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compiti,
funzioni ed obiettivi , delle professioni sanitarie
infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della
prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.
Dall\’attuazi one del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.13. All\’articolo 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente: “7-bis. L\’accertamento da parte della regionedel
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali
costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e
comporta la decadenzaautomatica dello stesso. “14. La verifica del
conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di
salute e assistenziali di cui all\’arti colo 3-bis , comma 7-bis, del
decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, costituisce adempimento ai fini dell\’accesso al
finanziamento integrati vo del servizio sanitario nazionale aifini e
per gli effetti dell\’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall\’articolo 15,
comma 24, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata
nell\’ambito del Comitato permanete per laverifica dell\’erogazione dei
LEA di cui all\’articolo 9 dell\’intesa Stato Regioni del 23 marzo
2005.15. La nomina a commissario ad acta, per la predisposizione,
l\’adozione o l\’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore
sanitario, effettuata ai sensidell\’articolo 2, commi 79, 83 e 84,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è
incompatibile con l\’a ffidamento o la prosecuzione diqualsiasi incarico
istituzionale, presso la Regione soggetta a commissariamento. Il
Commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e
comprovateprofessionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in
base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al
presente comma si applica alle nomineeffettuate, a qualunque titolo,
successivamente all\’entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente l\’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
ècosì modificato: a) al comma 79:- al terzo periodo le
parole “il presidente della regione” sono sostituite con “un”;-
al quarto periodo le parole “presidente quale” sono eliminate;b)
al secondo periodo del comma 83 le parole “il presidente della regione o
un altro soggetto” sono sostituite con “un”;c) al comma 84 le
parole “presidente della regione, nominato” sono soppresse e le parole
“ai sensi dei commi 79 o 83” sono sostituite dalle seguenti “,
aqualunque titolo nominato,”;d) il comma 84-bis è sostituito dal
seguente “84-bis In caso di impedimento del presidente della regione
nominato commissario ad acta, il Consiglio deiministri nomina un
commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e
quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di
impedimento.”.16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche
ai commissariamenti disposti ai sensi dell\’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.17. All\’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successivemodificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:a) dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: “I sub Commissari svolgono attività a supporto
dell\’azione del Commissario, e ssendo il loro mandatovincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al Commissario
con il mandato commissariale.” ;b) al quarto periodo dopo la
parole “commissario” inserire le parole “e dei subcommissari”.18.
All\’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 81
sono inseriti i seguenti commi:a) “81-bis Il Commissario ad acta,
a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai
sensi dell\’articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre2009, n. 191,
riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di
rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori
generali, propone, conprovvedimento motivato, la decadenza degli
stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio
sanitario regionale, in applicazione dell\’articolo 3-bis, comma 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.”;b) “81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si
applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell\’articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni.”.19. All\’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge
27 dicembre 2006, n.296, all\’ultimo periodo le parole: “Il Mi nistero
della salute, di concerto con il Ministerodell\’economia e delle
finanze”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della salute,
anche avvalendosi del supporto te cnico-operativo dell\’Agenzia
nazionaleper i servizi sanitari, di concerto con il Ministero
dell\’economia e delle finanze”.20. All\’articolo 3-ter, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ” Il
collegiosindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri,
di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal
Ministro dell\’economia e dellefinanze e uno dal Ministro della
salute.”.21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi
sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati standard di
qualificazione professionale, sonodefiniti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanenteper i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal
Ministrodell\’economia e delle finanze, quanto previsto dall\’articolo
10, comma 19, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111. Fino all\’adozione del
predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa
vigente.22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di
riordino degli IstitutiZooprofilattici Sperimentali di cui all\’articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre
mesi dall\’entrata in vigore delle presente legge. 23. In caso di mancato
rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute
provvede alla nomina del commissario dell\’Istituto Zooprofil
atticoSperimentale.24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23,
svolge le funzioni previste dall\’articolo 11, commi 2 e 5 , del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nellemore dell\’emanazione dei
provvedimenti regionali di cui al comma 22.25. Le regioni e le province
autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi dall\’entrata in vigoredelle
leggi regionali di cui all\’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.26. In sede di prima applicazione
delle citate leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di
cui al comma 25, si applicano le disposizioni di cui ai commi23 e
24.27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23, si applica lo
stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale ,
ai sensi dell\’articolo 11,comma 9, del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106.28. All\’articolo 7-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:a) “4-bis. L\’articolazione delle aree
dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2
rappresenta il livello di organizzazione che le regioniassicurano per
garantire l\’esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di
assistenza, nonché l\’osservanza degli obblighi comunitari.”;b)
“4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle
lettere b), d), e) ed f) del comma 2 siano dotate di personale
adeguato, per numero equalifica, a garantire le finalità di cui al
comma 4 bis, nonché l\’adempimento degli obblighi comunitari in materia
di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e
successive modificazioni.”;c) “4-quater. Le strutture
organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali
strutture complesse.”All\’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma in materia di personale, si provvede nel rispetto dei
vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e,per le regioni
sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in
materia da detti piani nonché dei vigenti parametri standard per la
definizione dellestrutture complesse e semplici.29. Al quinto periodo
dell\’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e
successive modificazioni, sostituire le parole “del secondo anno
successivoa quello in corso,” con le parole “dell\’anno successivo a
quello di verifica,”.30. All\’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 sono apportate le seguenti modifiche:1. al comma 3
le parole “degli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite con le parole
“degli anni dal 2013 al 2020”;2. il comma 3-bis è
sostituito dal seguente: “3-bis Alla verifica dell\’effettivo
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con
lemodalità previste dall\’articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato
l\’effettivo conseguimento di taliobiettivi. In caso contrario, per gli
anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia
raggiunto l\’equilibrio economico ed abbia attuato, neglianni dal 2015
al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino
al totale conseguimento nell\’anno 2020 degli obiettivi previsti
all\’articolo 2,commi 71 e 72, della legge 191/2009.”.31. All\’articolo
11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
leparole da ” Entro il 30 giugno 2013″ fino a ” prontuario farmaceutico
nazionale” sono sostituite dalle seguenti: ” Entro il 31 dicembre 2015
l\’AIFA, sulla base dellevalutazioni della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una
revisione straordinaria del Prontuario farmaceuticonazionale sulla base
del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche
dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogen ee”.32. Con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e diBolzano, sono definite le modalità per
l\’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
una rete di co municazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che
consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni
riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il
medesimo decreto sono determinati, nell\’ambito del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di
interscambio dei dati del sistema informativo asupporto della rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza.33. In attuazione delle
disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE, e per promuovere il
razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio
costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell\’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S) e dell\’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), pergli aspetti di relativa competenza, al
fine di garantire l\’azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e
delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionaleper il
governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell\’unitarietà del
sistema, della sicurezza nell\’uso della tecnologia e della salute dei
cittadini, con propriodecreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, a:a) definire, attraverso l\’istituzione
di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell\’
Age.Na.S e dell\’AIFA, s entiti i rappresentanti dei pazienti,dei
cittadini e dell\’industria, anche alla luce delle indicazioni del Piano
sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;b)
individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti
indispensabili, per l\’acquisizione dei dispositivi me dici a livello
nazionale, regionale,intra – regionale o aziendale, e a indicare gli
elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie
omogenee e per l \’individuazione dei prezzi diriferimento;c)
istituire, una rete nazionale coordinata dall\’Age.Na.S. di
collaborazione tra regioni per la definizione e per l\’utilizzo di
strumenti per il governo deidispositivi medici e per Health Technology
Assessment (HTA), denominato ” Programma Nazionale di HTA dei
dispositivi medici”.34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei
pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali
innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica,l\’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) predispone, a supporto del Ministero della salute e
delle regioni, valutazioni di Healt h Technology Assessment (HTA)
voltea caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in
grado di garantire l\’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse
disponibili. La funzione di cui alprimo periodo si inserisce
nell\’ambito delle attività previste ai fini dell\’attuazione della
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo attraverso il
NetworkPermanente per l\’Health Technology Assessment (HTA Network),
anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli
obiettivi previsti dallamedesima direttiva, a supporto della Cabina di
regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del
Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionalidi Health
Technology Assessment (HTA) sui medicinali forniscono informazioni
trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali,
sull\’efficaciacomparativa dei medicinali e sulle successive ricadute
in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima
dell\’immissione in commercio, durante lacommercializzazione e l\’intero
ciclo di vita del medicinale.Agli esiti di quanto previsto dal presente
comma, l\’AIFA, in collaborazione con le regioni , coordina
levalutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente
sviluppati, al fine di garantire l\’accesso e l\’uso appropriato ai
medicinali. Tali valutazioni, ancheintegrate con i dati di utilizzo e
di spesa dell\’Osservatorio nazionale sull\’impiego dei medicinali, nonché
di quelli raccolt i attraverso i registri di monitoraggio AIFA,sono
utilizzate nell\’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di
prezzo o di rimborsabilità dei medicinali.L\’ AIFA provvede agli
adempimenti di cui al presentecomma nell\’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .Le
regioni, senza nuovi o maggiori oneri si dotano,compatibilmente e nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, di un presidio di Health Technology Assessment
(HTA)a supporto della valutazione HTA.



Art. 40
(Piano risanamento Molise)1.
In relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria
determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione
nell\’ambito dellaordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche
al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa
comunitaria, è autorizzata per l\’anno2015 la spesa fino ad un massimo
di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente
alla sottoscrizione dello specifico Accordo Stato-Regioni concernente
l\’Intervento straordinario per l\’emergenza economico finanziaria del
Servizio sanitario della regione Molise e ri assetto gestione del
Servizio sanitarioregionale.2. L\’erogazione della somma di cui al
comma 1 è condizionata all\’effettiva attuazione del predetto Accordo la
cui verifica è demandata in sede congiunta alComitato permanente per
l\’erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli
articoli 9 e 12 dell\’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.



Art. 41
(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario
dichiarato inidoneo alla mansione specifica)1. Ai fini di efficientare
l\’utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e
procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del
predettopersonale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale, l\’articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, è sostituito dal seguente:”88. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è
stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la
permanenza delle c ondizioni psico-fisiche del personalesanitario
dipendente degli enti di cui all\’articolo 19, comma 2, lettere c) e d)
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla
mansionespecifica, di cui all\’articolo 42 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche
in via permanente, allo svolgimentodelle mansioni del proprio profilo
professionale, ma idoneo a proficuo lavoro,
ai sensi dell\’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del
20 settembre2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai
provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata
a cura delle Unità Operative Medico-legali dell\’INPS competenti per
domicilio dell\’Azienda o dell\’Istituto con eventuale sussidiarietà in
ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente,
previarichiesta, di essere sottoposto a verifica presso l\’ Unità
Operativa Medico-legale INPS competente per la sua residenza. Le Unità
Operative Medico-legali dell\’INPSper l\’attività di verifica
straordinaria di cui alla presente legge possono avvalersi, sulla base
di specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di risorse umane
estrumentali degli enti di cui all\’articolo 19, comma 2, lettere c) e
d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Entro il 31 gennaio
2015 ciascuno degli enti dicui al presente comma trasmette all\’ Unità
Operativa Medico-legale dell\’INPS competente per domicilio dell\’Azienda o
dell\’Istituto, l\’elenco dei dipendenti per iquali sono stati adottati i
provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato dalla
relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore.
Lemodalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli
accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle re lative
attività, sono stabiliti dall\’INPS.In caso di mancata presentazione a
visita del dipendente, senza giustificare la ragione dell\’assenza, si
procede ai sensi dei CCNL vigenti. L\’INPS comunica al datoredi lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun
dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al
datore di lavoro,
il qualeprocede alla notifica della relazione medico legale al
dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso
giudiziario nei termini previsti dall\’articolo42, comma 3, della legge
n. 326 del 2003. Il personale che dovesse risultare, sulla base della
predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento dellemansioni
del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni
dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette
mansioni, nell\’ambitodella medesima ASL di appartenenza, dando priorità
alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi,
non fosse possibile ricollocare il personalenelle mansioni del proprio
profilo professionale nell\’ambito della medesima ASL di appartenenza o
del medesimo Istituto di appartenenza, si procede seguendo levigenti
disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica
straordinaria di cui al presente comma, da completarsi entro il 31
dicembre 2015, non devecomportare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.”.



Art. 42
(Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle
regioni agli enti del SSN)1. All\’articolo 3, comma 7, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64 è aggiunto infine il seguenteperiodo: “A decorrere
dall\’anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95%
e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario
regionaleentro il 31 marzo dell\’anno successivo.”



Art. 43
(Razionalizzazione delle società
partecipate locali)1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e
di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete
di rilevanza economica, all\’articolo 3 -bisdel decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma
1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto
dall\’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli
enti localinon aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1 marzo
2015 oppure entro sessanta giorni dall\’istituzione o designazione
dell\’ente di governo dell\’a mbitoterritoriale ottimale ai sensi del
comma 2, articolo 13, decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,il
Presidente della regione esercita, previa diffida all\’ente locale ad
adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli
enti di governo di cui alcomma 1 devono effettuare la relazione
prescritta dall\’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre
2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei
competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori
deliberazioni, preventiveo successive, da parte degli organi degli enti
locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto
della sussistenza dei requisiti previstidall\’ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e ne motiva no le ragioni con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza,
dieconomicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la
realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del
soggetto affidatario, la relazionedeve comprendere un piano economico
finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche
la proiezione, per il periodo di durata dell\’affidamento,dei costi e
dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la spec
ificazione, nell\’ipotesi di affidamento in house, dell\’assetto
economico-patrimonialedella società, del capitale proprio investito e
dell\’ammontare dell\’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
econo mico-finanziario dovrà essere asseveratoda un istituto di credito
o da società di servizi costituite dall\’istituto di credito stesso ed
iscritte nell\’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell\’articolo106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
da una società di revis ione ai sensi dell\’articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966. Nel caso diaffidamento in house, gli enti
locali proprietari procedono, contestualmente all\’affidamento, ad
accantonare pro quota nel pr imo bilancio utile, e successivamenteogni
triennio, una somma pari all\’impegno finanziario corrispondente al
capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bi lancio
consolidato con ilsoggetto affidatario in house.”;2) dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:”2-bis. L\’operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di
operazioni societarie effettuate con proceduretrasparenti, comprese
fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri
qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi
fino allescadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata
del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri
qualitativi e la permanenza dellecondizioni di equilibrio
economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro
rideterminazione, anche tramite l\’aggiornamento del termine discadenza
di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi
dell\’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successivemodificazioni, effettuata dall\’Autorità di regolazione
competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al prog
ramma degli interventi definito a livellodi ambito territoriale
ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.”;3)
il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi i finanziamenti
già assegnati anche con risorse derivanti da fondi e uropei, i
finanziamenti a qualsiasi titoloconcessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell\’articolo 119, quinto comma, della Costituzione
relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanzaeconomica, sono
attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali
ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse sianoaggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento
approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono
prioritariamente assegnate ai gestoriselezionati tramite procedura di
gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l\’Autorità di regolazione
competente, o l\’ente di governo dell\’ambito nei settori in cui
l\’Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l\’efficienza
gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri
stabiliti dall\’Autorità stessa odall\’ente di governo dell\’ambito,
ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione
societaria.”;4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:”4-bis. Le
spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di
partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti
dalla dismissione totaleo parziale, anche a seguito di quotazione, di
partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122, e
i predetti proventi, sono esclusi dai vincolidel patto di stabilità
interno”;5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:”6-bis. Le
disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese
quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a
rete di rilevanzaeconomica si intendono riferite, salvo deroghe
espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di u n\’Autoritàindipendente”.



Titolo V Contrasto all\’evasione e misure aggiuntive



Art. 44
(Contrasto all\’evasione e altre
misure)1. All\’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole “11 per cento” sono sostituite con le parole “20
per cento”.2. I redditi cui si applica l\’articolo 3, comma 2, lettere
a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, concorrono alla
formazione della base imponibile dell\’imposta prevista dal citato
articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in
baseal rapporto tra l\’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e
l\’aliquota stabilita dal comma 1.3. All\’articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole “11 per cento”
sono sostituite con le parole “17 per cento”.4. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d\’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014. In deroga all\’articolo 3 dello Statutodel
contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, l\’imposta
complessivamente dovuta per il periodo d\’imposta in corso al 31 dicembre
2014 è determinatacon l\’aliquota di cui al comma 1 e la base
imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48
per cento della differenza tra le erogazionieffettuate nel corso del
2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive
posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei
contributiversati nel corso del 2014.5. La disposizione di cui al
comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.6.
Al comma 2 dell\’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono
apportate leseguenti modificazioni:a) al primo periodo, le parole: “1
gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”;b) al
secondo periodo, le parole “30 giugno 2014” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2015”;c) al terzo periodo, le parole “30 giugno
2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.7. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:a) all\’articolo 17, sesto comma:1) nella
lettera a), dopo le parole “a) alle prestazioni di servizi”, sono
inserite le seguenti: “, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter),”;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: “a-ter) prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative adedifici”; 3) dopo la lettera d) sono
aggiunte le seguenti: “d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di
gas a effetto serra definite all\’articolo 3 della direttiva
2003/87/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003,
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità,trasferibili a norma dell\’articolo 12
della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE
recepita con decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30; d-ter) ai
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori
per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati
relativi al gas e all\’energiaelettrica; d-quater) alle cessioni di gas e
di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi
dell\’articolo 7 bis, comma 3, lettera a).”;b) dopo l\’articolo 17-bis è
inserito il seguente:”Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti
di enti pubblici1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché
dotati di personalità giuridica, degli entipubblici territoriali e dei
consorzi tra essi costituiti ai sensi dell\’articolo 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, delle camere di commercio, industria, artigianato
eagricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie
locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico,degli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i
suddetti cessionari o committenti no n sono debitori d\’imposta ai sensi
delledisposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l\’imposta è
in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e term ini fissati
con decreto del Ministrodell\’economia e delle finanze.”;c)
all\’articolo 30, secondo comma, nella lettera a) sono aggiunte in fine
le seguenti parole: “nonché a norma dell\’articolo 17-ter”.8. Le
disposizioni di cui al comma 7, lettera a), n. 3 sono applicabili per un
periodo di quattro anni.9. L\’efficacia delle disposizioni di cui al
comma 7, lettera b) è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell\’Unione europea, di una misura di deroga ai sensidell\’articolo 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006″. In
caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con
provvedimentodel Direttore dell\’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da
adottare entro il 30 giugno 2015 l\’aliquota dell\’accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonchél\’aliquota dell\’accisa sul gasolio
usato come carburante, di cui all\’allegato 1 del Testo Unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzionee sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni,
sono aumentatein misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è
efficace dalla data di pubblicazionesul sito Internet dell\’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.10. Nei confronti degli enti pubblici
cessionari o committenti di cui al comma 7, lettera b) che omettono o
ritardano il versamento dell\’imposta sul valore aggiunto,si applicano
le sanzioni di cui all\’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 e le somme dovute sono riscosse mediante l\’atto di recupero
di cuiall\’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l\’amministrazione fiscale, anche in
termini preventivi rispetto allescadenze fiscali, finalizzate a
semplificare gli adempimenti, stimolare l\’assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l\’ emersione spontanea delle basi
imponibili,l\’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l\’utilizzo
delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,gli elementi e le
informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente,
acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o
compensi, airedditi, al volume d\’affari e al valore della produzione, a
lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai
crediti d\’imposta, anche qualora glistessi non risultino spettanti. Il
contribuente può segnalare all\’Agenzia delle entrate eventuali elementi,
fatti e circostan ze dalla stessa non conosciuti.12. Per le medesime
finalità di cui al comma 11 l\’Agenzia delle entrate mette, altresì, a
disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e
leinformazioni utili a quest\’ultimo per una valutazione in ordine ai
ricavi, compensi, redditi, volume d\’affari, valore della produzione e
relativi alla stima dei predettielementi, anche in relazione ai beni
acquisiti o posseduti. 13. Con provvedimento del direttore dell\’Agenzia
delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le
informa zioni di cui ai commi 11 e 12 sonomessi a disposizione del
contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in
particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da
fornire alcontribuente e le modalità di comunicazione tra quest\’ultimo e
l\’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l\’utilizzo
delle nuove tecnologie, i livelli diassistenza ed i rimedi per la
rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali
errori commessi.14. Per realizzare le finalità di cui ai commi 11, 12 e
13, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all\’articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
dopo le parole: “Salva l\’applicazione delle sanzioni”, sono aggiuntele
seguenti: “e ferma restando l\’applicazione dell\’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,”;b) all\’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti
modificazioni:1) al comma 1:1.1 dopo la lettera a), è inserita la
seguente: “a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quandonon è
prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall\’omissione o
dall\’errore;”;1.2 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis)
ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all\’anno successivo a quello nel corso delquale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro due anni dall\’omissione o dall\’errore;
b-ter) ad un sesto delminimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene oltre il termine per lapresentazione della
dichiarazione relativa all\’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazioneperiodica, oltre due anni dall\’omissione o
dall\’errore;”;2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere, b-bis) e b-ter) si applicano ai
tributi amministrati dall\’Agenzia delleentrate.”; “1-ter. Ai fini
dell\’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i
tributi amministrati dall\’Agenzia delle entra te, non opera la
preclusionedi cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli
atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degliarticoli 36-bis e 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre1972, n.
633.”;c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:1) all\’articolo 5, comma 1, lettera c), le
parole “in caso di definizione agevolata di cui al comma 1 -bis)” sono
soppresse ed i commi da 1-bis) a 1-quinquies) sonoabrogati;2)
l\’articolo 5-bis è abrogato;3) all\’articolo 11, comma 1, lettera
b-bis), le parole “in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis)” sono eliminate ed il comma 1-bis) è abrogato;4) all\’articolo
15, il comma 2-bis è abrogato.15. Le disposizioni di cui agli articoli
5, commi da 1-bis) a 1-quinquies) e 11, comma 1-bis), del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vigenti alla data dientrata in
vigore del comma 14 del presente articolo, continuano ad applicarsi agli
inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta
sul valoreaggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31
dicembre 2015 e le disposizioni di cui all\’articolo 5 -bis) dello stesso
decreto continuano ad applicarsi aiprocessi verbali di constatazione
in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
consegnati entro la stessa data.16. L\’abrogazione delle disposizioni di
cui al comma 14, lettera c), numero 4), del presente articolo, opera
con riferimento agli atti definibili notificati dagli
ufficidell\’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016. 17.
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi
dell\’articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, ovvero, quando non è prevista dich iarazione periodica, nei casi di
regolarizzazione dell\’omissione odell\’errore:a) i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento di cui all\’articolo 25, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Pr esidente della Repubblica 29
settembre 1973,n. 602, relativi, rispettivamente, all\’attività di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti i n base alle dichiarazioni e di controlloformale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per
la correzione degli errori e omissioni incidenti sulla determinazione e
sulpagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali
dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell\’integrazione;b)
i termini per l\’accertamento di cui all\’articolo 43 del decreto del
Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto
del Presidente dellarepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, decorrono dalla
presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli
elementi oggetto dell\’integr azione;c) i termini di cui all\’articolo 76
del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
concernenti l\’imposta di registro, decorrono dalla
regolarizzazionespontanea degli errori od omissioni;d) i termini di
cui all\’articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla
regolarizzazionespontanea degli errori od omissioni.18. Al fine di
semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferiment
o all\’imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della
Repubblica22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti
modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all\’imposta sul
valore aggiunto dovuta per il 2015:a) all\’articolo 3, comma 1, le
parole da “I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l\’anno
solare” fino a “possono non comprendere tale dichiarazionein quella
unificata.” sono soppresse;b) all\’articolo 4, comma 1, le parole “Salvo
quanto previsto per la dichiarazione unificata dall\’articolo 3, comma
1, i” sono sostituite dalla seguente: “I”;c) all\’articolo 8, comma 1,
le parole “Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione
unificata, il contribuente pres enta, secondo le disposizioni di
cuiall\’articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre”, sono
sostituite dalle seguenti: “Il contribuente presenta, secondo le
disposizioni di cui all\’articolo 3, nel mese difebbraio”.d) l\’articolo
8-bis), concernente l\’obbligo di comunicazione dei dati relativi
all\’imposta sul valore aggiunto riferita all\’anno solare precedente, è
abrogato.19. Al comma 2-ter dell\’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, le parole: “31 dicembre2014” sono sostituite dalle seguenti: “30
giugno 2015”.20.In attesa del riordino della disciplina in materia di
giochi pubblici conseguente all\’attuazione della delega legislativa di
cui all\’artico lo 14 della legge 11 marzo2014, n. 23, per assicurare
parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione,
offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Statoe persone
che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la
conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia,
per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere
collegati al totalizzatore nazionale dell\’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonchè in considerazionedel fatto che, in tale secondo caso,
il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente
regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi deltitolare
dell\’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di
età e delle fascesociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:a)
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni, in materia di antiriciclaggio, ed in particolare le
disposizioni di cui Titolo II, Capo I,del predetto decreto, in materia
di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità
derivanti dall\’applicazione del decreto legislativo 30 giugno2003, n.
196, e successive modificazioni, in materia di protezione di dati
personali;b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel
palinsesto, anche complementare, reso disponibile sul sito ufficiale
dell\’Agenzia delle dogane e dei monopoli;c) è vietata la raccolta di
scommesse che consentono vincite superiori ad euro diecimila; d)
continua ad applicarsi l\’articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n.189;e) il proprietario dell\’immobile in cui ha sede
l\’esercizio o il punto di raccolta di cui all\’alinea, ovvero il titolare
dell\’esercizio o del punto di raccolta, qualoradiverso dal
proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l\’esistenza
dell\’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all\’autorità di
Pubblica sicurezza entrosette giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla
data nella quale l\’attività è avviata;f) continua ad applicarsi il
divieto di installazione di apparecchi di cui all\’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del re gio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
esuccessive modificazioni, e in ogni caso l\’Agenzia delle dogane e dei
monopoli non iscrive il titolare dell\’esercizio e del punto di raccolta
nell\’elenco di cuiall\’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancell
azione, ove già iscritto;g) l\’imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è
dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul
territorionazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero
di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L\’imposta si applica su di unimponibile forfettario coincidente con il
triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è
ubicato l\’eserci zio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati
nel totalizzatore nazionale per il periodo d\’imposta antecedente a
quello di riferimento, nonché con l\’aliquota massima stabilita
dall\’articolo 4, comma 1,lettera b), numero 3.1), del citato decreto
legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi d\’imposta decorrenti dal 1°
gennaio 2015 non opera conseguentemente ladisposizione di cui
all\’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;h) la
violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è
punita:1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila;2) quanto alla
lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquantamila a euro centomila;3) quanto alla lettera d), relativamente
alla violazione degli obblighi di cui all\’articolo 7, comma 5, del
decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni,dalla
legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 6 del predetto articolo 7, nonché con la chiusura
dell\’esercizio ovverodel punto vendita;4) quanto alla lettera d),
relativamente alla violazione degli obblighi di cui all\’articolo 7,
comma 8, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con
modificazioni,dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal
medesimo comma 8;5) quanto alla lettera e), con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro mille;6) quanto alla lettera f), con
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro millecinquecento per
ciascun apparecchio installato.21. A decorrere dal 1° aprile 2015, la
percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:a) la
percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli
apparecchi di cui all\’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio
decreto 18 gigno1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in
misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di
gioco è fissato nella misura del 17 per cento;b) la percentuale
destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di
cui all\’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto
n.773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all\’81 per cento e il
prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per
cento.22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte,
nell\’esercizio finanziario successivoa quello di realizzazione, nel
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all\’articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.23. Il titolare di un
qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui
all\’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931,
n.773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio
comunque idoneo a consentire l\’esercizio del gioco con vi ncite in
denaro, non collegati allarete statale di raccolta del gioco ovvero che
in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme
giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggettoal pagamento: a)
per ciascuno degli apparecchi di cui all\’articolo 110, comma 6, lettera
a), del predetto regio decreto n. 773 del 1931, de l prelievo unificato
previsto a legislazionevigente per tale tipologia di apparecchi su un
imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per
trecentosessantacinque giorni di presunta
operativitàdell\’apparecchio;b) per ciascun altro apparecchio,
dell\’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive modificazioni, in ragione di un\’aliquota diprelievo
del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro
1.500 per trecentosessantacinque giorni di p resunta operatività
dell\’apparecchio.24. In caso di prova documentale contraria,
l\’imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è
moltiplic ato per il numero effettivo di giornidi operatività
comprovata dell\’apparecchio.25. Per ciascun apparecchio di cui al comma
23, il titolare dell\’esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento
dell\’imposta ai sensi dei commi 23 e 24, allasanzione amministrativa
pecuniaria di euro ventimila. L\’apparecchio è in ogni caso soggetto a
confisca amministrativa e, qual ora di esso non sia consentito
l\’asportoda parte dell\’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della
Forza di Polizia che procede, il titolare dell\’esercizio è custode
dell\’apparecchio confiscato, conobbligo di procedere a sua cura e spese
alla distruzione dell\’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca,
nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e deimonopoli della
scheda madre dell\’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui
all\’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del
1931,ovvero dell\’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di
apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell\’esercizio è
soggetto alla sanzion eamministrativa pecuniaria di euro duecento per
ogni giorno di ritardo nella distruzione dell\’apparecchi o ovvero nella
consegna dei componenti di cui al secondoperiodo del presente
comma.26. All\’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, le parole “95 per cento”, sono sostituite
dalle seguenti: “22,26 per cento”e le parole “anche nell\’esercizio di
impresa,” sono soppresse. La disposizione del periodo precedente si
applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.27.
All\’articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole “4 per cento”sono sostituite dalle seguenti: “8 per cento”.28.
Il quarto comma dell\’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: “I
capitali percepiti in caso dimorte in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono
esenti dall\’imposta sul reddito delle persone fisiche.”.29. Il comma 28
si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio
2014.30. Al comma 373 dell\’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, l\’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L\’aiuto è concesso nei
limiti e alle condizionidel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all\’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d\’importanzaminore (de
minimis).”.31. All\’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,
l\’ultimo periodo è soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: “I veicoli di cui ai commi 1 e 2”,
sono sostituite dalle seguenti: “I veicoli di cui al comma 1”. 32.
All\’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le
parole “interventi complementari rispetto ai progr ammi cofinanziati
dai fondistrutturali” sono aggiunte le seguenti “e di investimento
(SIE)”.33. All\’articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole “il FEASR ed il FEAMP” sono aggiunte le seguenti
“ovvero da altre linee delbilancio comunitario”.34. All\’articolo 1,
comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente
periodo: “Alla messa in opera del sistema informatico di support o
alleattività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in
relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e
valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi
compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario e
con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle
propriedisponibilità, il Fondo di Rotazione della Legge 16 aprile 1987,
n. 183.”.35. Al fine di accelerare e semplificare l\’iter dei pagamenti
riguardanti gli interventi cofinanziati dall\’Unione europea a tit
olarità delle Amministrazioni centralidello Stato, nonché gli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, a titolarità
delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo
dirotazione di cui all\’articolo 5 della legge n. 183/1987 provvede alle
erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti in terventi, anche
mediante versamenti nelleapposite contabilità speciali istituite presso
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi.36.
All\’articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Gli oneri rel ativi alla
quota di cofinanziamentonazionale pubblica dei programmi dell\’obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013
del 1 7 dicembre 2013, di cui laRepubblica italiana è partner
ufficiale, dei programmi dello Strumento Europeo di vicinato di cui al
Regolamento UE n. 232/2014 dell\’11 marzo 2014, con Autoritàdi gestione
italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione ­ IPA II,
di cui al Regolamento (UE) n. 231/2014 dell\’11 marzo 2014, con Autorità
digestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui
all\’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25%
dell a spesa pubblica prevista dalpiano finanziario di ciascun
programma.”.37. In attuazione dell\’Accordo di Partenariato 2014-2020
con l\’Unione Europea, le funzioni di Autorità di audit dei programmi
operativi nazionali (PON),cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020,
sono svolte dal Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici ­ UVER Unità di verifica o dalMinistero
dell\’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato ­ IGRUE, ovvero da Autorità di audit individuate presso le
stesseAmministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove
siano soddisfatte le condizioni di cui all\’articolo 123 Regolamento (UE)
n. 1303 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013.38. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l\’autorizzazione di spesa di cui
all\’articolo 1, comma 13, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere
sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183 è incrementata di ulteriori 90 milioni di europer il
triennio 2015-2017.39. Per effetto di quanto disposto dal comma
precedente, l\’autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione dellalegge n. 183/1987, è
pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, ripartiti come segue: 3
milioni di euro per l\’anno 2014, 23 milioni di euro per l\’anno 2015,
60milioni di euro per l\’anno 2016, 94 milioni di euro per l\’anno
2017.40. Ai fini dell\’applicazione delle disposizioni dell\’articolo
110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
more della emanazione del decreto ministeriale di cui all\’articolo
168-bis del medesimo testo unico, l\’individuazionedei regimi fiscali
privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell\’economia e
delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato
scambiodi informazioni.



Art. 45
(Ulteriori misure di copertura)1.
L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 50, comma 6, del
decreto-legge n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, relativa alFondo destinato alla concessione di
benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti è ridotta di 1.930
milioni di euro in termini di saldo netto da finanziaree di fabbisogno
e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l\’anno
2015, di 4.680 milioni di euro per l\’anno 2016, di 4.135 milioni di
euro perl\’anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall\’anno
2018.2. L\’autorizzazione di spesa di cui all\’articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione
della pressione fiscale èridotta di 331,533 milioni di euro per l\’anno
2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall\’anno 2016. 3. Fermo
restando quanto previsto dall\’articolo 18 e fatti salvi i provvedimenti
normativi di cui al comma 4:a) l\’aliquota Iva del 10 per cento è
incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
di ulteriori un punto percentuale dal 1° gennaio 2017;b) l\’aliquota Iva
del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere
dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio
2017 edi ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;c) a
decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore
dell\’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l\’aliquota dell\’accisa sulla
benzina e sulla benzinacon piombo, nonché l\’aliquota dell\’accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all\’allegato 1 del Testo Unico
delle disp osizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con
il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successivemodificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare
maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l\’anno
2018 e ciascuno degli annisuccessivi; il provvedimento è efficace dalla
data di pubblicazione sul sito Internet dell\’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.4. Le misure di cui al comma 3 non sono adottate o sono
adottate per importi inferiori a quelli indicati nei medesimi commi ove,
siano approvati provvedimentinormativi che assicurino, in tutto o in
parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori
entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi
dirazionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.5. Il Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all\’attualizzazione di contributi
pluriennali, dicui all\’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successivemodificazioni, è ridotto di 35 milioni di
euro per il 2015.6. All\’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni le parole
“383 milioni di euro adecorrere dal 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di
euro a decorrere dall\’anno 2015”. IlFondo di cui all\’articolo 1, comma
3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è ridotto di 150
milioni di euro annui a decorrere dall\’anno 2015.7. Con effetto
dall\’anno 2015 è disposto il versamento all\’entrata del bilancio dello
Stato, da parte dell\’Inps, di 20.000.000 euro per l\’anno 2015 e
di120.000.000 euro a decorrere dall\’anno 2016 a valere sulle risorse
derivanti dall\’aumento contributivo di cui all\’articolo 25 della legge
21 dicembre1978, n. 845, a decorrere dall\’anno 2015; tali risorse
gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la
formazione continua.



Art. 46
(Fondi speciali e tabelle)1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all\’articolo 11,
comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
finanziamento dei provvedimentilegislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicatenelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in contocapitale.2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017
in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazioneè
rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell\’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella
Tabella C allegata allapresente legge.3. Gli importi delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto
capitale,con le relative aggregazioni per programma e per missione e
con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle
riduzioni e delle rimodulazioni, aisensi dell\’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella
Tabella E allegata alla presente legge. 4. Gli importi delle riduzioni,
per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che
dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni
perprogramma e per missione, ai sensi dell\’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella
Tabella D allegata alla presentelegge.5. A valere sulle autorizzazioni
di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell\’articolo 30, comma 2, della legge 31dicembre
2009, n. 196, possono assumere impegni nell\’anno 2015, a carico di
esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabi lità indicati per
ciascuna disposizionelegislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.6. Per l\’esercizio finanziario
2015, in attuazione dell\’autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3
dell\’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessaa seguito
dell\’approvazione, con risoluzione, dell\’apposita Relazione al
Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti , le riduzioni di
entrata e le nuovefinalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale
di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura,
ai sensi dell\’articolo 11, comma 6, dellalegge 31 dicembre 2009, n.
196, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il
prospetto allegato alla presente legge.7. Per gli esercizi finanziari
2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuovefinalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente è assicurata, ai sensi dell\’articolo 11, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, secondoil prospetto allegato alla presente
legge.



Art. 47
(Entrata in vigore)1. La
presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2015.

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