venerdì, Aprile 19, 2024
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MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE: Chi passa al privato perde i bonus “di confine”

        




Sono nato il 1° novembre 1958, ho
iniziato a lavorare il 1° febbraio 1974. Al 31 ottobre 2012 ho maturato 1880
settimane. Andrò in pensione anticipata il 1° dicembre 2019. Ho prestato
servizio di frontiera, dal 16 agosto 1980 al 31 maggio 1985, nel Corpo della
Guardia di finanza.

Le maggiorazioni riconosciute ai
dipendenti pubblici per i servizi di confine sono riconosciute anche a coloro che
poi sono passati al settore privato, e che andranno, quindi, in pensione come
dipendenti privati?

F.F. – VERONA

R I S P O S T A


La risposta
è negativa, in quanto le supervalutazioni previste dal Dpr 1092/1973 (tra le
quali quella prevista dall’articolo 21, relativa al servizio prestato ai
confini di terra), che determinano un aumento virtuale dell’anzianità di
servizio ai fini della pensione ex gestione Inpdap, non sono ricomprese tra i
servizi riconosciuti all’atto della costituzione della posizione assicurativa
Inps, da effettuare nei confronti dei dipendenti pubblici che si dimettono dal
servizio senza avere acquisito il diritto a pensione. Infatti, per espressa
previsione normativa, possono essere trasferiti esclusivamente i contributi
relativi al periodo di servizio effettivamente prestato. Ai sensi dell’articolo
124 del Dpr 1093/1973, qualora il dipendente civile, o il militare in servizio
permanente o continuativo, cessi dal servizio senza avere acquisito il diritto
a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo
alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, per il periodo di servizio prestato.

DAL SOLE 24 ORE DEL 28 GENNAIO 2013


 

P.S.: A titolo personale, è mia
intenzione dissentire dalle conclusioni della risposta fornita al lettore. Ciò,
in considerazione che, per esperienza personale direttamente vissuta, mi consta
una disciplina normativa diversa, almeno nella sua interpretazione, anche a
causa e per effetto di una Sentenza – e non è la sola – passata in giudicato,
emessa dal Tribunale di Bari e concernente una fattispecie del tutto analoga
(riconoscimento di maggiorazioni contributive per disposizioni regolamentari
vigenti nella Pubblica amministrazione che, devono essere analogamente riconosciute
dalla Previdenza privata).

Riporto
integrale della sentenza:



 

REPUBBLICA
ITALIANA

IN
NOME DEL POPÓLO ITALIANO

TRIBUNALE
DI BARI


 

in composizione monocratica, in
funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE

MNERVINI, all\’udienza del
29.4.2011 ha pronunciato la seguente


 

SENTENZA

con la lettura della motivazione
e del dispositivo ai sensi dell\’art. 281 sexies c.p.c. nella causa in materia di
previdenza in primo grado iscritta al n. 12640 dell\’armo 2008 RG

TRA FALCONE GIOVANNI,
Aw. FATONE S. e M.

ricorrente

INPS

resistente

conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO


 

Con ricorso depositato nell\’anno
2008 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti

dell\’Inps: il riconoscimento del
diritto a conseguiré, in applicazione dei benefici di cui alia 1. n.

284/1977, la pensione di
anzianitá, avendo maturato 40 anni e 31 settimane lavorative nonché il

superbonus di cui alla legge
Maroni; la condanna dello stesso ente previdenziale a corrispondere la

pensione di anzianitá a decorrere
dal 1.10.2007 nonché ü super bonus previsto dalla legge Maroni dal 17.12.2004
al 30.9.2007 oltre alle spese legali.

Instaurato ritualmente il
contraddittorio, l\’Inps non si costituiva.

Ricostruito il fascicolo
d\’ufficio, all\’odierna udienza, la parte istante chiedeva la condanna dell\’Inps
al pagamento del super bonus rivendicato in ricorso in via generica.

La causa veniva discussa ed il
giudice decideva come da sentenza della quale veniva data lettura.


 

MOTIVI
DELLA DECISIONE


 

La domanda é fondata e va
pertanto accolta per quanto di ragione.

. 1. Va dichiarata la contumacia
dell\’Inps che benché ritualmente evocato non si é costituito

in giudizio.

2.La parte istante ha chiesto
anzitutto di accertare il diritto a conseguire la pensione di

anzianità a decorrere dal 1
ottobre 2007, facendo applicazione del beneficio di cui alia legge n.

284/1977.


Risulta ex actis (estratto
contributivo Inps) che:

a) l\’istante ha lavorato
nell\’anno 1971 e fino al 31.8.1972 per 35 settimane lavorative;

b) dall\’l.10.1972 fino al
31.8.1999 quale militare di carriera nella Guardia di Finanza,

totalizzando un anzianità di
servizio di anni 31 e di mesi 11, facendo applicazione del beneficio

di cui all\’art. 3 comma 5 1 n.
284/1977 (cfr. decreto del 5.11.2002 Reparto Técnico Logistico

Amministrativo Puglia della
Guardia di finanza);

c) dal 1.9.1999 al 30.9.2007 ha
lavorato quel dipendente della Banca popolare di Bari.

Ciò posto, va chiarito che il
periodo di servizio svolto dall\’istante presso la G. di F., va valutato sul

piano contributivo per anni 31 ed
11 mesi.

Tale periodo contributivo é la
risultante dell\’applicazione al periodo di servizio militare effettivo

dell\’incremento di 1/5 previsto
dall\’art. 3 comma 5 1. n. 284/1977 secondo cui”  ai della liquidazione e riliquidazione dellepensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio
di istituto o di  quelle indennità  da essa assorbite per effetto della legge 22
dicembre 1969, n. 967, é computato con l’aumento di un quinto”.

Trattasi di norma pacificamente
applicabile in specie, non ravvisandosi alcun impedimento normativo di sorta.

In particolare, é privo di pregio
l\’assunto espresso dall\’ente previdenziale nella nota del 1.2.2008

secondo cui l\’incremento ex art.
3 ridetto sarebbe utilizzabile solo nell\’ambito della pubblica

amministrazione.

Invero, l\’unica condizione posta
dal legislatore perché l\’ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto
previsto dal comma 3 1. n. 284/1977 é l\’avere svolto un servizio in condizioni
di impiego

operativo, vale a dire in
servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per

servizio di istituto (in specie
percepita come si ricava dal decreto del 5.11.2002 Reparto Tecnico

Logistico Amministrativo Puglia
della Guardia di finanza), mentre non si richiede che la pensione poi  fruita dagli interessati appartenga al settore
pubblico.

L\’aumento del quinto rappresenta
infatti un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status

previdenziale dell\’interessato, e
che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla
cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, il ridetto art. 3, in
proposito, parla di aumento che spetta “…Ai fini della liquidazione e
riliquidazione delle pensioni..”,
intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità
del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto
abbia poi ad ottenere (cfr. in termini G Conti Lombardia, Sez. giurisdiz.,
09/01/2007, n. 19 e Cass. civ., Sez. lavoro,
12/11/2007, n. 23473).

Alla luce di quanto innanzi, non
par dubbio che l\’istante ha titolo per rivendicare l\’applicazione in suo favore
dell\’incremento contributivo di cui al ridetto art. 3.

Ne deriva per conseguenza che
l\’istante ha maturato, alla data del 1.10.2007, un\’anzianità contributiva di
anni 40 e 31 settimane e pertanto ha diritto a conseguire la pensione di
anzianità a partire dalla data predetta con conseguente condanna dell’Inps al pagamento
della stessa nei termini testé precisati oltre rivalutazione monetaria secondo
gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3.La domanda di condanna
dell\’Inps al pagamento del super bonus é fondata nei termini

che seguono.

Giova premettere che il beneficio
de quo é regolato dall\’art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 secondo cui:” Per il periodo 2004/2007, al fine di
incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri
nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo
59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1967, n.449, per l’accesso al
pensionamento di anzianità, posso rinunciare all’accredito contributivo
relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della
medesima.


 

In
conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro. A tali forme
assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della
predetta facoltà.

Con
la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non
fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al
lavoratore (8).”

Ciò  posto, va evidenziato che:

1) l\’istante con nota del
22.4.2006 ha chiesto all\’Inps il riconoscimento del beneficio testé indicato

poi non accordato atteso il
diniego opposto dallo stesso ente in mérito alla corresponsione della

pensione di anzianità;

2) alla data di ottobre 2007
l\’istante aveva maturato un\’anzianità contributiva di anni 40 e 31

settimane;

3) per godere del beneficio de
quo occorrevano, giusta il combinato disposto degh artt. 1 comma

12 1. n. 243/2004 e 59 comma 6, i
seguenti requisiti:

per l\’anno 2004 57 anni di età e
35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l\’armo 2005 57 anni di età e
35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l\’armo 2006 57 anni di età e
35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

per l\’anno 2007 57 anni di età e
35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

Considerato che nell\’armo 2006
l\’istante aveva 53 anni (essendo nato nel 1953) ed aveva maturato

Un’anzianità contributiva di armi
39, non par dubbio che costui sin dal marzo 2006 poteva godere di tale beneficio,
avendo maturato la prescritta anzianità.

Tanto precisato, va specificato
che il diniego apposto dall\’Inps all\’istante di conseguire la pensione di anzianità
per le ragioni suddette ha impedito illegittimamente a costui nel contempo di
godere del

beneficio de quo, ingenerando in
capo all\’istante il conseguente pregiudizio patrimoniale.

Ne consegue che l\’Inps va condannato,
in via genérica, a corrispondere in favore dell\’istante il beneficio de quo
maturato nel periodo 1.3.2006 – 30.9.2007, oltre rivalutazione monetaria
secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di
legge.

3. In considerazione del
riconoscimento in favore dell\’istante del super bonus con una

decorrenza inferiore a quella
reclamata in ricorso (dal marzo 2006 anziché dal dicembre 2004), le spese di
causa vanno compénsate tra le parti per un quarto, restando i residui tre
quarti, nella misura

individuata in dispositivo, a
carico dell\’Inps, secondo il principio della soccombenza.


 

P.Q.M.



 

Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa
ogni ulteriore istanza, domanda cosi provvede:

accoglie il ricorso e per
l\’effetto,

dichiara la contumacia dell\’Inps;

accerta il diritto della parte
istante a percepire la pensione di anzianità a far data dal 1.10.2007 con

conseguente condanna dell\’Inps al
pagamento della stessa con la predetta decorrenza oltre rivalutazione monetaria
secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di
legge, nei termini di cui in motivazione;

accerta il diritto della parte
istante a percepire il beneficio di cui all\’art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 in relazione
al periodo temporale 1.3.2006 -30.9.2007 con conseguente condanna dell\’Inps al
pagamento in favore della parte istante dello stesso, oltre rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con
decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

compensa le spese di causa per un
quarto e pone i residui tre quarti in capo allTnps che si liquidano

complessivamente in euro 1800,00
oltre iva e cap e rimborso per spese generali come per legge da

distrarsi in favore dei
procuratori anticipatati;

Bari 29.4.2011


 

IL
GIUDICE

Dr.
Giuseppe MINERVINI


 


 

DEPOSITATO

In Cancelleria
29 aprile 2011

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