venerdì, Aprile 19, 2024
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LEGGE PINTO: Mef condannato per irragionevole durata del processo

Di
particolare interesse il decreto n.625/2016 depositato in data 14 aprile 2016,
emesso dalla sez. III Civile-Volontaria giurisdizione della Corte di Appello di
Perugia presieduta dal Dott. Silvio Magrini Alunno che ha condannato il
Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione del danno non
patrimoniale, quale conseguenza della durata irragionevole del processo.

Nel
caso di specie i ricorrenti, difesi dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di
Roma
avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno, sulla base
dell’art.2 L.n.24 marzo 2001 n.89 ( c.d. legge Pinto), per violazione del
giusto processo mai concluso innanzi al TAR del Lazio-Roma per “la condanna
al riconoscimento e corresponsione della indennità di pubblica sicurezza in
favore dei dipendenti civili del convenuto Ministero degli Interni
”,i ricorrenti lamentavano “la sussistenza della violazione del termine
ragionevole previsto dall’art.3 della L.n.89/2001”, non avendo la Sezione del
Tar Lazio competente adottato alcun provvedimento ,né di tipo collegiale
nè monocratico in riferimento al ricorso incardinato presso il Tribunale
Amministrativo del Lazio- Roma.

Nel caso di specie, i giudici della
Corte di Appello hanno ritenuto che “dalla documentazione assunta e dagli
atti acquisiti della parte si evince che il ricorso dinnanzi al TAR del Lazio
risultava depositato
in data 29/2/2000; il TAR emetteva decreto di
perenzione in data 6/7/2012
, e che dunque il giudizio, così come sopra
evidenziato ha avuto una durata di anni 12 e mesi 5,a fronte di
una
durata ragionevole di anni 3 anni, superando di 7 anni tale termine
ragionevole
. Per tali motivi la Corte, nel condannare a risarcire il danno
non patrimoniale il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la somma di
euro 3500,00 oltre al rimborso delle spese legali, a favore di ciascuno dei
ricorrenti, ha aderito all’orientamento recente della sentenza n.2261/2016
Suprema Corte di Cassazione
, secondo cui il criterio di liquidazione del
danno deve essere pari ad euro 500 per ciascun anno di ritardo, tenendo conto
anche della intervenuta perenzione del giudizio amministrativo.


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