venerdì, Aprile 19, 2024
spot_img

MONITORAGGIO VALUTARIO & TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI PER STRUMENTI DI PAGAMENTO “NON TRACCIABILI”

soglia massima consentita 10 mila euro

 

Spostare denaro contante, tritoli al portatore o valori mobiliari (praticamente quelli che non lasciano alcuna traccia), è da tempo considerata una delle operazioni ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

L’Unione Europea, con il Regolamento CE 1889/2005, ratificato dal nostro Paese con il Decreto legislativo 195/2008, si è inteso disciplinare gli aspetti valutari legati al trasferimento di strumenti finanziari di pagamento al portatore. Infatti, già dal primo gennaio ultimo scorso, tali norme sono divenute operative a cominciare dalla soglia di euro diecimila di denaro al seguito per entrare e/o uscire da qualunque Paese dell’Unione Europea. E’ stato stabilito inoltre l’obbligo della comunicazione in forma telematica immediatamente prima ovvero all’atto del passaggio del confine doganale, presentando una denuncia presso l’Agenzia doganale utilizzando l’apposito modello rintracciabile anche sul sito www.agenzia-dogane.gov.it.

 

In passato, tale denuncia poteva essere presentata indifferentemente presso la Dogana di confine, una Banca, un Ufficio postale o un Comando della Guardia di finanza entro le 48 ore precedenti o successive all’entrata/uscita dal territorio della Comunità.

 

E’ prevista una sanzione amministrativa fino al 40% dell’importo eccedente la soglia dei 10 mila euro, nonché il sequestro della stessa eccedenza.

Al momento della contestazione, ovvero entro i dieci giorni successivi alla verbalizzazione,  è possibile oblare con pagamento in misura ridotta[1], previo versamento del 5% del denaro contante eccedente la prevista soglia delle 10 mila euro, con una sanzione comunque non inferiore ad euro 200.

L’oblazione è possibile a condizione che l’eccedenza non superi le 250 mila euro e non si sia usufruita di analoga possibilità oblativa nell’annualità immediatamente precedente.

 

In alternativa, chi non si avvale della oblazione, potrà presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto di contestazione.

 

Occhio alla norma, “l’uomo avvisato è mezzo salvato”.

 

Mattinata, 12 aprile 2009

 

 

 

 

 

 

 


[1] Art. 16 legge 689/81

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Mimmo Lucano: Assoluzione logica

Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l’assoluzione “Sogno di portare in...

Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l'assoluzione “Sogno di portare in Ue modello Riace" Mimmo Lucano parla del modello Riace in Europa. Verso le elezioni europee dopo assoluzione e candidatura con Avs:...
Il discorso di Draghi e qualche citazione storica di Benedetto Croce

Ue, Mario Draghi è troppo preparato

Ue, Mario Draghi è troppo preparato Storia di di Domenico Cacopardo • 1 ora/e • 6 min di lettura Fonte: Italia Oggi Di recente, Mattia Feltri, in uno dei suoi “Buongiorno” de La Stampa, ha riproposto le parole che Benedetto Croce dedicò nel 1931...