giovedì, Aprile 25, 2024
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MONDO PENSIONI: Totalizzazione senza limiti di tempo

1. SCUOLA: Maturato il diritto si può uscire nel 2013
Sono una insegnante di scuola secondaria superiore che ha acquisito il diritto alla pensione avendo raggiunto quota 96 entro il dicembre 2011.
Non facendo domanda di pensionamento entro il 30 marzo 2012 perdo il diritto acquisito?
RISPOSTA
Avendo maturato il rquisito contributivo (quota 96) entro il 31 dicembre 2011 potrà accedere alla pensione anche al 1° settembre 2013 con l\’applicazione della precedente normativa.
La pensione verrà calcolata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2013.
 
2. RISCATTO: Incrementa l\’anzianità contributiva
 
Ho iniziato a lavorare a 26 anni, sono del 1972, ed ho riscattato i miei quattro anni di laurea. Mi chiedevo come calcolare la maturazione del requisito pensionistico dell\’età.
Bisogna togliere quattro anni alla mia presunta età di pensionamento, ossia 66 anni meno quattro di riscatto 62 anni per andare in pensione?
RISPOSTA
Il riscatto del periodo di studio per il conseguimento della laurea incrementa l\’anzianità contributiva richiesta per l\’accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni) ed alla pensione anticipata (41 anni e sei mesi se donna, 42 anni e sei mesi se uomo).
 
3. SETTORE PRIVATO: L\’eccezione dei 64 anni
 
Un dipendente del settore privato nato nel 1952, ha iniziato a lavorare a 19 anni.
Se si ritira dal lavoro nel 2012 con 40 anni di contributi e 60 anni di età come viene calcolata la pensione?
Da quando verrà pagata?
RISPOSTA
La riforma prevede che, in via eccezionale, i lavoratori dipendenti del settore privato possano conseguire il trattatemnto della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età (ulteriormente incrementato da un periodo correlato alla speranza di vita) al ricorrere delle seguenti condizioni:
1) anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
2) raggiungimento al 31 dicembre 2012 di “quota 96” con almeno 60 anni di età. Essendo stato abolito il regime delle “finestre”, la pensione sarà erogata dal mese successivo al compimento dei 64 anni.
Il calcolo sarà effettuato con il sistema retributivo per i contributi maturati al 31 dicembre 2011, e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012.
 
4. LA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA: Va chiesta dal dipendente
 
E\’ possibile avere un quadro sulla  situazione pensionistica di ciascun dipendente in termini di requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione o l\’unico modo per avere questa informazione è richiederla direttamente al dipendente?
RISPOSTA
La situazione contributiva può essere richiesta  solo dal diretto interessato o, in alternativa, può essere richiesta da una terza persona munita di delega e documento di riconoscimento del delegante.
5. DIRIGENTI PUBBLICI: C\’è il limite dei 65 anni
 
Il dirigente di un ente pubblico se ha maturato i requisiti di legge può comunque rimanere in servizio fino a 70 anni?
 
RISPOSTA
I dirigenti degli enti pubblici hanno come limiti ordinamentale 65 anni di età e pertanto, nel caso in cui abbiano maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere collocati a riposo al compimento del 65° anno di età (salvo richiesta di trattenimento in servizio per un biennio ex art.16, Dlgs 530/1992). Nel caso in cui, non si consegna alcun diritto a pensione al 31.12.2011, potrà rimanere in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo che gli consente la maturazione del diritto alla pensione e non oltre i 70 anni di età.
 
6. TOTALIZZAZIONE: Si possono sommare periodi non coincidenti?
 
Ho versato contributi da artigiano, da dipendente e da parasubordinato. Posso totalizzarli?
 
RISPOSTA
In presenza di contribuzione versata nell\’AGO e nella gestione separata la totalizzazione è possibile semprechè i periodi non siano coincidenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni.
DAL SOLE 24 ORE DEL 23 MARZO 2012

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