mercoledì, Aprile 24, 2024
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LOCAZIONE: La possibile sanatoria in mancanza di “Ape”

Sono
un commerciante. Il 13 dicembre 2013 ho sottoscritto un contratto di locazione
per un immobile ove esercitare l’attività. Il proprietario del locale non
forniva certificazione Ape (attestato di prestazione energetica), né veniva
inserita nel contratto la clausola in base alla quale il conduttore dichiara di
avere preso visione di tale documento.

A
giudicare dall’articolo 6 del Dl 63/2013, il contratto potrebbe considerarsi
nullo. Adesso, a distanza di poco più di due anni, sto per sottoscrivere un
contratto di cessione di ramo d’azienda con un altro commerciante, che prevede
la cessione del contratto di locazione. Il commercialista e il notaio mi hanno
bloccato, dicendo che occorre, appunto, sanare prima di cedere. Con il Dl 145
del 23 dicembre 2013 (poi convertito in legge 9/2014), la norma è stata
corretta, per cui si può sanare con il pagamento di una sanzione regolarizzando
il tutto. Come si accede alla sanatoria? La sanzione (ex Dl 63/2013) a carico
del locatario è conseguente a un accertamento? Chi lo esegue?

R. I.– SIENA

R I S P O S T A

Nel caso
descritto – pur nella confusione del quadro normativo – si ritiene che sia
possibile rivolgersi all’ufficio del registro dove è stato registrato il
contratto di locazione (o a un altro ufficio locale dell’agenzia delle Entrate).
Infatti, salvo esame della fattispecie in concreto (a prescindere dalla
legittimità del comportamento del notaio), nel dicembre 2013 – data di stipula
del contratto di locazione – la mancata allegazione dell’Ape al contratto
poteva comportarne addirittura la nullità (si veda l’articolo 6, comma 3-bis,
del Dlgs 192/2005, non più vigente). Sul tema specifico, l’articolo 1, comma 8,
del Dl 145/2013 ha però stabilito che, “su richiesta di almeno una delle parti
o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3
dell’articolo 6 del decreto legislativo n.192 del 2005 si applica altresì ai
richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente
prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6
commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la
nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in
giudicato”.

In
proposito, il punto 25 della circolare dell’agenzia delle Entrate n.31/E del 30
dicembre 2014, ha
poi chiarito che si individua “…nel ministero dello Sviluppo economico
l’amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n.689, nei casi di violazioni relative alle disposizioni in
materia di attestato di prestazione energetica. Il pagamento della sanzione non
esenta comunque dall’obbligo di presentare l’attestato in caso di omessa
dichiarazione o allegazione dello stesso, al citato ministero”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11
APRILE 2016

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