venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

MALATTIA & RISARCIMENTO: Nesso di causalità

Fatto
Con sentenza non definitiva in data 6.12.2006/14.12.2006 la Corte di appello di Genova,
in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova il 19.2/18.5.2004, impugnata da
L. e R. D., nella qualità di eredi di R.F., accertava l\’esistenza di un nesso causale tra
l\’attività lavorativa svolta dal R. e la malattia che ne aveva determinato il decesso e
dichiarava il diritto degli eredi all\’ammissione al passivo dell\’amministrazione
straordinaria della I.A.M. R. P. spa dei crediti di risarcimento dagli stessi fatti valere, a
titolo proprio e a titolo successorio, in relazione alla malattia e alla morte del de cuius.
Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti dell\’istruttoria, valutati alla luce di
un doveroso criterio di accentuata probabilità logica e di elevata credibilità razionale,
conducevano a ritenere che, ove non fosse stata posta in essere dal datore di lavoro la
situazione personale ed ambientale di esposizione al rischio patogeno specifico
(esposizione ad amianto), non si sarebbe verificato lo sviluppo nosologico che aveva
condotto al prematuro decesso del lavoratore.
Con successiva sentenza del 6/23.5.2009 la Corte di appello di Genova, pronunciando in
via definitiva, riconosceva, a titolo di risarcimento, a L. e R.D., iure proprio, l\’importo
in favore di ciascuno di Euro 150.000,00 e ad entrambi in solido, iure hereditario,
l\’ulteriore somma di Euro 76.000,00.
Per la cassazione delle sentenze ha proposto distinti ricorsi la Industrie Aeronautiche e
Meccaniche R. P. spa, già in amministrazione straordinaria ed attualmente in gestione
liquidatoria (di seguito la società P.), affidandoli a svariati motivi.
Resistono con controricorso D. e R.L., i quali hanno proposto anche ricorso incidentale,
avverso il quale resiste la società P.. La società P. ha depositato memoria.
Diritto
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell\’art. 335 c.p.c..
1. Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva la società
ricorrente, prospettando vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione di legge
(art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2697 e 2087 c.c.), osserva che l\’affermazione
della responsabilità del datore di lavoro, che presupponeva, fra l\’altro, la prova a carico
del lavoratore della nocività dell\’ambiente di lavoro, era stata affermata dalla corte
territoriale senza che la stessa trovasse riscontro nei documenti di causa e nella stessa
testimonianza (de relato) assunta nel corso dell\’istruttoria, sicchè la stessa veniva, in
definitiva, a fondarsi su una “arbitraria” ricostruzione dei fatti, inidonea ad integrare una
prova nemmeno presuntiva ex art. 2729 c.c..
Il motivo è inammissibile per mancata osservanza dell\’art. 366 bis c.p.c. applicabile nel
caso ratione temporis.
Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all\’insegnamento di questa Suprema Corte, che il
principio di diritto che la parte ha l\’onere di formulare espressamente nel ricorso per
cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico –
giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in
termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo
univoco l\’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi
inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale
sia formulato in modo inconferente rispetto all\’illustrazione dei motivi di impugnazione
(cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia
corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicché il
primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di
impugnazione, rappresentandone la sintesi logico – giuridica. Ne resta confermato,
quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum
è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena
della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla
mancanza stessa di un quesito. Il quesito posto dall\’Istituto (con cui si chiede “…se sia
condizione della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell\’art. 2087 e 2697 c.c., la
prova, a carico del lavoratore, della nocività dell\’ambiente e, pertanto, di cassare la
decisione…anche per mancanza di tale condizione necessaria”) non risulta conforme ai
canoni interpretativi indicati, in quanto generico, perchè inidoneo ad esprimere, in
termini riassuntivi, ma esaustivi e concretamente pertinenti all\’articolazione delle
censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla
decisione, e tale da risolversi essenzialmente in un quesito, del tutto astratto, sui criteri
che presiedono all\’interpretazione della legge.
Si deve soggiungere che la ricorrente prospetta, altresì, ai sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 5
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e
decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma
indicata, un quid pluris rispetto all\’illustrazione dei motivi, e cioè una autonoma e
sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di
motivazione.
Deve, infatti, confermarsi, in aderenza all\’insegnamento di questa Suprema Corte, come
l\’onere imposto in parte qua dall\’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo
illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una
parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica
che costituisca un quid pluris rispetto all\’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare,
in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi
l\’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n.
20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).
1.2 Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 5 la società ricorrente
prospetta vizio di motivazione con riguardo alla diagnosi della malattia che aveva
condotto al decesso del lavoratore, e quindi alla individuazione della causa del decesso
stesso, ed, al riguardo, fra l\’altro rileva che la corte territoriale aveva apoditticamente
privilegiato quella di mesotelioma pleurico, pur in mancanza di adeguati riscontri
sperimentali.
Anche tale motivo è inammissibile, per difetto delle condizioni poste dall\’art. 366 bis
c.p.c., ultima parte con riferimento alla prospettazione del vizio di motivazione, che, per
quanto si è già detto, non può risolversi nella mera illustrazione del motivo, né
desumersi dalla stessa.
1.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme
di diritto (art 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2087 e 2697 c.c.) e vizio di
motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che, nell\’affermare la responsabilità del
datore di lavoro, la corte di merito aveva trascurato gli elementi di segno contrario
emergenti nel corso del giudizio, ed, in specie, dalla relazione di consulenza.
Il quesito formulato a conclusione del motivo (“se sia condizione necessaria della
responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell\’art. 2087 e 2697 c.c., la prova rigorosa
del nesso causale tra noci vita dell\’ambiente di lavoro e danno, prova nella fattispecie
assolutamente carente”) presenta caratteri d

el tutto analoghi a quello relativo al primo
motivo, sicché vanno ripetute le stesse considerazioni già svolte per escluderne la
conformità ai requisiti previsti dall\’art. 366 bis c.p.c..
1.4 Con il quarto motivo, infine, denuncia ancora violazione delle stesse disposizioni di
legge da ultimo indicate ed osserva, in proposito, che la sentenza impugnata aveva
omesso di verificare quali fossero le conoscenze scientifiche e tecniche che, al momento
della presunta inalazione delle fibre di amianto, risultavano idonee a dar contezza del
fenomeno, specificando concretamente le misure atte ad evitare l\’insorgere della
malattia.
Il motivo è infondato.
I giudici di appello hanno, infatti, correttamente osservato come già al tempo
dell\’esposizione del lavoratore al rischio morbigeno era nota la intrinseca pericolosità
delle fibre dell\’amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che l\’uso delle stesse era
sottoposto a particolari cautele indipendentemente dalla concentrazione per centimetro
cubo.
Tale constatazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la
quale ha reiteratamente osservato (v. ad es già Cass. n. 4721/1998) come la pericolosità
dell\’amianto fosse sicuramente nota da epoca ben anteriore al 1970, per come dimostra
un complesso significativo di disposizioni normative in tal senso rilevanti, quali, fra le
altre, il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 il quale stabiliva che nei lavori che danno
normalmente luogo alla formazione di polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro è
tenuto ad adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo
sviluppo e la diffusione nell\’ambiente, precisando, altresì, che “le misure da adottare a
tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione” (e
cioè, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse), o
ancora, nell\’ambito del medesimo testo, l\’art. 9, che prevedeva il ricambio di aria, l\’art.
15, che prevedeva che, anche fuori dell\’orario di lavoro, si dovesse ridurre al minimo il
sollevamento delle polveri e, proprio a tal fine, prescriveva l\’uso di aspiratori, l\’art. 18,
che proibiva l\’accumulo di sostanze nocive, l\’art. 19, che imponeva di adibire locali
separati per le lavorazioni insalubri, l\’art. 25, che prescriveva, quando potesse esservi
dubbio sulla pericolosità dell\’atmosfera, che i lavoratori fossero forniti di apparecchi di
protezione. Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che, in un ambiente
di lavoro esposto al rischio del sollevamento delle polveri, la legge già esistente
all\’epoca imponeva di impedire che ciò avvenisse, facendo onere al datore di lavoro di
tener conto della natura (e della specifica pericolosità) delle polveri al fine di adottare
tutte le misure idonee a ridurre il rischio da contatto.
2. Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, la società
ricorrente, lamentando violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101 e 209
nonchè dell\’art. 112 c.p.c. rileva che la corte ligure aveva indebitamente condannato la
procedura al pagamento di somme in favore degli eredi del lavoratore, mentre avrebbe
dovuto limitarsi ad accertare l\’entità dei crediti da ammettersi al passivo, così come
statuito con la pronuncia non definitiva.
Con riferimento alla censura in esame, deve constatarsi che la sentenza definitiva ha, in
realtà, erroneamente adottato una statuizione di condanna, laddove con la sentenza non
definitiva si era solo riconosciuto il diritto degli eredi del lavoratore all\’ammissione al
passivo della procedura dei crediti di risarcimento dagli stessi fatti valere a titolo
proprio e successorio.
Nondimeno, il motivo appare infondato, se si considera che, con riferimento ai profili
diversi dalla determinazione del quantum, l\’unica statuizione rilevante è quella
contenuta nella sentenza non definitiva, che ha accertato il diritto reclamato,
precisandone contenuto e limiti, e che ciò appare del tutto coerente con il principio per
cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate
o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono
essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, dal momento che la non
definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma
non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso. Quanto
ora detto trova conforto, oltre che in un dictum più volte ribadito da questa Corte (cfr.
Cass. n. 2332/2001; Cass. n. 4821/1999; Cass. n. 451/1981), anche nel principio
dell\’economia processuale ed in quello della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma
2) dal momento che la quantificazione ad opera della sentenza definitiva dei danni,
ripetutamente rivendicati nel corso del giudizio, per configurare la parte consequenziale
e terminale della domanda dispiegata, finisce per rendere la decisione finale esaustiva
della intera iniziale domanda e per esaurire in via definitiva ogni possibile contenzioso
tra le parti.
2.2 Con il secondo motivo, prospettando, ai sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione
dell\’art. 2059 c.c., la società ricorrente osserva che la corte territoriale, operando una
indebita ed immotivata duplicazione del danno biologico, ne aveva, con non consentito
automatismo, raddoppiato l\’ammontare.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, altresì, vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) con riferimento alla mancanza di una motivazione idonea a giustificare
l\’asserita personalizzazione del risarcimento riconosciuto, essendosi la corte territoriale
limitata a svolgere, al riguardo, solo generiche considerazioni.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto
connessi, e vanno rigettati.
Giova, al riguardo, premettere come, con riferimento al nuovo modello risarcitorio
patrocinato dalle SU con la sentenza n. 26973 del 2008, questa Corte abbia già
osservato che, nello specifico ambito lavoristico, che costituisce da sempre terreno di
elezione per l\’emersione ed il riconoscimento dei danni alla persona, per tali
intendendosi il complesso dei pregiudizi che possono investire l\’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore si riscontra “un reticolato di disposizione specifiche
volte ad assicurare una ampia e speciale tutela alla “persona ” del lavoratore con il
riconoscimento espresso dei diritti a copertura costituzionale (art. 32 e 37 Cost.)”, così
come è frequente, al pari che in altri settori processuali, l\’uso di espressioni molteplici
per indicare pregiudizi e sofferenze, che possono essere utilizzati con valore meramente
descrittivo e non per indicare tipi autonomi di danno, data l\’unitarietà della categoria del
danno non patrimoniale, quale categoria idonea a ricomprendere “tutti gli interessi
inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Ne deriva che l\’evocazione di definizioni che trovano la loro origine essenzialmente
nella pratica giudiziaria non può servire, in ogni caso, per una duplicazione ai fini
liquidatori di danno di identico contenuto, fermo restando la funzione del risarcimento,
che è proprio quella di assicurare una doverosa, giusta ed integrale finalità recuperatoria
(v. in particolare Cass. n. 10864/2009).
In tal contesto, la regola chiave dell\’intervento delle SU – che il risarcimento “deve
r

istorare interamente il pregiudizio”, a condizione che sia superata la soglia di
offensività, posto che il sistema richiede “un grado minimo di tolleranza” – impone, in
presenza di un pregiudizio costituzionalmente qualificato, quale criterio direttivo
essenziale per la liquidazione del danno, una volta esclusa ogni operazione di mera
sommatoria, un criterio di personalizzazione del risarcimento, che risulti strumentale
alla direttiva del “ristoro del danno nella sua interezza”.
Ciò implica, in primo luogo, che, esclusa ogni duplicazione meramente nominalistica
delle voci e dei titoli di danno, a fronte dell\’onnicomprensività che assume la categoria
del torto non patrimoniale, si dovrà, comunque, tener conto dell\’insieme dei pregiudizi
sofferti, purchè sia provata nel giudizio l\’autonomia e distinzione degli stessi, atteso che,
ove non si realizzasse tale condizione, verrebbe vanificata la necessità di assicurare
l\’effettività della tutela, con la piena reintegrazione della sfera giuridica violata.
Ne discende che, in presenza della lesione di un diritto fondamentale della persona, la
personalizzazione (id est l\’integrità) del risarcimento imporrà la considerazione per ogni
conseguenza del fatto lesivo, ivi compresi i pregiudizi esistenziali (quali le sofferenze di
lungo periodo e il deterioramento obiettivamente accettabile della qualità della vita, che
pur non si accompagnino ad una contestuale lesione dell\’integrità psico – fisica in senso
stretto), che siano riflesso della gravità della lesione e della sua capacità di
compromettere bisogni ed esigenze fondamentali della persona.
Così come ne deriva che il bisogno, segnalato dalle SU, che i giudici accertino
“l\’effettiva entità del pregiudizio” e provvedano “all\’integrale riparazione” rende il
criterio della personalizzazione del danno tendenzialmente incompatibile con
metodologie di calcolo puramente automatiche ed astratte (v. ad es. Cass. n. 29191/2008,
per la quale “vanno esclusi i meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo
automatico”), e cioè che non tengano conto, nell\’ambito di una valutazione esaustiva e
complessa e pur facendo ricorso a criteri predeterminati, delle condizioni personali e
soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e quindi della particolarità del caso
concreto e della reale entità del danno.
Resta fermo, in ogni caso, che spetta al giudice di merito accertare, ove il danno
determini un vulnus per interessi oggetto di copertura costituzionale, i criteri che
consentano, attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento, l\’integrale
riparazione del pregiudizio, e tale valutazione, se assistita da motivazione adeguata,
coerente sul piano logico e rispettosa dei principi che regolano la materia, resta esente
dal sindacato di legittimità.
Deve, quindi, in sintesi affermarsi che, in presenza della lesione di un diritto
fondamentale della persona, la regola per cui il risarcimento deve ristorare interamente
il pregiudizio impone di tener conto dell\’insieme dei pregiudizi sofferti, purché sia
provata nel giudizio l\’autonomia e distinzione degli stessi, e che, a tal fine, il giudice
deve provvedere all\’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del
danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico,
tenga conto, pur nell\’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e
soggettive del lavoratore e della gravità della lesione, e quindi della particolarità del
caso concreto e della reale entità del danno. Nel caso in esame la corte territoriale,
facendo corretta applicazione di tali principi, ha determinato la misura del risarcimento
(quantificato in misura pari al doppio del danno biologico), tenendo conto delle
ripercussioni, “massimamente penalizzanti”, che la malattia aveva avuto sulla vita del
danneggiato, e valorizzando, pertanto, nell\’ottica di un risarcimento personalizzato, la
penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l\’assenza di ogni
prospettiva di guarigione, proprie di una persona affetta da una grave forma tumorale
maligna ad esito infausto, che lo aveva condotto alla morte dopo quasi tre anni di
malattia. La motivazione adottata dei giudici di merito individua le fonti di
convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile ed in assenza di errori di
diritto la decisione, sicché si sottrae ad alcuna censura in sede di legittimità. 2.3 Con il
quarto motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell\’art. 360 c.p.c., n. 3 ulteriore
violazione dell\’art. 2059 c.c., per costituire duplicazione non consentita del danno la
attribuzione agli eredi di un danno non patrimoniale iure hereditatis (per invalidità
temporanea totale e relativa personalizzazione) ed il contestuale riconoscimento iure
proprio di un danno non patrimoniale per la morte del congiunto. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto correttamente la corte territoriale che i resistenti vennero ad essere
direttamente danneggiati per il fatto di essere stati privati rispettivamente del marito e
del padre, subendo la lesione di interessi tutelati dalla legge, in quanto membri di un
nucleo familiare, privato dell\’apporto affettivo ed economico del capo famiglia, quando
ancora quest\’ultimo era in giovane età e gli stessi si trovavano in una fase della loro vita
(il figlio aveva al tempo ventidue anni e conviveva con i genitori) nella quale potevano,
secondo quanto normalmente avviene in casi simili, far conto ancora a lungo della sua
presenza.
Nessuna duplicazione di titoli risarcitori è, pertanto, prospettabile, risalendo gli eventi di
danno alla violazione di interessi distinti.
In particolare viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi
i diritti inviolabili della famiglia (artt 2 29 30 Cost ) a abbiano visto lesi i diritti
inviolabili della famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto
parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali
tutelabili ex art. 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un
complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della
famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento
all\’effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003; Cass. n.
8828/2003; Cass. n. 28407/2008).
Tali elementi sono stati puntualmente esaminati dalla corte territoriale con adeguata
motivazione, ed il danno è stato determinato in relazione alla gravità delle conseguenze
che la perdita del congiunto aveva determinato per il contesto familiare.
Nessuna censura, pertanto, può essere mossa alla sentenza impugnata, sia per ciò che
attiene al riconoscimento del diritto che ai criteri di liquidazione adottati.
2.4 Con l\’ultimo mezzo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, la società
ricorrente, infine, denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per essere la
liquidazione compiuta dalla corte territoriale sulla base dei valori massimi delle tabelle
in uso presso l\’ufficio giudiziario “sostanzialmente immotivata”.
Il motivo è inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall\’art. 366 bis c.p.c. con
riferimento al vizio di motivazione (v. punto 1).
3. Con l\’unico motivo del ricorso incidentale gli eredi di R. F. lamentano, ai sensi
dell\’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell\’art. 32 Cost. osservando com

e, sulla base della
prospettiva di tutela offerta da tale precetto, devono ritenersi suscettibili di risarcimento
tutti gli esiti lesivi dell\’integrità psico -fisica, ivi compresi gli effetti lesivi aventi natura
di postumi permanenti.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha, in realtà, fatto corretta applicazione dei principi posti dalle SU
con la sentenza n. 26973 del 2008 e, tenuto conto dell\’esigenza di evitare la
duplicazione dei titoli di risarcimento, ha dato atto di come, nel caso, l\’invalidità
temporanea si fosse protratta dalla diagnosi della malattia al decesso del lavoratore, con
la conseguenza che, mancando una cesura temporale fra il periodo di invalidità
permanente e quello di invalidità temporanea, non seguita dalla cessazione della
malattia e dalla stabilizzazione dei relativi postumi, il riconoscimento di entrambi i titoli
di danno avrebbe, in effetti, comportato il ristoro, non consentito, di un identico
pregiudizio, dovendo il danno permanente rapportarsi allo stesso periodo di incidenza
dell\’invalidità temporanea.
4. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
In considerazione dell\’esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per
compensare fra la parti 2/3 delle spese di causa, ponendole, per il resto, a carico della
società ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna la società ricorrente al pagamento di
1/3 delle spese, che liquida nell\’intero in Euro 38,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per
onorari di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14
gennaio 2011.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro

Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per...
Sos Cristiano Ronaldo

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!   Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello scandalo legato al riciclaggio.  Organi di stampa rivelano la notizia uscita dagli uffici della Banca d'Italia, a causa, si spiffera, di ben tre...