giovedì, Aprile 25, 2024
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MOROSO: Si può sfrattare l’inquilino con figli piccoli?

Si può sfrattare l’inquilino con figli piccoli?

 

Una guida per sapere se e con quali modalità possa essere sfrattato per morosità l’affittuario che sia genitore di figli minori d’età.

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A chi domanda se si può sfrattare l’inquilino con figli piccoli si deve dare risposta positiva: è certamente possibile anche se, come è ovvio che sia, si dovranno adottare, con l’assistenza soprattutto dei servizi sociali del Comune, tutte le cautele necessarie per la tutela dell’integrità fisica e morale dei minori.

Dunque si può sfrattare l’inquilino con figli piccoli, anche se la procedura risulterà in qualche modo appesantita per il proprietario di casa.

Innanzitutto è bene sapere che anche all’inquilino che sia genitore di minori si applicheranno le norme [1]che gli consentono di evitare lo sfratto intimato per morosità anche dopo che il proprietario lo avrà citato in giudizio per ottenerne la convalida.

La legge, infatti, consente di sanare la morosità direttamente all’udienza e lo consente fino ad un massimo di tre volte nel corso di un quadriennio.

Occorre, però, che alla prima udienza il conduttore versi l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a quella data (oneri accessori sono ad esempio le spese per la fornitura dei servizi di gas, acqua, energia elettrica, per il servizio di pulizia, per il funzionamento e l’ordinaria manutenzione dell’ascensore ecc.), importo maggiorato degli interessi legali e delle spese del processo liquidate in tale sede dal giudice.

La legge [2] agevola ulteriormente l’inquilino che si trovi in comprovate situazioni di difficoltà (e tali potrebbero essere quelle derivanti, ad esempio, dall’avere a carico minori) consentendogli di poter ottenere dal giudice di pagare i canoni e gli oneri accessori scaduti, interessi e spese non all’udienza, ma entro un termine successivo non superiore ai novanta giorni (l’udienza verrà quindi aggiornata a non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine di grazia concesso dal giudice per verificare se il pagamento sia stato effettuato; in caso contrario lo sfratto sarà senz’altro convalidato).

Infine, la legge [3] concede un’estrema possibilità per l’inquilino che versi in precarie condizioni economiche (e l’esistenza di figli a carico sicuramente renderebbe le stesse ancor più precarie): la possibilità, cioè, di sanare la morosità non già tre, ma quattro volte nel quadriennio, (morosità non superiore a due mensilità ed insorta dopo la stipula del contratto) ed anche, ogni volta, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla prima udienza fissata per la convalida dello sfratto.

In questa ipotesi occorre che le precarie condizioni economiche dell’inquilino dipendano da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate situazioni di difficoltà (nelle quali possono sicuramente rientrare quelle cui danno origine la presenza di minori).

Ma se però queste possibilità si sono tutte esaurite, si può sfrattare l’inquilino con figli piccoli?

La risposta è affermativa anche se la legge impone al giudice che fissa la data del rilascio (a seguito di convalida dello sfratto per morosità o per finita locazione) di tener conto delle condizioni del conduttore comparate con quelle del locatore, del tempo trascorso dalla disdetta (nel caso di sfratto per finita locazione) e delle ragioni per le quali il rilascio viene disposto; ciò premesso, la data dell’avvio dell’esecuzione dovrà essere fissata entro:

  • sessanta giorni dalla scadenza del termine eventualmente fissato dal giudice, su richiesta del conduttore, per permettergli di pagare la morosità (nel caso di sfratto per morosità), se il termine non sarà stato rispettato;
  • sei mesi al massimo dalla data del provvedimento con cui il giudice dispone il rilascio;
  • dodici mesi al massimo, in casi eccezionali, dalla data del provvedimento con cui il giudice dispone il rilascio (e chiaramente l’eccezionalità del caso potrà essere invocata, ed apprezzata poi dal giudice, se lo sfratto fosse in grado di causare pericoli per l’integrità fisica e morale dei figli minori).

Infine, quindi, al quesito se si può sfrattare l’inquilino con figli piccoli si deve rispondere di sì anche se ciò risulta essere possibile solo dopo aver superato molti ostacoli.

E fra gli ostacoli, in ultimo, c’è da considerare che nella gran parte dei casi di sfratto con presenza di minori, gli ufficiali giudiziari che materialmente devono procedere a immettere il proprietario in casa e a farne uscire definitivamente inquilino e relativa famiglia sono soliti rinviare l’esecuzione fino a quando i servizi sociali del Comune non gli avranno comunicato l’individuazione di idoneo alloggio per il nucleo familiare sfrattato.

Può accadere anche che i servizi sociali, data la carenza di alloggi pubblici e dovendo necessariamente provvedere anche e soprattutto a tutelare i minori, si impegnino a pagare al proprietario (consenziente), per un dato numero di mesi, il corrispettivo per l’occupazione dell’immobile in attesa di trovare una casa alla famiglia, con minori, sfrattata.

Nei casi più estremi, in cui concorrano l’indigenza della famiglia, la penuria di alloggi pubblici e il rifiuto del proprietario a consentire un’ulteriore occupazione del suo immobile, i minori possono anche essere temporaneamente allontanati dai genitori e ospitati in comunità protette.

note

[1]Art. 55 legge n. 392 del 1978.

[2]Art. 55, 2° comma, legge n. 392 del 1978.

[3]Art. 55, 4° comma, legge n. 392 del 1978.

Fonte: LLpT

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